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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 15992/2026

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so (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC:[OSCURATO:EMAIL]), con studio in Roma, Via F.[OSCURATO:PERSONA] n. 15 e presso la stessa elettivamente domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del SindacoRoberto Gualtieri, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al presentecontroricorso, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21– indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]- [OSCURATO:TELEFONO] –- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suolegale rappresentante in carica- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18738/2021, depositatain data 29.11.2021udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] proponevadinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso la cartella dipagamento n. 09720090256872660000 dell’importo di Euro 709,72,emessa in relazione a sanzioni amministrative, della cui esistenzaNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva appreso tramite acquisizione di estratto ruolo, eccependo laprescrizione del credito.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] (entecreditore) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (qualeconcessionario), eccependo l’inammissibilità della domanda. [OSCURATO:PERSONA] pace dichiarava cessata la materia del contendere, stante l’entratain vigore del d.l. 119/2018 e compensava le spese “con il confortodella pronuncia della S.C. 11410/2019”. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appellodinanzi al Tribunale, lamentando l’erronea compensazione dellespese, non avendo il primo giudice fatto corretta applicazione delprincipio della soccombenza virtuale.

Si costituiva, soltanto, RomaCapitale, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Romarigettava l’appello e compensava le spese, tenuto conto della“inconferenza” del contenuto dell’atto difensivo della appellatarispetto all’oggetto del giudizio e disponeva il pagamento delcontributo a carico della appellante e in favore dell’Erario (ex art. 13co. 1 quater dpr. 115/2002).Propone ricorso per Cassazione la Rito, sulla scorta di un unico motivocon cui lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92,112, 615 c.p.c. art. 7 dlg.s 150/2011 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la qualeeccepisce la inammissibilità del ricorso, redatto con la tecnica delNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026“copia/incolla” e, in ogni caso, in violazione dell’art. 366 co. 1 n. 4c.p.c. quanto alla mancata illustrazione delle ragioni di diritto che, inipotesi, dovrebbero condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata, la mancata rubrica dei motivi, con la puntuale indicazionedelle ragioni per cui il motivo medesimo è proposto, la mancataillustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degliargomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenzaimpugnata, e la mancata analitica precisazione delle considerazioniche, in relazione al motivo come espressamente indicato nellarubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Eccepisce, altresì, lainfondatezza del ricorso quanto alla compiutezza della motivazionedel giudice di appello di confermare la disposta compensazione dellespese (e di regolare nel medesimo senso quelle del gravame).L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è infondato e va rigettato.Vanno disattese le eccezioni preliminari formulate nel controricorso diRoma [OSCURATO:PERSONA] e da esaminarsi congiuntamente in quanto tuttericonducibili al disposto di cui all’art. 366 co. 1 n. 4 che prescrive, apena di ammissibilità, che il ricorso contenga “la chiara e sinteticaNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, conl’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16628/2009, hannoaffermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva deifatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli attiprocessuali non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, cheprescrive "l'esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena diinammissibilità.

È stato, infatti, osservato che quella prescrizione èpreordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto dellapretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioninon più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata inimmediato coordinamento con i motivi di censura.Sez.

U, 19255 del 09/09/2010 ha ribadito che l'assolvimento delrequisito in questione è considerato dal legislatore come un'attività dinarrazione del difensore che, in ragione dell'espressa qualificazionedella sua modalità espositiva come sommaria, postula un'esposizionefinalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizioche lo svolgimento del processo.

Il detto principio trova confermanella pronuncia delle Sez.

Un. n. 5698 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si èribadito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito dicui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero,Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tuttosuperflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto ditutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; peraltro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sinteticaesposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopoaverla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre siainformata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine aimotivi di ricorso.Nella specie, sebbene il ricorso contenga al suo interno gli attiintroduttivi del giudizio di primo grado con la evidenza delle parti diessi rilevanti ai fini della odierna decisione, nondimeno l’atto enucleaanche, in modo conforme al disposto normativo dell’art. 366 co. 1 n.4, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata, da ravvisarsi essenzialmente nella mancata/erroneaapplicazione dei principi in tema di regolamentazione delle spese dilite in dipendenza di una pronuncia di cessazione della materia delcontendere.

Tal che non può affermarsi che l'esposizione sommariadei fatti di causa sia articolata esclusivamente e inammissibilmentemediante tecnica dell'assemblaggio, ossia con scansione integrale diuna serie di atti processuali, essendovi contenuto tanto il momento disintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e loNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026svolgimento della vicenda processuale nei punti essenziali (così Cass.21136/2017), quanto la illustrazione dei motivi in correlazione coifatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi.Va disattesa anche la ulteriore eccezione preliminare diinammissibilità formulata da [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allapretesa sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma1 del c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decideredella violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione.

O quale l'omessa motivazione, che richiedel’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa, rilevabiled'ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntualee analitica indicazione della sede processuale nella quale il Giudice diappello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietàdella motivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebberoin contraddizione tra loro.

L'esposizione diretta e cumulativa delleNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite alprocesso e il merito della causa – in particolare – mira a rimettere alGiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi diimpugnazione enunciati nell'articolo 360 del c.p.c. per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìdare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine didecidere, successivamente, su di esse. (Cass., III Sez, 23/6/2017 n.15651).Dalla disamina del ricorso si evince chiaramente che la Rito ha intesodolersi della violazione di legge (ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)integrata dalla omessa regolazione delle spese da parte del Giudice dipace e, poi, del Tribunale con applicazione del criterio della cd.soccombenza virtuale, avuto riguardo alla probabilità di accoglimentodella proposta opposizione al momento del deposito del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace dichiarava la cessazione della materia delcontendere per carenza d’interesse ad agire dell’opponente ex art.100 c.p.c.

“atteso che la partita di cui alla cartella n. 097 20090256872660 000 è stata ex lege annullata a far data dal 31.1.2018 inapplicazione del dettato dell’art. 4, comma 1, del D.L. 119/18Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026convertito in L. n. 136 del 18.12.2018 con cessazione della materiadel contendere”; altresì, disponeva la compensazione delle spese dilite “atteso l’annullamento ex lege, col conforto di Cass. n. 11410 del30.4.2019”.Il Tribunale ha così motivato la conferma della sentenza del primogiudice: “Quand'anche si accedesse alla tesi che non potesse esseredichiarata la cessazione della materia del contendere, per la ragioneesattamente esposta dal GDP, rimane la circostanza, idonea adelidere l'interesse qualificato della opponente a ricorrere, che ilfactum principis, come indicato nella sentenza di primo grado, è deltutto atto a giustificare e consentire la compensazione delle spese;che va confermata.

Attesa l'erronea difesa di [OSCURATO:PERSONA] che haprodotto una memoria aliud pro alio, le spese del grado vannocompensate a suo carico.

Va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cuiall'art.1 comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 l'appellantetenuta al pagamento, a favore dell'Erario, di una somma pariall'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandandoalla cancelleria per la riscossione”.Nella sentenza impugnata la compensazione delle spese, disposta dalprimo giudice, è stata confermata ritenendosi dal Tribunale congrua lamotivazione resa dal giudice di pace con riferimento al factumNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026principis dell’intervenuto annullamento della partita ex d.lgs.119/2018.Va premesso che, in materia di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di meritoabbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a caricodella parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale anche nel caso incui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere, e siaperciò chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua dellacd. soccombenza virtuale. (Sez.

L -, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024); si veda anche Sez.

L -, Ordinanza n. 27392 del 14/10/2025 per la quale le gravi edeccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione pergiustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2,c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possonoessere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio diviolazione di legge denunciabile in sede di legittimità (nella specie, laS.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazionedella materia del contendere per il riconoscimento in corso di causadella pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva dispostoesclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, nontenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite,Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimentodella prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nelprocesso sino a tale momento).Il principio è pacifico anche nella giurisprudenza della II Sezione: ilsindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui ilgiudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendole spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò valesia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoiaspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti edichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò,chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principiodella cosiddetta soccombenza virtuale (Cass.Sez. 2 n. 18128 del 31/08/2020).Occorre dunque verificare se il giudice di merito (il Tribunale che hamotivato per relationem alla sentenza di primo grado) abbia violato ilprincipio della soccombenza allorché ha disposto la compensazionetotale delle spese di lite.il Tribunale ha riconosciuto la correttezza della decisione del [OSCURATO:PERSONA] che ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere aseguito del venir meno dell’interesse ad agire dell’opponente ex art.Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026100 c.p.c., atteso, del resto, che la partita di cui alla cartella n. 0972009 0256872660 000 è stata ex lege annullata a far data dal31.1.2018 in applicazione del dettato dell’art. 4, comma 1, del D.L. n.119/2018; 2) compensato le spese di lite con il conforto dellapronuncia della Suprema Corte n.11410 del 2019.

Al riguardo, laCorte di Cassazione ha così statuito “Nel merito, si deve rilevare chenelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lostralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agentidella riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018 convertitoin legge 136/2018, c.d. decreto fiscale.

Detta norma, al comma 1,prevede che I debiti di importo residuo, alla data di entrata invigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali ègià intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamenteannullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimentitecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneriamministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dallerelative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agliNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cuiall'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia edelle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]. 142 del 22 giugno 2015 .

La cartella in esame rientra nellostralcio (…).

Deve allora darsi atto della cessazione della materia delcontendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio”.(Cass. n.11410 del 30.4.2019).

Al lume del detto pronunciamento,deve concludersi nel senso della infondatezza del ricorso proposto,stante la correttezza e legittimità della pronuncia non solo del Giudicedi prime cure, ma anche del Tribunale di Roma, giacchél’annullamento dell’atto impugnato non è derivato dalla riconosciutaillegittimità dello stesso (che avrebbe potuto determinarnel’eliminazione in autotutela), quanto piuttosto da uno iussuperveniens legittimamente valutato quale factum principis idoneo aelidere l’interesse ad agire e a supportare la decisione dicompensazione delle spese.Al rigetto del ricorso segue la condanna della Rito alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui alNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026D.M. 55/14 nella formulazione vigente, in Euro 700,00 per compensied Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 700,00 percompensi nonché Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori comeper legge;Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.03.2026Il [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC:[OSCURATO:EMAIL]), con studio in Roma, Via F.[OSCURATO:PERSONA] n. 15 e presso la stessa elettivamente domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del SindacoRoberto Gualtieri, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al presentecontroricorso, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21– indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]- [OSCURATO:TELEFONO] –- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suolegale rappresentante in carica- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18738/2021, depositatain data 29.11.2021udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] proponevadinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso la cartella dipagamento n. 09720090256872660000 dell’importo di Euro 709,72,emessa in relazione a sanzioni amministrative, della cui esistenzaNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva appreso tramite acquisizione di estratto ruolo, eccependo laprescrizione del credito. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] (entecreditore) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (qualeconcessionario), eccependo l’inammissibilità della domanda. [OSCURATO:PERSONA] pace dichiarava cessata la materia del contendere, stante l’entratain vigore del d.l. 119/2018 e compensava le spese “con il confortodella pronuncia della S.C. 11410/2019”. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appellodinanzi al Tribunale, lamentando l’erronea compensazione dellespese, non avendo il primo giudice fatto corretta applicazione delprincipio della soccombenza virtuale. Si costituiva, soltanto, RomaCapitale, chiedendo il rigetto dell’appello. Il Tribunale di Romarigettava l’appello e compensava le spese, tenuto conto della“inconferenza” del contenuto dell’atto difensivo della appellatarispetto all’oggetto del giudizio e disponeva il pagamento delcontributo a carico della appellante e in favore dell’Erario (ex art. 13co. 1 quater dpr. 115/2002).Propone ricorso per Cassazione la Rito, sulla scorta di un unico motivocon cui lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92,112, 615 c.p.c. art. 7 dlg.s 150/2011 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la qualeeccepisce la inammissibilità del ricorso, redatto con la tecnica delNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026“copia/incolla” e, in ogni caso, in violazione dell’art. 366 co. 1 n. 4c.p.c. quanto alla mancata illustrazione delle ragioni di diritto che, inipotesi, dovrebbero condurre alla cassazione della sentenzaimpugnata, la mancata rubrica dei motivi, con la puntuale indicazionedelle ragioni per cui il motivo medesimo è proposto, la mancataillustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degliargomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenzaimpugnata, e la mancata analitica precisazione delle considerazioniche, in relazione al motivo come espressamente indicato nellarubrica, giustificano la cassazione della sentenza. Eccepisce, altresì, lainfondatezza del ricorso quanto alla compiutezza della motivazionedel giudice di appello di confermare la disposta compensazione dellespese (e di regolare nel medesimo senso quelle del gravame).L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è infondato e va rigettato.Vanno disattese le eccezioni preliminari formulate nel controricorso diRoma [OSCURATO:PERSONA] e da esaminarsi congiuntamente in quanto tuttericonducibili al disposto di cui all’art. 366 co. 1 n. 4 che prescrive, apena di ammissibilità, che il ricorso contenga “la chiara e sinteticaNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, conl’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16628/2009, hannoaffermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva deifatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli attiprocessuali non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, cheprescrive "l'esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena diinammissibilità. È stato, infatti, osservato che quella prescrizione èpreordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto dellapretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioninon più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata inimmediato coordinamento con i motivi di censura.Sez. U, 19255 del 09/09/2010 ha ribadito che l'assolvimento delrequisito in questione è considerato dal legislatore come un'attività dinarrazione del difensore che, in ragione dell'espressa qualificazionedella sua modalità espositiva come sommaria, postula un'esposizionefinalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizioche lo svolgimento del processo. Il detto principio trova confermanella pronuncia delle Sez. Un. n. 5698 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si èribadito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito dicui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero,Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tuttosuperflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto ditutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; peraltro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sinteticaesposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopoaverla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre siainformata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine aimotivi di ricorso.Nella specie, sebbene il ricorso contenga al suo interno gli attiintroduttivi del giudizio di primo grado con la evidenza delle parti diessi rilevanti ai fini della odierna decisione, nondimeno l’atto enucleaanche, in modo conforme al disposto normativo dell’art. 366 co. 1 n.4, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata, da ravvisarsi essenzialmente nella mancata/erroneaapplicazione dei principi in tema di regolamentazione delle spese dilite in dipendenza di una pronuncia di cessazione della materia delcontendere. Tal che non può affermarsi che l'esposizione sommariadei fatti di causa sia articolata esclusivamente e inammissibilmentemediante tecnica dell'assemblaggio, ossia con scansione integrale diuna serie di atti processuali, essendovi contenuto tanto il momento disintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e loNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026svolgimento della vicenda processuale nei punti essenziali (così Cass.21136/2017), quanto la illustrazione dei motivi in correlazione coifatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi.Va disattesa anche la ulteriore eccezione preliminare diinammissibilità formulata da [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allapretesa sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma1 del c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decideredella violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione. O quale l'omessa motivazione, che richiedel’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa, rilevabiled'ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntualee analitica indicazione della sede processuale nella quale il Giudice diappello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietàdella motivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebberoin contraddizione tra loro. L'esposizione diretta e cumulativa delleNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite alprocesso e il merito della causa – in particolare – mira a rimettere alGiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi diimpugnazione enunciati nell'articolo 360 del c.p.c. per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìdare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine didecidere, successivamente, su di esse. (Cass., III Sez, 23/6/2017 n.15651).Dalla disamina del ricorso si evince chiaramente che la Rito ha intesodolersi della violazione di legge (ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)integrata dalla omessa regolazione delle spese da parte del Giudice dipace e, poi, del Tribunale con applicazione del criterio della cd.soccombenza virtuale, avuto riguardo alla probabilità di accoglimentodella proposta opposizione al momento del deposito del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace dichiarava la cessazione della materia delcontendere per carenza d’interesse ad agire dell’opponente ex art.100 c.p.c. “atteso che la partita di cui alla cartella n. 097 20090256872660 000 è stata ex lege annullata a far data dal 31.1.2018 inapplicazione del dettato dell’art. 4, comma 1, del D.L. 119/18Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026convertito in L. n. 136 del 18.12.2018 con cessazione della materiadel contendere”; altresì, disponeva la compensazione delle spese dilite “atteso l’annullamento ex lege, col conforto di Cass. n. 11410 del30.4.2019”.Il Tribunale ha così motivato la conferma della sentenza del primogiudice: “Quand'anche si accedesse alla tesi che non potesse esseredichiarata la cessazione della materia del contendere, per la ragioneesattamente esposta dal GDP, rimane la circostanza, idonea adelidere l'interesse qualificato della opponente a ricorrere, che ilfactum principis, come indicato nella sentenza di primo grado, è deltutto atto a giustificare e consentire la compensazione delle spese;che va confermata. Attesa l'erronea difesa di [OSCURATO:PERSONA] che haprodotto una memoria aliud pro alio, le spese del grado vannocompensate a suo carico. Va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cuiall'art.1 comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 l'appellantetenuta al pagamento, a favore dell'Erario, di una somma pariall'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandandoalla cancelleria per la riscossione”.Nella sentenza impugnata la compensazione delle spese, disposta dalprimo giudice, è stata confermata ritenendosi dal Tribunale congrua lamotivazione resa dal giudice di pace con riferimento al factumNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026principis dell’intervenuto annullamento della partita ex d.lgs.119/2018.Va premesso che, in materia di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di meritoabbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a caricodella parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale anche nel caso incui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere, e siaperciò chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua dellacd. soccombenza virtuale. (Sez. L -, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024); si veda anche Sez. L -, Ordinanza n. 27392 del 14/10/2025 per la quale le gravi edeccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione pergiustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2,c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possonoessere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio diviolazione di legge denunciabile in sede di legittimità (nella specie, laS.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazionedella materia del contendere per il riconoscimento in corso di causadella pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva dispostoesclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, nontenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite,Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimentodella prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nelprocesso sino a tale momento).Il principio è pacifico anche nella giurisprudenza della II Sezione: ilsindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui ilgiudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendole spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò valesia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoiaspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti edichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò,chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principiodella cosiddetta soccombenza virtuale (Cass.Sez. 2 n. 18128 del 31/08/2020).Occorre dunque verificare se il giudice di merito (il Tribunale che hamotivato per relationem alla sentenza di primo grado) abbia violato ilprincipio della soccombenza allorché ha disposto la compensazionetotale delle spese di lite.il Tribunale ha riconosciuto la correttezza della decisione del [OSCURATO:PERSONA] che ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere aseguito del venir meno dell’interesse ad agire dell’opponente ex art.Numero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026100 c.p.c., atteso, del resto, che la partita di cui alla cartella n. 0972009 0256872660 000 è stata ex lege annullata a far data dal31.1.2018 in applicazione del dettato dell’art. 4, comma 1, del D.L. n.119/2018; 2) compensato le spese di lite con il conforto dellapronuncia della Suprema Corte n.11410 del 2019. Al riguardo, laCorte di Cassazione ha così statuito “Nel merito, si deve rilevare chenelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lostralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agentidella riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018 convertitoin legge 136/2018, c.d. decreto fiscale. Detta norma, al comma 1,prevede che I debiti di importo residuo, alla data di entrata invigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali ègià intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamenteannullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimentitecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneriamministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dallerelative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agliNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cuiall'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia edelle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]. 142 del 22 giugno 2015 . La cartella in esame rientra nellostralcio (…). Deve allora darsi atto della cessazione della materia delcontendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio”.(Cass. n.11410 del 30.4.2019). Al lume del detto pronunciamento,deve concludersi nel senso della infondatezza del ricorso proposto,stante la correttezza e legittimità della pronuncia non solo del Giudicedi prime cure, ma anche del Tribunale di Roma, giacchél’annullamento dell’atto impugnato non è derivato dalla riconosciutaillegittimità dello stesso (che avrebbe potuto determinarnel’eliminazione in autotutela), quanto piuttosto da uno iussuperveniens legittimamente valutato quale factum principis idoneo aelidere l’interesse ad agire e a supportare la decisione dicompensazione delle spese.Al rigetto del ricorso segue la condanna della Rito alla rifusione dellespese del presente giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui alNumero registro generale 14810/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 15992/2026Data pubblicazione 25/05/2026D.M. 55/14 nella formulazione vigente, in Euro 700,00 per compensied Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 700,00 percompensi nonché Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori comeper legge;Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.03.2026Il [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris