CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 07869/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29075/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentee controricorrente a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V. CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 438/2020 pubblicata il 26/05/2020, R.G. n. 1310/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23, comma 8 bis, del D.L. 28.10.2020 n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18.12.2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 438 del 26.5.2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna al risarcimento del danno subìto nell’arco temporale decorrente dal novembre 2004 (epoca incui era stato ceduto, a MP Facility, il ramo di azienda, cui apparteneva il lavoratore) al dicembre 2015 (data della sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato, con efficacia ex tunc, l’illegittimità della cessione). 2. Il giudice di appello ha ritenuto che, ricostituito con effetto ex tunc il rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, sorge a carico di detta società un’obbligazione di carattere risarcitorio sin dall’epoca della cessione (dichiarata illegittima) del ramo di azienda, con riconoscimento del differenziale relativo al premio di risultato ex art. 44 del c.c.n.l. settore Telecomunicazioni percepito presso la società [OSCURATO:SOCIETA] (sulla base di parametri oggettivi e in misura fissa) rispetto a quello erogato dalla società cessionaria, con esclusione – ai fini della quantificazione – dei giorni di assenza dal lavoro; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che (a prescindere dalle richieste rivolte dal lavoratore con lettere del marzo 2016 e dell’agosto 2017) nonfosse maturata la prescrizione di dette somme in quanto la decorrenza era stata interrotta con l’atto di impugnazione del contratto di cessione del ramo di azienda; ha rigettato la domanda risarcitoria relativa al premio annuo di cui all’accordo sindacale[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai buoni pasto e alle spese mediche di cui al fondo di assistenza ASSILT. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società affidato a un motivo. Resiste con tempestivo controricorso il lavoratore che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935e 2943 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione potesse discendere dall’atto giudiziale di impugnazione della cessione del ramo di azienda, domanda che non poteva estendersi a diritti la cui insorgenza era del tutto eventuale e non costituivano un suo logico sviluppo (come quello risarcitorio preteso). 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, svolto affermazioni inconciliabili tra loro con riguardo al premio di risultato: dapprima ha affermato che l’obbligo risarcitorio sorge a prescindere dalla presenza in servizio del lavoratore (in quanto l’assenza sul lavoro dipende da un comportamento illegittimo del datore di lavoro) e, successivamente, ha quantificato le somme ritenendo rilevante la presenza in servizio. 3. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., violazione degli artt. 1362, 1363 cod.civ. e nullità della sentenza con riguardo ai premi annui, avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che non conteneva alcuna previsione di sostituzione della quattordicesima mensilità con il suddetto premio e che, anzi, sembrava distinguere i due emolumenti) ed avendo basato, inoltre, la decisione su elementi istruttori (comunicazione della Snater e verbale di riunione 20.4.2015) inidonei. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale (al pari del giudice di primo grado) erroneamente ritenuto carente di prova la domanda di risarcimento del danno relativo al differenziale tra buoni pasto percepiti presso la società cessionaria e valore del buono pasto erogato dalla società cedente, trascurando i motivi di appello puntualmente avanzati. 5. Con il quarto motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo la Corte territoriale, sempre con riguardo ai buoni pasto, trascurato che il lavoratore, rilevando una responsabilità di natura contrattuale, aveva ottemperato al proprio onere della prova relativo all’inadempimento del datore di lavoro e alla sussistenza del credito. 6. Il ricorso principale è fondato.7. Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata, che questo Collegio ritiene di confermare, “la domanda giudiziale (ossia "l'atto con cui si inizia un giudizio, di cognizione ovvero conservativo o esecutivo") produce il suo effetto sul corso della prescrizione non in quanto esercizio giurisdizionale del diritto, bensì quale atto che, per il suo contenuto specifico, porti a conoscenza del destinatario la volontà di avvalersi del proprio diritto” (Cass. n. 1084 del 2011, che ha avuto proprio ad oggetto la connessione tra un’azione revocatoria e un connesso risarcimento del danno). A conferma di questo orientamento, questa Corte ha ritenuto di ravvisare un efficace atto di interruzione della prescrizione di un’indennità connessa alla risoluzione di un rapporto di lavoro nell’atto giudiziario che impugnava la validità di detto recesso, trattandosi di “diritto di credito necessariamente ed esclusivamente dipendente dall'accertamento dell'illegittimità del recesso” (Cass. n. 8983 del 2015). 8. In applicazione del principio innanzi esposto, deve ritenersi che dall’accertamento della illegittimità diuna cessione di ramo di azienda non possa “necessariamente” conseguire un diritto al risarcimento del danno, non sussistendo un diretto e immediato collegamento tra l’azione giudiziale volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto di cessione e le eventuali pretese risarcitorie concernenti il periodo tra l’atto negoziale e la sentenza di accertamento della illegittimità, anche considerato che –in detto periodo - il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e manca l’attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. Invero, come recentemente è stato affermato da questa Corte (cfr. Cass.nn. 5788, 5796, 6902 del 2023), in seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto (che può agire per il risarcimento del danno subìto) ove il datore di lavoro sia stato messo preventivamente in mora, solo in tal modo potendosi qualificare come ingiustificato il rifiuto del cedente di accettare la prestazione lavorativa (e suscettibile di risarcimento l’eventuale danno cagionato). Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d’azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022), mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative. 9. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso la valutazione del “contenuto specifico” del ricorso promosso dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda, al fine di verificare se emergeva la volontà del lavoratore di ottenere il risarcimento del danno per l’eventuale differenziale emergente tra retribuzioni percepite dal cessionario e retribuzione che avrebbe percepito dal cedente (nel periodo intercorrente tra la cessione del ramo di azienda e la sentenza dichiarativa della illegittimità), in modo da poter ritenere intervenuto un atto di interruzione/sospensione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod.civ.) della prescrizione del diritto preteso. 10. In conclusione, il ricorso principale va accolto, assorbito il ricorso incidentale in quanto relativo a profilo (la quantificazione delle somme pretese) subordinato all’accertamento della prescrizione delle somme pretese; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbrai