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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16586/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato continuato ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi ha chiarito le ragioni per il mancato riconoscimento dell'istituto (p.3).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato continuato ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi ha chiarito le ragioni per il mancato riconoscimento dell'istituto (p.3). Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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