CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 33461/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20983-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 831/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 2836/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.20983/2022 Cron. Rep. Ud.15/10/2025 ciascuno pro quota ereditaria, e quindi in ragione del 50% ciascuno, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 72.061,15 determinata sulla scorta della riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, oltre accessori e spese del giudizio del doppio grado di giudizio. A fondamento della pronuncia la Corte d’appello ha sostenuto che, benché non fosse espressamente riportata nelle conclusioni, la ricorrente – in ragione dell’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del dante causa dei convenuti e dell’intervenuta prescrizione degli stessi - ave va comunque chiesto nel ricorso introduttivo la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (il punto n) del ricorso conteneva la richiesta di applicazione dell’art.13 l.1338/1962, oltre a quella di risarcimento del danno ex art 2116 c.c.). L’appellante aveva agito in giudizio per ottenere il trattamento pensionistico in tutto o in parte pregiudicato dalla pacifica omissione contributiva; ovvero appunto la costituzione della renditavitalizia ex art 13 l.1338/62 a nulla rilevando che in sede di conclusioni non fosse riportata tale richiesta contenuta nel corpo del ricorso. Aveva quindi errato il giudice di primo grado a ritenere che la domanda svolta fosse di risarcimento danno ex art. 2116 c.c. ed in quanto tale preclusa in forza del ne bis in idem e del giudicato che si era formato su una precedente domanda di risarcimento danni per omissione contributiva rigettata in altro giudizio per la mancanza del presupposto della prescrizione dei contributi. Pertanto, previa determinazione attraverso c.t.u. della riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia, la Corte di appello ha condannato i convenuti appellati al pagamento della somma indicata in favore della medesima lavoratrice ricorrente. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso ex art 360, n. 3 si deduce la violazione degli art. 112 c.p.c., art. 2116 c.2. c.c. in relazione all’art. 13 L. 1338/1962, avendo la Corte di appello sostituito alla domanda proposta di natura risarcitoria , e già oggetto di giudicato, la domanda rivolta alla costituzione della rendita vitalizia, diversa per presupposti e causa petendi rispetto alla prima. 1.1. Il primo motivo è infondato. Deve essere premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice è tenuto a individuare la domanda non sulla scorta delle formule letterali adoperate negli atti ma sulla base degli interessi sostanziali che hanno indotto la parte ad agire in giudizio. Ed invero è ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti e di alcune affermazioni contraddittorie, ma debba avere riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi" (ordinanza n. 7322 del 14/03/2019). 1.2. Inoltre è pure ius receputm che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda si sostanzi in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ordinanza n. 11103 del 10/06/2020). L’interpretazione della domanda è perciò compito che il giudice del merito deve assolvere sulla base di tutti gli atti prodotti in un giudizio e di tutte le allegazioni, nel rispetto del petitum del ricorso ed in conformità agli atti che lo sostengono. 1.3. Ciò posto, nel caso di specie la Corte di merito ha individuato la domanda attraverso la complessiva lettura del ricorso introduttivo dando rilievo a quanto contraddittoriamente affermato dal primo giudice (che aveva evidenziato la presenza nel ricorso di entrambe le domande) ma anche dal ricorrente al punto n) del ricorso introduttivo che conteneva esplicitamente la richiesta di applicazione dell’art.13 l.1338/1962, a prescindere dalle conclusioni formalmente rassegnate. 1.4. Non inficia questo accertamento, logicamente preliminare, volto alla individuazione della domanda, il fatto che la stessa Corte pur affermando,dunque, che quella azionata fosse intesa alla costituzione della rendita vitalizia, si sia poi limitata, una volta calcolata la riserva matematica tramite ctu, a condannare il datore di lavoro a pagare la stessa somma a beneficio del lavoratore; laddove, invece,l’azione in discorso, ex art. 13 l. n. 1338/1962, mira appunto alla costituzione della rendita vitalizia a favore del lavoratore da parte dell’INPS e postula la necessaria condanna al pagamento della riserva matematica a favore dello stesso Istituto previdenziale. 1.5.- E’ evidente poi che, rispetto alla domanda proposta, non si possa porre alcuna violazione del precedente giudicato; anzitutto perché la domanda di risarcimento del danno e la domanda di costituzione della rendita vitalizia sono domande strutturalmente diverse e con requisiti costitutivi diversi e non confondibili (per petitum e causa petendi). In ogni caso, perché non può sussistere un bis in idem rispetto alla domanda di risarcimento a suo tempo avanzata e rigettata perché i contributi non erano prescritti. E ciò in quanto la domanda di costituzione della rendita vitalizia successivamente proposta ( ma in ipotesi anche di risarcimento del danno ex art 2116 c.c.) postula la prescrizione del credito e quindi l’intervento di fatti successivi e futuri rispetto al precedente giudicato, che pertanto non può dirsi formato. Maturato solo in seguito il presupposto della prescrizione col decorso del tempo necessario, è stata quindi proposta una nuova azione che non poteva essere proposta prima, per cui se è vero che l’ambito oggettivo del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, è altrettanto che esso non può coprire i fatti ed i presupposti che sono sopravvenuti rispetto al formarsi del giudicato. Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone. “ ( Cass. n. 33021 del 09/11/2022, Cass.n. 1259 del 11/01/2024). 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 107 c.p.c. rilevandosi il mancato rispetto del litisconsorzio nei confronti dell’INPS ( art. 102 c.p.c.) e la mancata integrazione del contraddittorio (art. 107 c.p.c.). 2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La costituzione della rendita vitalizia ex art.13 cit. si chiede ovviamente all’INPS o da parte del datore o da parte del lavoratore. 2.2. L’art. 13, della legge 1338/62 stabilisce in proposito: “1. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. 2. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. 3. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 4. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. 5. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. 6. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 2.3.- Nell’art.13 sopraindicato sono comprese tre domande differenti, tutte tendenti alla costituzione della rendita vitalizia: a) quella azionata dal datore volta alla costituzione della rendita (1° e 4° comma dell’art.13) ; b) quella azionata dal lavoratore per costringere il datore a costituire larendita vitalizia ( prima parte del 5° comma dell’art.13.; c) quella del lavoratore che sostituendosi al datore chiede all’INPS la costituzione della rendita in via surrogatoria (compresa nella seconda parte del5° comma dell’art.13, ove è prevista appunto la facoltà di surrogazione). Tutte e tre queste domande debbono essere fatte valere in giudizio in presenza dell’INPS, posto che è l’Istituto a dover erogare la rendita pari alla quota di pensione persa ed a dover incamerare previamente la riserva matematica. Salvo la domanda di rimborso dell’onere corrisposto all’INPS in via surrogatoriada parte del lavoratore, in una domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia non può pronunciarsi condanna al pagamento della riserva matematica in favore del lavoratore beneficiario. L'azione, che interessa questo giudizio, con la quale, secondo il giudice di merito, il lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di versare la riserva matematica ex art.13 per costituire la rendita vitalizia va quindi promossa nel rispetto del litisconsorzio necessario con l'Inps. 4.-C omporterebbe un dispendio non necessario di tempo e di risorse processuali affermare invece che questa azione - di cui parla la prima parte del comma 5° e con la quale il lavoratore mira ad “ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo” –costituisca soltanto una domanda di risarcimento del danno e debba essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore di lavoro al fin e di ottenere unicamente la condanna al pagamentodi una somma; salvo promuovere, poi, a ltra azione nei confronti dell'Inps per conseguirela costituzione della rendita. 5.- Più razionale e d appropriato risulta sostenere , invece, che ove il lavoratore, a norma della previsione in discorso, intenda ottenere la costituzione della rendita vitalizia col versamento della provvista ad opera del datore di lavoro inadempiente, lo possa convenire in giudizio , nello stesso contesto processuale, unitamente all'Inps; anche perché l'Istituto previdenziale è tenuto avigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda che tengono luogo della contribuzione non versata e prescritta. E’ necessario quindi garantire la partecipazione al medesimo giudizio dell’Istituto previdenziale, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza che mira alla costituzione della rendita vitalizia da parte dell’Istituto. 6.- Come osservato dall e Sez. Un. sentenza n. 3678 del 16/02/2009 “Nella considerazione della posizione processuale alle parti garantite a seguito del legittimo riconoscimento del litisconsorzio necessario nei termini summenzionati trova conferma la giurisprudenza della Corte in merito all'aspetto sostanziale relativo al "necessario contemperamento degli interessi in gioco", essendo stato introdotto - vale definitivamente rimarcare -con la L. n. 1338 del 1962, art. 13, uno strumento per rendere più piena ed incisiva, nel quadro di una regolamentazione generale, la tutela del lavoratore nei cui confronti il datore di lavoro è un debitore di sicurezza”. 7.- Quella in oggetto configura quindi un'azione di natura costitutiva rivolta alla costituzione della rendita da parte dell’INPS con condanna del datore a pagare la riserva matematica. 8.- Ha sbagliato quindi la Corte di appello a qualificare la domanda svolta come domanda ex art.13 l. 1362/60 e a pronunciare nel contempo la condanna al pagamento nei confronti del lavoratore senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, litisconsorte necessario. 9.- In materia va richiamato il noto precedente delle Sezioni Unite di questa Corte sopra menzionato (sentenza n. 3678/2009) che - qualificando la fattispecie come unica ipotesi di litisconsorzio necessario in materia contributiva vigente la teorica dell’autonomia dei tre rapporti (lavorativo, contributivo e previdenziale) che costituiscono il rapporto di assicurazione sociale - ha statuito c he nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere egli stesso la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. 9.- L e stess e esigenz e sostanziali sussistono e la medesima struttura dell’azione va perciò rispettata anche quando - come nel caso in esame - il lavoratore , piuttosto che sostitui rsi al datore, chiedendo all’INPS di versare egli stesso la riserva in via surrogatoria (agendo nel contempo per il rimborso dell’onere nei confronti del datore),eserciti – prima ancora - la pretesa per costringere in via prioritaria il datore di lavoro al versamento della riserva matematica ed “ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita” (come recita la prima parte del 5° comma dell’art.13 più volte richiamata). 10.-Le richiest e avanzate dal lavoratore di costituzione presso l'I.N.P.S. di una rendita vitalizia, in cui sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro entrambi legittimati passivi nei distinti termini come dianzi specificamente precisati,debbono in ogni caso, cioè senza alcuna distinzione in ordine alla pretesa relativa alla costituzione del la rendita vitalizia, essere esperite necessariamente nei confronti dell'I.N.P.S. e del datore di lavoro inadempiente. 11.- Con il terzo motivo di ricorso ex art 360, n. 3 c.p.c. si deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c. art. 2116 c.2 c.c. e/o art. 13 L. 1338/1962, in relazione alla sussistenza del diritto al risarcimento, per avere la Corte di appello disatteso il principio per il quale il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 2116 c .2 c.c. (o in forma specifica ex art. 13 L. 1338/1962) sorge solo al compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore. 12.-Con il quarto motivo si deduce ex art 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. circa la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia. 13.-Con il quinto motivo si denuncia ex art. 360, n. 3 (art. 112 c.p.c.) decisione ultra petitum in relazione al regime delle spese processuali avendo la lavoratrice richiesto la compensazione delle spese. 14.- Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono dichiararsi assorbiti a seguito dell’accoglimento del secondo motivo da cui consegue la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio. 15.-Deve essere pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,e vanno ritenuti assorbiti gli altri. 16.- La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e le parti rimesse avanti al primo giudice, con formulazione del seguente principio di diritto: “L’azione con la quale il lavoratore,invece di agire in via surrogatoria, chiede al datore di lavoro di versare la riserva matematica ex art.13,5 comma, prima parte della legge n.1338/62 per costituire la rendita vitalizia presso l’INPS non integra una domanda di risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore, bensì configura una dom anda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia e va proposta quindi nel rispetto del litisconsorzio necessario con l'Inps, anche ai fini del controllo dei presupposti della domanda e della futura opponibilità della sentenza nei confronti dell’Istituto”. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta