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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 13095/2026

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dinanza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 7 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadichiarato inammissibile la domanda di applicazione dell’affidamento in prova al serviziosociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente ripropositiva di analogaistanza già respinta (con contestuale applicazione della semilibertà).2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.Si afferma che rispetto al precedente diniego era stato introdotto un elemento di novità,rappresentato dalla riattivazione della partita IVA, il che avrebbe consentito lo svolgimento diCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, nella interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 666, comma 2,cod. proc. pen. (lì dove si compie riferimento al caso della istanza che costituisca merariproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi) è evidente che laconnotazione del preteso novum non può essere meramente formale, ma deve ricadere suelementi (qui di fatto) capaci di introdurre un dato di novità che sia reale ed apprezzabile intali termini.

Così non è nel caso in esame, posto che la riattivazione di una partita IVA èdato meramente formale che non supera le considerazioni già esposte nella precedentedecisione, con cui era stata ritenuta adeguata la misura della semilibertà.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 7 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadichiarato inammissibile la domanda di applicazione dell’affidamento in prova al serviziosociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente ripropositiva di analogaistanza già respinta (con contestuale applicazione della semilibertà).2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.Si afferma che rispetto al precedente diniego era stato introdotto un elemento di novità,rappresentato dalla riattivazione della partita IVA, il che avrebbe consentito lo svolgimento diCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, nella interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 666, comma 2,cod. proc. pen. (lì dove si compie riferimento al caso della istanza che costituisca merariproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi) è evidente che laconnotazione del preteso novum non può essere meramente formale, ma deve ricadere suelementi (qui di fatto) capaci di introdurre un dato di novità che sia reale ed apprezzabile intali termini. Così non è nel caso in esame, posto che la riattivazione di una partita IVA èdato meramente formale che non supera le considerazioni già esposte nella precedentedecisione, con cui era stata ritenuta adeguata la misura della semilibertà.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris