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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21458/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia c:autelare in carcere (per un anno, cinque mesi e diciassette giorni) impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di omicidio preterintenzionale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato, infatti, sottoposto a fermo in data 13 settembre 2018, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il successivo 17 settembre 2018 con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il prevenuto era stato, quindi, condannato in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, cui aveva fatto seguito la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte di assise di Palermo il 27 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2020, con estinzione della misura custodiale ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. 1.1.

Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il [OSCURATO:PERSONA] avesse in data 20 luglio 2018, in occasione di una sua convocazione presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, tenuto una condotta particolarmente ambigua, idonea ad integrare un'ipotesi di colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., determinando il rigetto della proposta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Per come accertato dalle risultanze di una svolta intercettazione ambientale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], nel mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - successivamente autore di propalazioni accusatorie in danno dell'imputato - e di [OSCURATO:PERSONA], tutti in attesa di essere ascoltati dagli inquirenti, aveva, in modo particolarmente evidente, mirato a concordare una versione dei fatti con il [OSCURATO:PERSONA], suggerendogli cosa riferire alla P.G., in modo particolare invitandolo ad affermare di non aver visto uscire il [OSCURATO:PERSONA] in occasione del delitto, per essersi in quel momento trovato in bagno con la porta chiusa a chiave.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e degli artt. 1176, 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ., con riferimento alla mancata concessione della riparazione sull'insussistente presupposto della colpa grave del ricorrente, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta erronea ricorrenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui imputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza, non potendo essere ritenuta sufficiente, a tal fine, l'avvenuta valorizzazione di un'intercettazione ambientale intercorsa il 20 luglio 2018 tra il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] e la Russo che, per come congruamente e diffusamente chiarito dalla Corte di merito nella sentenza assolutoria di appello, avrebbe avuto un ben differente significato, avendo il [OSCURATO:PERSONA] unicamente rivolto al [OSCURATO:PERSONA] la raccomandazione di essere attento nel riferire taluni particolari, come ad esempio quello relativo alle chiavi di casa - invero di non decisivo rilievo ai fini della ricostruzione della vicenda -, e non già, come invece erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, allo scopo di favorire la definizione di una versione dei fatti non genuina da riferire agli inquirenti.

Parimenti erroneo sarebbe stato il riferimento effettuato dal giudice della riparazione alla scelta, del tutto legittimamente operata da parte del ricorrente, di avvalersi della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso verga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata.

Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, anche prescindendosi dal silenzio serbato dal ricorrente in occasione dell'interrogatorio di garanzia - ad esercizio di proprie imprescindibili e non valutabili prerogative defensionali - risulta giudizialmente accertato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto il 20 luglio 2018, in occasione di una sua convocazione presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, una condotta particolarmente ambigua, inducendo il [OSCURATO:PERSONA] a concordare una versione di comodo dei fatti da riferire agli inquirenti, in particolar modo invitando il suo interlocutore ad affermare di non averlo visto uscire in occasione del delitto, trovandosi il [OSCURATO:PERSONA] all'interno del bagno con la porta chiusa a chiave.

L'indicata circostanza è da considerarsi di particolare rilievo, atteso che il G.I.P. aveva valorizzato il suddetto colloquio ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi, pertanto, di condotta che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo, pertanto, essere rivalutata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio.

Nella specie, allora, deve trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte di legittimità, per cui la condotta volta a concordare versioni con persone da sentirsi dagli inquirenti, a prescindere dalla astratta configurabilità dei reati di cui agli art. 377 e 377-bis cod. pen., che hanno sostituito la previgente fattispecie di subornazione, ben può assumere le caratteristiche del fatto gravemente colposo co-induttivo dell'autorità giudiziaria procedente in errore, ergo: in concreto ostativo del diritto alla riparazione (cfr., in questi termini, Sez.

IV, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001-01, in motivazione).

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi 3L_L_ALÌ- che il provvedimento impugnato si .p923 . in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.6.

In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia c:autelare in carcere (per un anno, cinque mesi e diciassette giorni) impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di omicidio preterintenzionale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato, infatti, sottoposto a fermo in data 13 settembre 2018, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il successivo 17 settembre 2018 con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il prevenuto era stato, quindi, condannato in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, cui aveva fatto seguito la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte di assise di Palermo il 27 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2020, con estinzione della misura custodiale ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. 1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il [OSCURATO:PERSONA] avesse in data 20 luglio 2018, in occasione di una sua convocazione presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, tenuto una condotta particolarmente ambigua, idonea ad integrare un'ipotesi di colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., determinando il rigetto della proposta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Per come accertato dalle risultanze di una svolta intercettazione ambientale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], nel mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - successivamente autore di propalazioni accusatorie in danno dell'imputato - e di [OSCURATO:PERSONA], tutti in attesa di essere ascoltati dagli inquirenti, aveva, in modo particolarmente evidente, mirato a concordare una versione dei fatti con il [OSCURATO:PERSONA], suggerendogli cosa riferire alla P.G., in modo particolare invitandolo ad affermare di non aver visto uscire il [OSCURATO:PERSONA] in occasione del delitto, per essersi in quel momento trovato in bagno con la porta chiusa a chiave. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e degli artt. 1176, 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ., con riferimento alla mancata concessione della riparazione sull'insussistente presupposto della colpa grave del ricorrente, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta erronea ricorrenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui imputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza, non potendo essere ritenuta sufficiente, a tal fine, l'avvenuta valorizzazione di un'intercettazione ambientale intercorsa il 20 luglio 2018 tra il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] e la Russo che, per come congruamente e diffusamente chiarito dalla Corte di merito nella sentenza assolutoria di appello, avrebbe avuto un ben differente significato, avendo il [OSCURATO:PERSONA] unicamente rivolto al [OSCURATO:PERSONA] la raccomandazione di essere attento nel riferire taluni particolari, come ad esempio quello relativo alle chiavi di casa - invero di non decisivo rilievo ai fini della ricostruzione della vicenda -, e non già, come invece erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, allo scopo di favorire la definizione di una versione dei fatti non genuina da riferire agli inquirenti. Parimenti erroneo sarebbe stato il riferimento effettuato dal giudice della riparazione alla scelta, del tutto legittimamente operata da parte del ricorrente, di avvalersi della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso verga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata. Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, anche prescindendosi dal silenzio serbato dal ricorrente in occasione dell'interrogatorio di garanzia - ad esercizio di proprie imprescindibili e non valutabili prerogative defensionali - risulta giudizialmente accertato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto il 20 luglio 2018, in occasione di una sua convocazione presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, una condotta particolarmente ambigua, inducendo il [OSCURATO:PERSONA] a concordare una versione di comodo dei fatti da riferire agli inquirenti, in particolar modo invitando il suo interlocutore ad affermare di non averlo visto uscire in occasione del delitto, trovandosi il [OSCURATO:PERSONA] all'interno del bagno con la porta chiusa a chiave. L'indicata circostanza è da considerarsi di particolare rilievo, atteso che il G.I.P. aveva valorizzato il suddetto colloquio ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi, pertanto, di condotta che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo, pertanto, essere rivalutata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio. Nella specie, allora, deve trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte di legittimità, per cui la condotta volta a concordare versioni con persone da sentirsi dagli inquirenti, a prescindere dalla astratta configurabilità dei reati di cui agli art. 377 e 377-bis cod. pen., che hanno sostituito la previgente fattispecie di subornazione, ben può assumere le caratteristiche del fatto gravemente colposo co-induttivo dell'autorità giudiziaria procedente in errore, ergo: in concreto ostativo del diritto alla riparazione (cfr., in questi termini, Sez. IV, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001-01, in motivazione). 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi 3L_L_ALÌ- che il provvedimento impugnato si .p923 . in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione del
Sentenza Cassazione n. 21458/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris