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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28023/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7p letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costuitita nel procedimento penale promosso nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e definito con la sentenza in epigrafe che ne confermato l'assoluzione dall'imputazione di calunnia ascritta al predetto; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale la difesa della ricorrente ha ribadito l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale delimitazione della regiudicanda e alla esclusa configurabilità dei costituti propri del reato ascritto all'imputato; ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte del merito correttamente posto a carico della parte civile appellante le spese processuali del grado malgrado l'analogo gravame contestualmente proposto dalla Procura competente e parimenti rigettato, aspetto coerentemente ritenuto non ostativo alla detta condanna in linea con le indicazioni di principio rese sul tema dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio mostra di aderire (si veda Sez.

U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Rv. 232165, da ultimo confermata da Sezione 4, Sez. 4 , Sentenza n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7p letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costuitita nel procedimento penale promosso nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e definito con la sentenza in epigrafe che ne confermato l'assoluzione dall'imputazione di calunnia ascritta al predetto; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale la difesa della ricorrente ha ribadito l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale delimitazione della regiudicanda e alla esclusa configurabilità dei costituti propri del reato ascritto all'imputato; ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte del merito correttamente posto a carico della parte civile appellante le spese processuali del grado malgrado l'analogo gravame contestualmente proposto dalla Procura competente e parimenti rigettato, aspetto coerentemente ritenuto non ostativo alla detta condanna in linea con le indicazioni di principio rese sul tema dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio mostra di aderire (si veda Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Rv. 232165, da ultimo confermata da Sezione 4, Sez. 4 , Sentenza n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio
Sentenza Cassazione n. 28023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris