CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' AvvocaturaGenerale Dello Stato-ricorrente-controd'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Quarantini-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.1272/2022 depositata il 10/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 10686/2023Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 11698/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo