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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05840/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30500‒2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 140/06/2018 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata il 14/03/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23/01/2024 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Tributi– estinzione ex d.l. n. 119 del 2018,convertito udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] MUCCI, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.

Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2009, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa conseguente al disconoscimento dei costi risultanti da fatture per sponsorizzazioni emesse dalla ASD [OSCURATO:PERSONA], che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che quest’ultima aveva provato l’effettività delle operazioni fatturate.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replicava l’intimato.

In data 14 giugno 2019 il contribuente depositava presso la Cancelleria di questa Corte copia della domanda di definizione agevolata della controversia avanzata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché del versamento della prima rata di quanto dovuto.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis, la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 4799/20 del 24/02/2020 rimetteva la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Considerato che:In relazione alla presente controversia va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che al comma 6, prima parte, prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».

Nella specie il contribuenteha prodotto documentazione da cui risulta la presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate ed il versamento della prima rata.

La sopra citata disposizione, al comma 13 , prevede che il processo è dichiarato estinto «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata».

Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che ne aveva interesse.

Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia.

Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.

Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo con spese a carico della pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30500‒2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 140/06/2018 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata il 14/03/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23/01/2024 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Tributi– estinzione ex d.l. n. 119 del 2018,convertito udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] MUCCI, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio. Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2009, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa conseguente al disconoscimento dei costi risultanti da fatture per sponsorizzazioni emesse dalla ASD [OSCURATO:PERSONA], che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che quest’ultima aveva provato l’effettività delle operazioni fatturate. Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replicava l’intimato. In data 14 giugno 2019 il contribuente depositava presso la Cancelleria di questa Corte copia della domanda di definizione agevolata della controversia avanzata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché del versamento della prima rata di quanto dovuto. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis, la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 4799/20 del 24/02/2020 rimetteva la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Considerato che:In relazione alla presente controversia va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che al comma 6, prima parte, prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019». Nella specie il contribuenteha prodotto documentazione da cui risulta la presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate ed il versamento della prima rata. La sopra citata disposizione, al comma 13 , prevede che il processo è dichiarato estinto «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata». Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che ne aveva interesse. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo con spese a carico della pa
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