Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04725/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7/ RG. 23686 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza qualificata degli operanti, chiamati dal titolare di un negozio per le molestie di Di brio ad alcune ragazze, aggrediti con strattonamenti e spintoni per avergli chiesto i documenti tanto da averlo dovuto ammanettare, escludendosi la generica ricostruzione alternativa dell'eccesso di potere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera est/ a Il P/esklente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7/ RG. 23686 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza qualificata degli operanti, chiamati dal titolare di un negozio per le molestie di Di brio ad alcune ragazze, aggrediti con strattonamenti e spintoni per avergli chiesto i documenti tanto da averlo dovuto ammanettare, escludendosi la generica ricostruzione alternativa dell'eccesso di potere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera est/ a Il P/esklente
Sentenza Cassazione n. 04725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris