CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 08140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 20/9/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 2/5/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 605, 582 e 56 /0 629 cod. pen, 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 e 116 cod. pen. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 con riferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B).2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 26 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale, che ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto generici e aspecifici, sarebbe errata. Nei motivi di impugnazione sul punto, infatti, l'appellante si sarebbe confrontato con punti della sentenza del Tribunale e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, avrebbe evidenziato le ragioni specifiche per le quali le attenuanti invocate avrebbero dovuto essere riconosciute. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, nell'atto di appello le censure erano formulate in termini astratti e generici senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado nella quale si dava atto della condotta in concreto posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva partecipato sia 0.4._ alla prima fase del sequestro che all'ultima, nella quale aveva anche minacciato la madi-e), di non fare la denuncia altrimenti avrebbe cercato il figlio un'altra volta, condotta complessiva questa del tutto incompatibile con le attenuanti invocate. 2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, nonostante le specifiche richieste sul punto del Procuratore Generale e del difensore, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato di sequestro di persona e di lesioni personali. La doglianza è fondata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinviati a giudizio per i reati di lesioni personali, sequestro di persona e tentata estorsione. Al solo [OSCURATO:PERSONA] era contestata la recidiva infraquinquennale, che il giudice di primo grado ha escluso, e la decisione sul punto non è stata impugnata dal pubblico ministero. Il termine di prescrizione dei reati decorreva dalla data di commissione degli stessi, il 14 agosto 2008. In assenza di atti interruttivi, quindi, il termine per il reato di lesioni personali è maturato il 14 febbraio 2016 e quello del sequestro di persona è maturato il 14 agosto 2018, date entrambe antecedenti la pronuncia della sentenza di appello del 20 settembre 2019. Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente a tali reati e la pena deve essere rideterminata -escludendo gli aumenti in continuazione applicati dal giudice di primo grado per tali reati, mesi 6 per il reato di cui all'art. 605 cod. pen. e mesi 2 per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.- in anni a • (2&.(1,,,,;(,0.1., 2, mesi quattr—o-Ved—etrrtrtremila di multa, pena base per il reato di tentata estorsione di cui al capo C) indicata nella sentenza dal Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ai capi A e B perché estinti per prescrizione, elimina le relative pene in continuazione e ridetermina la pena per il residuo reato (capo C) in anni due, mesi quattro di reclusione e tremila euro di multa ciascuno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma 2/12/2021 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA]