CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 30068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9030/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in B ergamo, alla via Zelasco n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l, in persona del [OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, rappresentata, a sua volta, dallo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 70, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO , n. cron. 388/2025,depositata il 17/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre