CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 04158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31404/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura speciale dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , in [OSCURATO:PERSONA] n.41. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - Per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 12010 del 202 0 pronunciata in data 06/02/2020 e pubblicata in data 19/06/2020 ,nel giudizio n.r.g. 5889/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Felice Z angallo chiede di revocare, per un motivo, l’ordinanza di questa Corte n. 12010 del 2020, pronunciata in data 06/02/2020 e pubblicata in data 19/06/2020 nel giudizio n.r.g. 5889/2014, che si è pronunziata sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce n. 20/23/2013, depositata il 14 gennaio 2013, che nella controversia su impugnazione di un avviso di recupero per indebita fruizione del credito di imposta per incremento dell'occupazione, in ordine agli anni 2001 e 2002, aveva respinto l'appello erariale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La revocanda ordinanza ha così deciso: « La Corte accoglie li primo motivo, dichiara l'assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta li ricorso originario del contribuente;compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione finanziaria, che liquida nella somma complessiva di € 1.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito ed altri accessori di legge.». L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso. Il contribuente produce memoria. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di revocazione il ricorrente premette che nel controricorso di cui al giudizio a quo egli aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso erariale per Cassazione, « atteso che li termine per impugnare al sentenza depositata li 14 gennaio 2013 scadeva il 1 marzo 2014, mentre li ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta li 3 marzo 2014, quindi oltre li termine lungo di un anno previsto dall'art. 327 del codice di procedura civile applicabile anche al contenzioso tributario ex art. 38 D.Lgs. n. 546/1992; né è sufficiente a rendere tempestivo detto termine l'aggiunta di 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre) relativi ala sospensione feriale prevista dall'art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742; conseguentemente doveva essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate per tardività (Corte di Cassazione, sentenza 18 ottobre 2004, n 20394). Il ricorso per Cassazione andava notificato entro il 1 marzo 2014, ultimo giorno utile per la notifica a mezzo posta. Nel caso di specie non trova applicazione l'art. 155 cpc (proroga giorno feriale successivo) poiché anche se il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione si calcola in avanti per cui si applicherebbe la proroga di cui all'art. 155 cpc, tale comma èentrato in vigore a decorrere dal 01.03.2006, quindi al contenzioso in essere non può essere applicato atteso che il ricorso di primo grado di Zangallo è stato introdotto nel 2004.» Tanto premesso, lamenta il ricorrente che nell’ordinanza revocanda non vi è alcun riferimento a tale sua eccezione, che questa Corte avrebbe quindi omesso totalmente di considerare. 2.Il motivo è infondato. È utile ricordare che l'errore revocatorio consiste nella percezione, incontrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà̀documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indottoad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis, Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369) . I n particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4,cod. proc. civ. - idoneo a costituire motivo di revocazione dellesentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza oinesistenza di un fatto la cui verità̀ risulti inv ece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o deidocumenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deveesistere un necessario nesso di causalità̀ tra l'erroneasupposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infinepresentare i caratteri della evidenza ed obiettività̀ (Cass. 28 / 02/ 2007, n. 4640) . L’ errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concretarilevabilità̀, senza che la sua constatazione necessiti diargomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può̀consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamentodel giudice sul piano logico -giuridico (cfr. Cass. n. 29833 del 2017,in motivazione). Questa Corte ha poi chiarito che «In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione).» (Cass.21/02/2020, n. 4584; nello stesso senso già Cass. 29/12/2011, n. 29922). Va poi aggiunto che, decidendo sui motivi del ricorso per cassazione erariale, l’ordinanza revocanda ha, implicitamente ma necessariamente, ritenuto tempestiva la stessa impugnazione e, quindi, rigettato implicitamente l’eccezione del contribuente, il cui ipotetico accoglimento avrebbe altrimenti determinato una declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, precludendo alla Corte di attingere il contenuto delle censure dell’Agenzia. Non vi è stata quindi l’omessa pronuncia denunziata quale motivo di revocazione( ed in ogni caso la stessa omissione non sarebbe comunque decisiva ai fini della revocazione, come infra si dirà). Invero, nel caso di specie, quello che parte ricorrente effettivamente denunzia è , piuttosto, un preteso errore di diritto, compiuto dalla Corte non nella percezione di un fattoprocessuale, ma nell’interpretazione e nell’applicazione dell’ art. 155 cod. proc. civ. e della disciplina intertemporale relativa alla novella di tale disposizione.Tuttavia, l’errore di diritto (che, come infra si dirà, neppure sussiste), non è ammissibile oggetto della revocazione. 3.È altresì comunque opportuno rilevare in diritto che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, « La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché -non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica -si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti.» (Cass. 16/11/2021 , n. 34672 ; nello stesso senso già Cass. 12/01/2016 , n. 310). Nella fattispecie processuale sub iudice, sulla base già delle sole deduzioni del ricorrente, deve rilevarsi che il procedimento era sì iniziato prima dell’1 marzo 2006, ma il termine per proporre il ricorso per la cassazione della sentenza d’appello scadeva (ove non prorogato ex art. 155 cod. proc. civ.) sabato 1 marzo 2014, quindi ben dopo il 4 luglio 2009, con la conseguente applicabilità, in ragione del principio appena esposto, dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., e quindi con la proroga del termineper impugnare al successivo lunedì 3 marzo 2014, data nella quale, come deduce lo stesso ricorrente, la notifica si è perfezionata per l’Amministrazione impugnante. Pertanto, il ricorso era tempestivo e l’eccezione proposta nel controricorso era infondata e non avrebbe potuto in ogni caso condurre, di per sé sola, alla pronuncia di inammissibilità del ricorso erariale per cassazione, come sostiene invece parte ricorrente; né avrebbe precluso l’esame e la decisione, da parte della Corte, sul merito del ricorso, così come è effettivamente avvenuto, con decisione che non viene in altro modo condizionata dall’assunto errore revocatorio, neppure secondo le deduzioni dell’attuale ricorrente.Pertanto, ove pure l’errore denunziato nella forma dell’omessa pronunzia sussistesse, non ricorrerebbero neppure gli estremi per ritenere che sia stato decisivo, ovvero che esso avrebbe potuto condurre, o potrebbe condurre in questa sede, ad una diversa decisione sul ricorso erariale, fosse anche in rito. Pertanto, non potendo l’assunto errore sovvertire o modificare la decisione revocanda, il ricorso per revocazione è comunque infondato anche sotto tale aspetto. 2.Le spese di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi