Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002C0143 - IT
Avviso legale importante
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62002C0143
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 9 gennaio 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche. - [OSCURATO:PERSONA]143/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02877
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) (in prosieguo: la «direttiva»).
2 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica italiana il fatto di aver adottato una normativa (2) che:
- da una parte, limita l'applicazione della procedura di valutazione dell'incidenza sull'ambiente a determinati progetti tassativamente elencati, invece di estenderla a tutti i progetti indicati nell'art. 6, n. 3, della direttiva, vale a dire a «[q]ualsiasi (...) progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito»;
- d'altra parte, non impone alle autorità nazionali competenti, con riguardo alle zone di protezione speciale, l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie (per cui le zone sono state designate), nonché la perturbazione di tali specie, contrariamente a quanto esige l'art. 7 della direttiva, e
- infine, non impone alle autorità nazionali competenti l'adozione delle misure di conservazione citate riguardo a siti che non figurano su un elenco nazionale, ma sono considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] come siti di importanza comunitaria, durante il periodo di concertazione tra le autorità nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] e in attesa di una decisione del Consiglio, contrariamente a quanto previsto nell'art. 5, n. 4, della direttiva.
3 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana non contesta la fondatezza delle censure che le vengono mosse. A tal proposito, essa precisa che la situazione controversa si ricollega ad altre difficoltà riscontrabili nel testo del decreto di recepimento, che creavano una serie di problemi nella fase di applicazione dello stesso, quali la mancanza di sanzioni, la carente indicazione delle modalità di realizzazione delle valutazioni di incidenza di piani e progetti sui siti e l'individuazione delle autorità preposte al rilascio delle relative autorizzazioni. Pertanto la Repubblica italiana menziona un progetto di d.p.r. diretto a modificare e a integrare il decreto controverso e che consentirebbe di porre fine alla situazione di inadempimento. L'iter di adozione di tale progetto di d.p.r. si troverebbe in una fase avanzata, ma urterebbe a questo punto con una delicata questione di ordine costituzionale riguardante l'individuazione delle autorità competenti a disciplinare la materia. Di conseguenza, la Repubblica italiana invita la [OSCURATO:PERSONA] a soprassedere al suo ricorso per inadempimento.
4 Ritengo che debba essere constatata l'esistenza dell'inadempimento controverso.
5 Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la Corte ritiene che, nell'ambito di un procedimento avviato sul fondamento dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (3). Ora, nel caso di specie, risulta dagli elementi agli atti che, a tale data, la Repubblica italiana non aveva adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva.
6 Inoltre, la Corte afferma costantemente che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (4).
7 Infine, secondo giurisprudenza costante, la Corte considera che, nel regime istituito dall'art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], il cui esercizio non è soggetto a una valutazione di opportunità da parte della Corte (5). Tale considerazione vale altresì per la sospensione di un procedimento per inadempimento già intentato. Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato il suo consenso a favore di una sospensione del presente procedimento, quale proposta dalla Repubblica italiana, si deve constatare l'esistenza dell'inadempimento controverso.
8 Di conseguenza, propongo a codesta Corte di accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare quanto segue:
«1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, avendo adottato una normativa che:
- limita l'applicazione della procedura di valutazione dell'incidenza sull'ambiente a determinati progetti tassativamente elencati, anziché estenderla a tutti i progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti ma che possano avere incidenze significative su tali siti;
- non impone alle autorità nazionali competenti, con riguardo alle zone di protezione speciale, l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate, e
- non impone alle autorità nazionali competenti l'adozione provvisoria delle misure di conservazione citate riguardo a siti che non figurano su un elenco nazionale, ma sono considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] come siti di importanza comunitaria.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
(1) - GU L 206, pag. 7.
(2) - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (GURI n. 248 del 23 ottobre 1997).
(3) - V., in particolare, sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13); 2 maggio 1996, causa C-133/94, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-2323, punto 17), e 14 maggio 2002, causa C-383/00, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-4219, punto 16).
(4) - V., in particolare, sentenze 14 marzo 1996, causa C-238/95, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-1451, punto 7); 6 luglio 2000, causa C-236/99, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-5657, punto 23), e [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. (punto 18).
(5) - V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit. (punto 9); 10 maggio 2001, causa C-152/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3463, punto 20), e 5 novembre 2002, causa C-471/98, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-0000).