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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/07/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di sorveglianza di Ancona, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la correzione di un errore materiale che si sosteneva esistente nell'ordinanza emessa nel medesimo Tribunale di sorveglianza il 25 maggio 2022 con riguardo alla pena accessoria che risultava inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in forza di una sentenza divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2020.

2. Con provvedimento del 19 luglio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona respingeva l'istanza di correzione di errore materiale.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 33, 130 e 178, lett. a), cod. proc. pen.

Afferma che l'atto impugnato è abnorme, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona non poteva emetterlo, in quanto non aveva fatto parte del collegio che aveva emesso l'ordinanza del 25 maggio 2022, della quale era stata richiesta la correzione.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 127, 130, 178, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

Afferma che l'atto impugnato è nullo perché emesso senza che fosse stato previamente instaurato il contradditorio con la celebrazione di apposita udienza.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 20 e 37 cod. pen. e 125, 648, 650 cod. proc. pen.

Afferma che sussistevano gli estremi per l'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale e che il provvedimento di rigetto è privo di adeguata motivazione.

4. Il ricorrente ha proposto atto di «motivi nuovi», insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., si pronunci de plano al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007 - dep. 25/09/2007, P.M. in proc.

Manzo, Rv. 237529).

1.2. Nel caso ora in esame, le indicazioni del sintetico provvedimento qui impugnato e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulla questione decisa con il provvedimento stesso.

Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura.

2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di sorveglianza di Ancona, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la correzione di un errore materiale che si sosteneva esistente nell'ordinanza emessa nel medesimo Tribunale di sorveglianza il 25 maggio 2022 con riguardo alla pena accessoria che risultava inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in forza di una sentenza divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2020. 2. Con provvedimento del 19 luglio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona respingeva l'istanza di correzione di errore materiale. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 33, 130 e 178, lett. a), cod. proc. pen. Afferma che l'atto impugnato è abnorme, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona non poteva emetterlo, in quanto non aveva fatto parte del collegio che aveva emesso l'ordinanza del 25 maggio 2022, della quale era stata richiesta la correzione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 127, 130, 178, lett. a), b), c), cod. proc. pen. Afferma che l'atto impugnato è nullo perché emesso senza che fosse stato previamente instaurato il contradditorio con la celebrazione di apposita udienza. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 20 e 37 cod. pen. e 125, 648, 650 cod. proc. pen. Afferma che sussistevano gli estremi per l'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale e che il provvedimento di rigetto è privo di adeguata motivazione. 4. Il ricorrente ha proposto atto di «motivi nuovi», insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., si pronunci de plano al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007 - dep. 25/09/2007, P.M. in proc. Manzo, Rv. 237529). 1.2. Nel caso ora in esame, le indicazioni del sintetico provvedimento qui impugnato e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulla questione decisa con il provvedimento stesso. Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura. 2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così
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