CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 34943/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6575/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via Gavinana, n. 1; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata in Roma, via Pereira, n. 266, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come sopra domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1245/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto in leasing una imbarcazione da diporto da UBI leasing [OSCURATO:SOCIETA] ha tuttavia corrisposto alcuni canoni, ed UBI leasing spa ha dunque fatto valere la clausola risolutiva espressa. Poi ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per la riconsegna della imbarcazione ed il pagamento dei canoni scaduti. 2.-Al decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione, e nelle more della definizione del giudizio, la barca è stata riconsegnata. Il Tribunale di Roma ha dunque rigettato l’opposizione ed ingiunto il pagamento dei canoni scaduti (224.389,07 euro), oltre altre somme, per un totale di circa 233 mila euro. 3.-Tuttavia la Corte di Appello, preso atto che la barca era stata consegnata, che i canoni ingiunti nel frattempo erano stati corrisposti, che l’imbarcazione era stata venduta (a 311 mila euro), e che le parti avevano pattuito (art. 19 del contratto) che il ricavato della vendita andasse compensato con il dovuto, ha tratto la differenza di tali voci (ricavato della barca- dovuto) ha rilevato che il ricavato superava il dovuto, ed ha disposto la compensazione a favore della Bordoni, disponendo la restituzione a quest’ultima della somma già corrisposta. 4.-La decisione di appello viene qui impugnata da UBI leasing spa con un motivo di ricorso principale, e da Bordoni con un motivo di ricorso incidentale. UBI leasing spa ha depositato memoria. Considerato che 5.-Il ricorso principale. E’ basato su unico motivo , con il quale la ricorrente denunzia violazione di norme di diritto per erronea interpretazione dell’articolo 19 delle condizioni di contratto. La tesi è la seguente.Quella norma contrattuale prevedeva che il ricavato della vendita dovesse andare a compensare a) i canoni scaduti, b) le somme dovute a titolo di penale; c) i canoni ancora a scadere. Dunque, secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero dovuto compensare la somma ricavata dallavendita (311 mila euro) non soltanto con i canoni scaduti (corrisposti poi in corso di causa, come si è visto, dalla Bordoni) ma altresì con la penale (per il ritardo nella consegna) e con i canoni a scadere: se cosi fosse stato,il saldo di quella compensazione sarebbe stato a sfavore della Bordoni e non già a lei favorevole. Il motivo è infondato per due ragioni. La prima è che espressamente i giudici di appello hanno limitato la compensazionealle somme scadute (e non a quelle a scadere, né alla penale) in quanto queste erano le uniche oggetto di domanda: espressamente si dice che la decurtazione in esame si riferisce all’importo dovuto dall’utilizzatore a titolo di penale il cui pagamento, però, nella fattispecie non è stato richiesto essendosi limitata UBI Leasing ad ingiungere il pagamento dei canoni scaduti . In sostanza, la compensazione è stata effettuata con quanto oggetto di domanda, e non poteva essere altrimenti, ossia non poteva essere che la Corte di Appello compensasse quanto da UBI dovuto (ricavato vendita) con quanto da costei non preteso in giudizio. Non vi sono qui argomenti che dimostrino, per contro, che la domanda di UBI era estesa anche alla penale ed ai canoni da scadere. La seconda ragione di infondatezza è nell’applicazione dell’articolo 1526 c.c. La ricorrente spende argomentazioni per escludere che quella norma si applichi al caso in esame, ossia per dimostrare che la disciplina del leasing del 2017 esclude che si possa applicare ad un contratto di leasing, rispetto al quale viene meno la distinzione dovuta alla funzione (traslativo o finanziario), una norma sulla locazione che garantisce al locatore solo i canoni scaduti e non quelli a scadere in caso di risoluzione del contratto e restituzione del bene. La tesi della ricorrente è smentita dal principio di diritto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art.1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Cass. sez. Un.2061 / 2021). Il contratto di cui si discute è del 2008. 6.-Il ricorso incidentale. Anche esso è basato su un solo motivoe prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] assume di avere chiesto,sin dal primo grado, in caso di applicazione del suddetto articolo 19, la compensazione, si, con quanto da lei corrisposto, ma altresì il pagamento a lei del saldo a suo favore. Poiché l’imbarcazione è stata venduta 311 mila,e la somma che lei complessivamente doveva era di 232 circa, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a disporre la restituzionedei 232 pagati, ma avrebbe dovuto riconoscere la differenza tra 311 mila (prezzo di vendita della barca) ed i 233 pagati. La questione, elusa dal Tribunale, è stata riproposta in appello, ma anche il giudice di secondo grado non ha provveduto, limitandosi a disporre la sola restituzionedella somma pagata (233 circa). Il motivo è infondato. La Corte in realtà si è pronunciata ed ha deciso conformemente all’articolo 19 del contratto invocato dalle parti, il quale è chiaro nel prevedere che: L'importosopra indicato verrà DECURTATO in misura pari al presumibile valore di realizzo del bene ai sensi di una valutazione effettuata dallaconcedente in base ai criteri oggettivi e verificabili . Significa chiaramente non già che la utilizzatrice (Bordoni) ha diritto ad avere la differenza a suo favore, ma che è il concedente a non doversi avvantaggiare della vendita del bene, ed a dovere riconoscere su tale vendita all’utilizzatore l’ammontare dei canoni da costui corrisposti. Il bene, risolto il leasing , torna nella proprietà del concedente, e dunque il ricavato della vendita sarebbe esclusivamente suo, salvo il riconoscimento di quanto, per quel bene, ha già corrisposto l’utilizzatore, ossia la restituzione dei canoni, che vanno dunque decurtati dalla somma di realizzo. I ricorsivanno dunque rigettat i . Stante le reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le ricorrenti, principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta iricors i, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti le spesedel giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contribut