CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1037/22 in data 28/03/2022 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/03/2022, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 07/03/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere per più reati di rapina aggravata in concorso (sei episodi) commessi in Napoli tra il 31/07/2020 ed il 05/10/2020. Nel provvedimento applicativo della misura si riconosceva la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] (e del complice [OSCURATO:PERSONA]) desunti dalle dichiarazioni delle persone offese e delle persone informate sui fatti, dalle individuazioni fotografiche e personali, dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installati sui luoghi delle rapine, dai verbali di perquisizione e sequestro e da tutte le altre attività d'indagine espletate dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen., 291, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al mancato annullamento dell'ordinanza cautelare in relazione ai capi D), E) ed F) per omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei CD contenenti i filmati di videosorveglianza delle rapine di cui ai capi D), E) ed F). Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, Virlan, Rv. 263522), l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare: la trasmissione di tali atti si considerava determinante perché solo attraverso la materiale visione o comunque detta disponibilità, i giudici del merito avrebbero potuto compiere le valutazioni sulle dichiarazioni dei testi e sulle censure sviluppate dalla difesa. -Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9 e 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.: mancanza di autonoma valutazione del tempo silente trascorso dalla commissione del reato. Sul punto, il giudice per le indagini preliminari, dopo aver riportato massime giurisprudenziali relative alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, fondava il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente sulle modalità e le circostanze di commissione dei vari reati nonché sulla valutazione dei precedenti penali, omettendo totalmente di motivare in ordine al decorso di un periodo di due anni dalla commissione degli episodi in questione. Anche il Tribunale del riesame ignorava completamente tale aspetto senza nemmeno dare conto in motivazione dell'eccezione svolta dalla difesa. r, -Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 292, comma 2 lett. c-bis) e 275, comma 3-bis) cod. proc. pen.: assenza di valutazioni sulla possibile applicabilità di misure diverse da quella della custodia in carcere. Già si era eccepito l'assoluta mancanza di valutazione nell'ordinanza genetica che, al momento dell'analisi della scelta della misura, riportava esclusivamente una serie di considerazioni e formule di stile senza mai esporre alcuna ragione per cui ritenere inadeguata ogni altra misura, e più in concreto quella degli arresti domiciliari, semplici o attraverso l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico. A sua volta il Tribunale, anziché prendere atti dell'assenza di un'autonoma valutazione, si sostituiva illegittimamente al primo giudice formulando la propria disamina dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va innanzitutto premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere - nella specie, non assolto - di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il Tribunale, in relazione alle rapine di cui ai capi D) ed F), abbia fatto riferimento non alla visione delle riprese audioregistrate bensì alle immagini estrapolate dalle videoriprese, evidentemente contenute su supporto cartaceo e di cui non è stata fatta questione; solo in relazione al capo E), si parla di "visione delle riprese", ma non come attività diretta compiuta dal giudice di secondo grado bensì in relazione al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di Lippolis avvenuto in data 22/10/2020 proprio a seguito della visione di quelle riprese: quindi, anche in relazione al capo E), non si pone un problema di utilizzazione di atti non trasmessi. In ogni caso, come evidenziato dalla Procura generale, la difesa (v. pag. 8 del ricorso), nella persona del proprio consulente, ha avuto copia dei predetti supporti, con conseguente inconfigurabilità della dedotta violazione del diritto di difesa.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come è noto, il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura. È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Suprema Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242). Si è evidenziato, in particolare, che la novella legislativa del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avendo rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr., Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia adeguatamente giustificato il lasso temporale intercorso tra fatti di reato ed applicazione di misura, ponendo rilievo alle gravi modalità dei fatti (caratterizzati da spregiudicatezza e professionalità criminosa), alla reiterazione delle condotte in un lasso temporale molto contenuto (poco più di due mesi) e all'esistenza di precedenti penali specifici in capo all'indagato. Così argomentando, il c.d. tempo silente ha assunto una rilevanza decisamente recessiva. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Premesso che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., sia perché l'art. 275 cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 42557 del 4 04/07/2017, Micillo, Rv. 270773; nello stesso senso, Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Clopotaru, Rv. 266190), evidenzia il Collegio come nella fattispecie detta legittima integrazione è stata compiuta attraverso il richiamo all'inidoneità di misure diverse da quella massima, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con il presidio elettronico, misura - quest'ultima - a ragione di un'inaffidabile capacità di determinazione e di autocontrollo rimasta peraltro indimostrata, che appare del tutto inadeguata a scongiurare il concreto pericolo di recidiva e a consentire di recidere o di attenuare i legami con gli ambienti malavitosi a cui il [OSCURATO:PERSONA] (ed il complice) appartengono: rete malavitosa che comprende la complicità di altri soggetti non ancora identificati. 5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. A cura della cancelleria devono, altresì, disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancel