CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con ordinanza n. 27086 del 16 luglio 2025, con procedura de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. pronunciata il 25/11/2024 dalla Corte d'appello di Caltanissetta 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso straordinario per cassazione avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, deducendo l’esistenza di un errore di fatto, costituito dalla omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. La sentenza impugnata, secondo la difesa, sarebbe incisa da un errore percettivo («l’erroneo presupposto da parte della Corte di legittimità di una regolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza»), di modo che, in difetto di notifica al difensore di fiducia della data dell’udienza camerale, sarebbe stato compresso irritualmente il diritto di difesa, nell’impossibilità di esercitare i «diritti previsti dagli artt. 611 e 611 bis c.p.p., quali il deposito di memorie, osservazioni o motivi aggiunti»). Sulla scorta di tali considerazioni, si precisa, era stata adita la Corte di appello di Caltanissetta, instando per la rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., ma tale domanda sarebbe stata rigettata, sul presupposto che il corretto strumento processuale avrebbe dovuto essere individuato nel ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen., cosicché il condannato ha ottemperato a tale indicazione. La difesa ha richiesto, infine, la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che sulla domanda di tutela interinale proposta nel medesimo atto di ricorso, questa Sezione ha già separatamente provveduto con la sentenza n. 41862 del 12/12/2025, il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. L’atto di impugnazione si basa, infatti, su un presupposto completamente erroneo: la sentenza impugnata con ricorso straordinario non è stata affatto pronunciata all’esito di un giudizio camerale, sia pure non partecipato (e, peraltro, l’impugnazione non è stata rigettata, come affermato dal ricorrente, ma dichiarata inammissibile). Al contrario, come può agevolmente evincersi dalla diretta lettura del provvedimento, il ricorso è stato expressis verbis dichiarato inammissibile «con procedura de plano» (§ 4). 3. Tale formula, di uso comunissimo, fa riferimento, come noto, alla modalità di definizione «senza formalità di procedura», prevista – mutuando il sintagma già utilizzato per i procedimenti in camera di consiglio – dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (modalità speciale e appositamente differenziata dai riti, pubblici o camerali, partecipati o non partecipati, disciplinati dal successivo art. 611, fermo restando che il codice di rito non prevede, ad oggi, un articolo «611 bis», richiamato nell’impugnazione). In tal caso, «non solo non è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sono indicate neppure preventivamente la data della camera di consiglio per la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità» (così, Sez. 3, n. 30609 del 24/05/2022, S.T.E. Sarl, Rv. 283623-01, in motivazione). 3.1. Nello specifico, l’instaurazione del contraddittorio (anche nelle sole forme cartolari) è, pertanto espressamente esclusa, secondo il modello procedimentale già delineato dall’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., quando occorra dichiarare l’inammissibilità del ricorso anche «Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d) […]. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599- bis» (art. 610, comma 5-bis, primo e secondo periodo, cod. proc. pen.). 3.2. Nel caso di specie, il ricorso ordinario nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato proposto proprio avverso una sentenza pronunciata sulla base del concordato intervenuto tra le parti, dolendosi del fatto che nel dispositivo della decisione impugnata non fosse richiamato in termini specifici l’oggetto dell’accordo (invece, correttamente precisato in motivazione), nonché della mancata assoluzione, avuto riguardo alla posizione di altro coimputato (doglianza preclusa dall’intervenuta rinuncia ai motivi di ricorso diversi da quelli inerenti la dosimetria della pena). 3.3. È pur vero che, per espresso dettato normativo, contro la sentenza resa de plano, in ogni caso, «è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis» (art. 610, comma 5-bis, terzo periodo, cod. proc. pen.). Tuttavia, la possibilità di esperire tale mezzo di impugnazione resta condizionata alla effettiva sussistenza di un errore percettivo o di fatto, tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01). Nel procedimento in esame, la mancata comunicazione alle parti della data dell’udienza non solo non è discesa da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti, ma deriva, direttamente e semplicemente, da una corretta applicazione della legge processuale. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del