Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1972

Cassazione n. 36262/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello — con congrua ed esaustiva motivazione — ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, il cui atto d'ufficio è consistito unicamente nell'intimare l'alt per procedere ad un normale controllo stradale; ritenuto che la memoria del 29 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello — con congrua ed esaustiva motivazione — ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, il cui atto d'ufficio è consistito unicamente nell'intimare l'alt per procedere ad un normale controllo stradale; ritenuto che la memoria del 29 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]