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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00628/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° settembre 1992 avverso la sentenza n. 5026/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 9 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza il 21 novembre 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi Q) e R), per non aver commesso il fatto, ed [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi N) e Q), per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena nei confronti dei predetti imputati e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione dell'art. 416 cod. pen., non esistendo elementi idonei ad affermare la sussistenza di un preordinato programma e l'adesione al medesimo da parte degli imputati.

L'intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi Q) e R) della rubrica confermerebbe la tesi difensiva della non stabile adesione alla commissione dei reati contestati; 3.2 violazione dell'art. 416 cod. pen.

Il ricorrente ha ammesso gli addebiti in relazione ai reati di cui ai capi C), E), G), I), K), M), O) e P) in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sua attività criminosa per alcuni reati si sarebbe svolta in concorso con uno o l'altro dei coimputati mentre la contestazione del ruolo di costitutore, organizzatore e promotore dell'associazione non avrebbe trovato adeguato riscontro.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulle intercettazioni telefoniche, che, però, deporrebbero per una tesi diversa dall'accusa, poiché l'imputato aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poter lavorare con loro in maniera lecita e non perché fosse consapevole dell'attività delittuosa, posta in essere da questi ultimi.

L'imputato ha ammesso di aver smontato le auto ma ciò avrebbe fatto senza essere consapevole di far parte di un'associazione.

Egli, inoltre, si era recato presso il capannone di Lissone solo su chiamata e spesso nemmeno autonomamente.

Pertanto, l'occasionalità degli incontri e l'attività di smontaggio non costituirebbero elementi da cui desumere un contributo da parte dell'imputato alla realizzazione dei reati contestati; 4.2 vizi della motivazione e violazione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurato il profilo dell'elemento psicologico della volontarietà dell'azione ed è pervenuta all'affermazione della responsabilità in violazione del principio di diritto dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 4.3 vizi della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena.

Il corretto comportamento processuale dell'imputato, la stabile occupazione lavorativa e le difficoltà economiche, che avrebbero indotto l'imputato ad aderire al presunto sodalizio, costituirebbero elementi positivamente valutabili per la concessione delle invocate attenuanti prevalenti sulla recidiva.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per essere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di furto stata fondata sul fatto che l'imputato aveva fornito una centralina elettronica, necessaria per aprire le auto senza l'uso della chiave.

La Corte d'appello, però, avrebbe trascurato che la centralina non era mai stata utilizzata, come dichiarato dagli stessi coimputati; 5.2 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo a), per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente, pur non avendo egli partecipato alla costituzione del sodalizio criminoso e pur non avendo mai messo piede presso il capannone di Limbiate, mentre aveva effettuato un unico ed isolato accesso nel capannone di Lissone e si era assunto la paternità della consegna a [OSCURATO:PERSONA] di una centralina, non funzionante, e del trasporto, in una sola circostanza, di quattro motori rubati.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l'imputato partecipe delle operazioni di smaltimento delle scocche e delle componenti inutilizzate delle autovetture; 5.3 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai delitti di ricettazione e riciclaggio.

Secondo la Corte d'appello la mera presenza dell'imputato all'interno del capannone al momento della perquisizione avrebbe consentito di affermare che l'imputato aveva contribuito all'attività di riciclaggio.

Secondo il ricorrente la mera presenza in loco non potrebbe costituire elemento di per sé solo bastevole per fondare un coinvolgimento nelle operazioni di disassemblaggio e sarebbero state trascurate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso gli addebiti escludendo ogni coinvolgimento degli altri correi, all'infuori di [OSCURATO:PERSONA], nelle operazioni di riciclaggio.

Quanto alla ricettazione l'imputato era stato ingaggiato solo ed esclusivamente per effettuare un trasporto quando l'azione delittuosa dei capi promotori era già in corso d'opera da tempo; 5.4 vizi della motivazione per non essere le attenuanti generiche state riconosciute con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, essendosi trascurato il ruolo marginale dell'imputato, il suo coinvolgimento limitato nel tempo e il buon comportamento processuale, serbato nel corso delle indagini preliminari, con correlato affievolimento delle esigenze cautelari, e la sua conseguente scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente per i delitti associativo e di riciclaggio, non sono consentiti.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, contestati all'imputato, evidenziando, in particolare, che le intercettazioni e le attività di pedinamento degli operanti avevano consentito di accertare la presenza dell'imputato all'interno dei capannoni di Lissone e Limbiate in più occasioni e lo svolgimento, in detti luoghi, dell'attività di disassemblaggio dei veicoli, come "si poteva evincere, oltre che dalla mole di componenti meccaniche ivi rinvenute, anche dal contesto associativo in cui operavano gli altri sodali, per come è emerso dalle intercettazioni nelle quali non mancavano i riferimenti ai ritmi di lavoro che l'imputato riusciva a garantire e per i quali veniva elogiato dal Cicchinelli nonché alle richieste retributive a quest'ultimo indirizzate".

La Corte territoriale ha aggiunto che la natura meramente esecutiva delle funzioni svolte non rendeva per ciò solo la condotta dell'imputato inidonea ad integrare la fattispecie ex art. 416, comma secondo, cod. pen., poiché lo smontaggio dei veicoli, sia per le modalità con cui avveniva sia per la sua funzionalità alla successiva attività di rivendita, rappresentava uno snodo operativo essenziale per le dinamiche associative.

Invero, il contributo partecipativo offerto non poteva essere considerato né occasionale né irrilevante, atteso che l'imputato era il principale addetto allo smontaggio dei veicoli rubati, stante la sua costante messa a disposizione del sodalizio, manifestata facendosi trovare sempre pronto alle chiamate dei capi.

L'imputato, dalla costituzione fino alla cessazione del sodalizio, era stato il principale referente di Cicchinelli sotto il profilo dell'esecuzione materiale dell'attività di riciclaggio, come comprovato dal contenuto e dal tenore colloquiale e dalla frequenza dei contatti tra loro intercorsi.

La Corte d'appello, inoltre, ha avuto cura di rimarcare che l'adesione, ove pure incentivata da esigenze economiche (di cui agli atti però non vi era documentazione) era confermata di volta in volta mediante la stabile realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo, così che doveva necessariamente presumersi che l'imputato fosse consapevole sia del proprio inserimento in un contesto associativo condiviso con altri soggetti sia della funzionalità del ruolo svolto al raggiungimento di un obiettivo comune, per il quale gli veniva infatti riconosciuta una retribuzione. 2.1 Alla luce di tali argomentazioni deve innanzitutto ricordarsi che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164).Deve poi rilevarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nel caso in esame, il ricorrente ha reiterato analoghe doglianze sollevate in appello, che si connotano per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale e sono tese a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio: operazione, questa, estranea ai poteri del giudice di legittimità.

3. il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

La Corte territoriale ha affermato che il corretto comportamento processuale dell'imputato e la stabile occupazione lavorativa, così come le difficoltà economiche, che lo avrebbero indotto ad aderire al sodalizio, costituivano elementi positivamente valutabili ma che comunque non permettevano di andare al di là del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata sussistente recidiva, già formulato dal giudice di prime cure.

L'imputato, oltre a non essere incensurato, aveva aderito consapevolmente al sodalizio, ricoprendo un ruolo sicuramente subordinato ma non per questo marginale, atteso che l'attività da lui svolta in relazione a 5 episodi di riciclaggio si era rivelata essenziale alla principale fonte di profitto del sodalizio; inoltre, l'imputato non aveva mai messo in discussione la propria partecipazione ma si era sempre recato nelle basi operative ogni volta che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva richiesto l'intervento, riconoscendo altresì il valore del proprio contributo tramite le richieste retributive.

Trattasi di motivazione che sfugge ad ogni rilievo.

Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez.

U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

4. La censura relativa alla sospensione condizionale della pena non è consentita, in quanto sollevata per la prima volta in questa sede.Ad ogni modo, le pene inflitte ostano di per sé alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, del tutto genericamente richiesta con il ricorso in disamina.

5. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che i primi tre motivi, su cui esso si fonda, sono reiterativi di censure già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e disattese con argomentazioni scevre di vizi. 5.1 In particolare, il Collegio territoriale ha ritenuto - quanto ai furti - che l'imputato aveva messo a disposizione uno strumento idoneo a forzare l'accensione dei veicoli rubati senza l'utilizzo della chiave, nella consapevolezza dell'impiego delittuoso, che ne sarebbe conseguito, e, proprio questa circostanza, aveva sicuramente influito sul proposito criminoso dei correi, rafforzandolo nella fase di programmazione e fino ai momenti immediatamente antecedenti all'esecuzione, in una prospettiva di rilevanza quantomeno in forma di concorso morale. 5.2 La Corte d'appello ha aggiunto che gli imputati non si erano limitati alla programmazione e alla realizzazione estemporanea di singoli reati ma, perseguendo un intento condiviso, avevano partecipato, e in alcuni casi promosso, diretto e organizzato, un sodalizio dedito alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, quali il furto, la ricettazione, il riciclaggio.

A supporto di tale conclusione militavano la frequenza e il tenore degli incontri e dei contatti telefonici tra i membri; la dotazione di sedi operative (capannone di Limbiate prima e Lissone poi) e di strumenti, messi a disposizione per la commissione dei reati, quali la centralina e il furgone, utilizzato per trasportare le componenti oggetto di riciclaggio, nonché il rinvenimento, nel capannone utilizzato, di numerosissime componenti meccaniche.

A tali fattori, sintomatici dell'indeterminatezza del programma e dell'operatività dell'associazione, si aggiungeva l'affectio societatis, desumibile sia dalla disponibilità degli associati a variare la natura del contributo offerto a seconda delle esigenze associative sia dalla coralità delle reazioni, che seguivano gli interventi degli operanti.

Con particolare riferimento all'imputato, la Corte territoriale ha precisato che il suo contributo si era protratto per tutta la durata della vita associativa e si era interrotto contestualmente alla cessazione dell'attività del sodalizio per effetto dell'intervento degli operanti.

Egli, nella prima fase in cui la base operativa era quella di Limbiate, aveva messo a disposizione la centralina necessaria alla realizzazione dei furti mentre, nella seconda fase in cui la base operativa era a Lissone, aveva partecipato fino al 16 giugno 2014 (in cui veniva fermato dagli operanti) allo smaltimento delle scocche e delle componenti inutilizzate delle autovetture.5.3 La Corte del merito ha ritenuto l'imputato responsabile anche dei reati di ricettazione e riciclaggio, atteso che egli era stato sorpreso il 17 giugno 2014 nel capannone di Lissone, intento con altri a caricare sul veicolo degli acquirenti Andreano e Orlandi le componenti meccaniche ormai smontate dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1).

La menzionata Corte ha aggiunto che le numerosissime parti meccaniche e la documentazione, rinvenuta all'interno della base operativa, risultavano appartenere a veicoli di provenienza furtiva ormai disassemblati, così che "la presenza in loco del Colaianni, se considerata unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate e all'attività di trasporto di quattro motori di provenienza illecita, posta in essere il giorno precedente, richiamata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], permetteva di affermare che l'imputato aveva consapevolmente contribuito all'occultamento di tali beni e a ostacolare l'accertamento della loro provenienza delittuosa". 5.4 A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Difatti, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

6. Anche l'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è privo di specificità.

La Corte territoriale ha affermato che la collaborazione processuale, manifestata dall'imputato, era stata già adeguatamente valorizzata, avendo ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, mentre a un bilanciamento in termini di prevalenza ostavano la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo.

Al riguardo giova rinviare alle argomentazioni svolte al § 3 in ordine ai principi enunciati da questa Corte in ordine all'insindacabilità delle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, nel caso in cui - come quello in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

7. Anche i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], afferenti entrambi all'affermazione della responsabilità per il delitto associativo, non sono consentiti.

La Corte territoriale, richiamate le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza dell'associazione (ricordate al § 5.2 di questa sentenza), per quanto riguarda lo specifico ruolo ricoperto dall'imputato ha affermato che il copioso compendio probatorio dimostrava la funzione di promozione, organizzazione e direzione da lui assunta nella struttura associativa, avendo egli rappresentato un punto di riferimento per gli altri sodali dalla nascita dell'associazione, da lui costituita, fino alla cessazione dell'attività.

I frequenti contatti telefonici e gli incontri con la maggior parte degli altri membri davano conto del ruolo apicale, rivestito dall'imputato; dal contenuto delle intercettazioni emergeva la sua attività di pianificazione degli obiettivi verso cui indirizzare l'attività criminosa, di programmazione della catena di montaggio, che aveva sede nelle basi operative, di assegnazione dei compiti ai sodali e di coordinamento della loro attività, di reperimento di mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e, soprattutto, di gestione della cassa dell'associazione.

Al cospetto di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricorrente difettano di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, esse sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

8. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° settembre 1992 avverso la sentenza n. 5026/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 9 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza il 21 novembre 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi Q) e R), per non aver commesso il fatto, ed [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi N) e Q), per non aver commesso il fatto; ha rideterminato la pena nei confronti dei predetti imputati e ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione dell'art. 416 cod. pen., non esistendo elementi idonei ad affermare la sussistenza di un preordinato programma e l'adesione al medesimo da parte degli imputati. L'intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi Q) e R) della rubrica confermerebbe la tesi difensiva della non stabile adesione alla commissione dei reati contestati; 3.2 violazione dell'art. 416 cod. pen. Il ricorrente ha ammesso gli addebiti in relazione ai reati di cui ai capi C), E), G), I), K), M), O) e P) in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sua attività criminosa per alcuni reati si sarebbe svolta in concorso con uno o l'altro dei coimputati mentre la contestazione del ruolo di costitutore, organizzatore e promotore dell'associazione non avrebbe trovato adeguato riscontro. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulle intercettazioni telefoniche, che, però, deporrebbero per una tesi diversa dall'accusa, poiché l'imputato aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poter lavorare con loro in maniera lecita e non perché fosse consapevole dell'attività delittuosa, posta in essere da questi ultimi. L'imputato ha ammesso di aver smontato le auto ma ciò avrebbe fatto senza essere consapevole di far parte di un'associazione. Egli, inoltre, si era recato presso il capannone di Lissone solo su chiamata e spesso nemmeno autonomamente. Pertanto, l'occasionalità degli incontri e l'attività di smontaggio non costituirebbero elementi da cui desumere un contributo da parte dell'imputato alla realizzazione dei reati contestati; 4.2 vizi della motivazione e violazione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurato il profilo dell'elemento psicologico della volontarietà dell'azione ed è pervenuta all'affermazione della responsabilità in violazione del principio di diritto dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 4.3 vizi della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena. Il corretto comportamento processuale dell'imputato, la stabile occupazione lavorativa e le difficoltà economiche, che avrebbero indotto l'imputato ad aderire al presunto sodalizio, costituirebbero elementi positivamente valutabili per la concessione delle invocate attenuanti prevalenti sulla recidiva. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per essere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di furto stata fondata sul fatto che l'imputato aveva fornito una centralina elettronica, necessaria per aprire le auto senza l'uso della chiave. La Corte d'appello, però, avrebbe trascurato che la centralina non era mai stata utilizzata, come dichiarato dagli stessi coimputati; 5.2 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo a), per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente, pur non avendo egli partecipato alla costituzione del sodalizio criminoso e pur non avendo mai messo piede presso il capannone di Limbiate, mentre aveva effettuato un unico ed isolato accesso nel capannone di Lissone e si era assunto la paternità della consegna a [OSCURATO:PERSONA] di una centralina, non funzionante, e del trasporto, in una sola circostanza, di quattro motori rubati. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l'imputato partecipe delle operazioni di smaltimento delle scocche e delle componenti inutilizzate delle autovetture; 5.3 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai delitti di ricettazione e riciclaggio. Secondo la Corte d'appello la mera presenza dell'imputato all'interno del capannone al momento della perquisizione avrebbe consentito di affermare che l'imputato aveva contribuito all'attività di riciclaggio. Secondo il ricorrente la mera presenza in loco non potrebbe costituire elemento di per sé solo bastevole per fondare un coinvolgimento nelle operazioni di disassemblaggio e sarebbero state trascurate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso gli addebiti escludendo ogni coinvolgimento degli altri correi, all'infuori di [OSCURATO:PERSONA], nelle operazioni di riciclaggio. Quanto alla ricettazione l'imputato era stato ingaggiato solo ed esclusivamente per effettuare un trasporto quando l'azione delittuosa dei capi promotori era già in corso d'opera da tempo; 5.4 vizi della motivazione per non essere le attenuanti generiche state riconosciute con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, essendosi trascurato il ruolo marginale dell'imputato, il suo coinvolgimento limitato nel tempo e il buon comportamento processuale, serbato nel corso delle indagini preliminari, con correlato affievolimento delle esigenze cautelari, e la sua conseguente scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente per i delitti associativo e di riciclaggio, non sono consentiti. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, contestati all'imputato, evidenziando, in particolare, che le intercettazioni e le attività di pedinamento degli operanti avevano consentito di accertare la presenza dell'imputato all'interno dei capannoni di Lissone e Limbiate in più occasioni e lo svolgimento, in detti luoghi, dell'attività di disassemblaggio dei veicoli, come "si poteva evincere, oltre che dalla mole di componenti meccaniche ivi rinvenute, anche dal contesto associativo in cui operavano gli altri sodali, per come è emerso dalle intercettazioni nelle quali non mancavano i riferimenti ai ritmi di lavoro che l'imputato riusciva a garantire e per i quali veniva elogiato dal Cicchinelli nonché alle richieste retributive a quest'ultimo indirizzate". La Corte territoriale ha aggiunto che la natura meramente esecutiva delle funzioni svolte non rendeva per ciò solo la condotta dell'imputato inidonea ad integrare la fattispecie ex art. 416, comma secondo, cod. pen., poiché lo smontaggio dei veicoli, sia per le modalità con cui avveniva sia per la sua funzionalità alla successiva attività di rivendita, rappresentava uno snodo operativo essenziale per le dinamiche associative. Invero, il contributo partecipativo offerto non poteva essere considerato né occasionale né irrilevante, atteso che l'imputato era il principale addetto allo smontaggio dei veicoli rubati, stante la sua costante messa a disposizione del sodalizio, manifestata facendosi trovare sempre pronto alle chiamate dei capi. L'imputato, dalla costituzione fino alla cessazione del sodalizio, era stato il principale referente di Cicchinelli sotto il profilo dell'esecuzione materiale dell'attività di riciclaggio, come comprovato dal contenuto e dal tenore colloquiale e dalla frequenza dei contatti tra loro intercorsi. La Corte d'appello, inoltre, ha avuto cura di rimarcare che l'adesione, ove pure incentivata da esigenze economiche (di cui agli atti però non vi era documentazione) era confermata di volta in volta mediante la stabile realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo, così che doveva necessariamente presumersi che l'imputato fosse consapevole sia del proprio inserimento in un contesto associativo condiviso con altri soggetti sia della funzionalità del ruolo svolto al raggiungimento di un obiettivo comune, per il quale gli veniva infatti riconosciuta una retribuzione. 2.1 Alla luce di tali argomentazioni deve innanzitutto ricordarsi che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164).Deve poi rilevarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso in esame, il ricorrente ha reiterato analoghe doglianze sollevate in appello, che si connotano per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale e sono tese a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio: operazione, questa, estranea ai poteri del giudice di legittimità. 3. il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale ha affermato che il corretto comportamento processuale dell'imputato e la stabile occupazione lavorativa, così come le difficoltà economiche, che lo avrebbero indotto ad aderire al sodalizio, costituivano elementi positivamente valutabili ma che comunque non permettevano di andare al di là del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata sussistente recidiva, già formulato dal giudice di prime cure. L'imputato, oltre a non essere incensurato, aveva aderito consapevolmente al sodalizio, ricoprendo un ruolo sicuramente subordinato ma non per questo marginale, atteso che l'attività da lui svolta in relazione a 5 episodi di riciclaggio si era rivelata essenziale alla principale fonte di profitto del sodalizio; inoltre, l'imputato non aveva mai messo in discussione la propria partecipazione ma si era sempre recato nelle basi operative ogni volta che [OSCURATO:PERSONA] ne aveva richiesto l'intervento, riconoscendo altresì il valore del proprio contributo tramite le richieste retributive. Trattasi di motivazione che sfugge ad ogni rilievo. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez. U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 4. La censura relativa alla sospensione condizionale della pena non è consentita, in quanto sollevata per la prima volta in questa sede.Ad ogni modo, le pene inflitte ostano di per sé alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, del tutto genericamente richiesta con il ricorso in disamina. 5. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che i primi tre motivi, su cui esso si fonda, sono reiterativi di censure già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e disattese con argomentazioni scevre di vizi. 5.1 In particolare, il Collegio territoriale ha ritenuto - quanto ai furti - che l'imputato aveva messo a disposizione uno strumento idoneo a forzare l'accensione dei veicoli rubati senza l'utilizzo della chiave, nella consapevolezza dell'impiego delittuoso, che ne sarebbe conseguito, e, proprio questa circostanza, aveva sicuramente influito sul proposito criminoso dei correi, rafforzandolo nella fase di programmazione e fino ai momenti immediatamente antecedenti all'esecuzione, in una prospettiva di rilevanza quantomeno in forma di concorso morale. 5.2 La Corte d'appello ha aggiunto che gli imputati non si erano limitati alla programmazione e alla realizzazione estemporanea di singoli reati ma, perseguendo un intento condiviso, avevano partecipato, e in alcuni casi promosso, diretto e organizzato, un sodalizio dedito alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, quali il furto, la ricettazione, il riciclaggio. A supporto di tale conclusione militavano la frequenza e il tenore degli incontri e dei contatti telefonici tra i membri; la dotazione di sedi operative (capannone di Limbiate prima e Lissone poi) e di strumenti, messi a disposizione per la commissione dei reati, quali la centralina e il furgone, utilizzato per trasportare le componenti oggetto di riciclaggio, nonché il rinvenimento, nel capannone utilizzato, di numerosissime componenti meccaniche. A tali fattori, sintomatici dell'indeterminatezza del programma e dell'operatività dell'associazione, si aggiungeva l'affectio societatis, desumibile sia dalla disponibilità degli associati a variare la natura del contributo offerto a seconda delle esigenze associative sia dalla coralità delle reazioni, che seguivano gli interventi degli operanti. Con particolare riferimento all'imputato, la Corte territoriale ha precisato che il suo contributo si era protratto per tutta la durata della vita associativa e si era interrotto contestualmente alla cessazione dell'attività del sodalizio per effetto dell'intervento degli operanti. Egli, nella prima fase in cui la base operativa era quella di Limbiate, aveva messo a disposizione la centralina necessaria alla realizzazione dei furti mentre, nella seconda fase in cui la base operativa era a Lissone, aveva partecipato fino al 16 giugno 2014 (in cui veniva fermato dagli operanti) allo smaltimento delle scocche e delle componenti inutilizzate delle autovetture.5.3 La Corte del merito ha ritenuto l'imputato responsabile anche dei reati di ricettazione e riciclaggio, atteso che egli era stato sorpreso il 17 giugno 2014 nel capannone di Lissone, intento con altri a caricare sul veicolo degli acquirenti Andreano e Orlandi le componenti meccaniche ormai smontate dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1). La menzionata Corte ha aggiunto che le numerosissime parti meccaniche e la documentazione, rinvenuta all'interno della base operativa, risultavano appartenere a veicoli di provenienza furtiva ormai disassemblati, così che "la presenza in loco del Colaianni, se considerata unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate e all'attività di trasporto di quattro motori di provenienza illecita, posta in essere il giorno precedente, richiamata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], permetteva di affermare che l'imputato aveva consapevolmente contribuito all'occultamento di tali beni e a ostacolare l'accertamento della loro provenienza delittuosa". 5.4 A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Difatti, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 6. Anche l'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è privo di specificità. La Corte territoriale ha affermato che la collaborazione processuale, manifestata dall'imputato, era stata già adeguatamente valorizzata, avendo ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, mentre a un bilanciamento in termini di prevalenza ostavano la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo. Al riguardo giova rinviare alle argomentazioni svolte al § 3 in ordine ai principi enunciati da questa Corte in ordine all'insindacabilità delle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, nel caso in cui - come quello in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. 7. Anche i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], afferenti entrambi all'affermazione della responsabilità per il delitto associativo, non sono consentiti. La Corte territoriale, richiamate le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza dell'associazione (ricordate al § 5.2 di questa sentenza), per quanto riguarda lo specifico ruolo ricoperto dall'imputato ha affermato che il copioso compendio probatorio dimostrava la funzione di promozione, organizzazione e direzione da lui assunta nella struttura associativa, avendo egli rappresentato un punto di riferimento per gli altri sodali dalla nascita dell'associazione, da lui costituita, fino alla cessazione dell'attività. I frequenti contatti telefonici e gli incontri con la maggior parte degli altri membri davano conto del ruolo apicale, rivestito dall'imputato; dal contenuto delle intercettazioni emergeva la sua attività di pianificazione degli obiettivi verso cui indirizzare l'attività criminosa, di programmazione della catena di montaggio, che aveva sede nelle basi operative, di assegnazione dei compiti ai sodali e di coordinamento della loro attività, di reperimento di mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e, soprattutto, di gestione della cassa dell'associazione. Al cospetto di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricorrente difettano di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, esse sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 8. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 00628/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris