CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Con requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza del 9 gennaio 2023, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., l'istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'appello di Lecce del 21 dicembre 2016, che ha confermato la sentenza della Corte d'Assise di Taranto del 21 luglio 2015, che, a sua volta, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 20 di reclusione per i delitti, perpetrati in concorso con altri, di rapina aggravata e di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso allo scopo di consumare la rapina e assicurarsi l'impunità, divenuta irrevocabile. La Corte potentina ha osservato che non può assurgere al rango di "prova nuova", di cui all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., l'offerta consulenza tecnica di parte, avente ad oggetto - per espressa sua ammissione - una "rivisitazione critica" ed una "rivalutazione" del percorso investigativo e dell'iter processuale che hanno condotto alla condanna definitiva del ricorrente, scevre da metodologìe innovative. 1.11 ricorso ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che la richiesta di revisione sarebbe fondata su elementi di pregio innovativo, volti a prospettare una "dinamica fattuale divergente da quanto ricostruito nella fase investigativa e/o dibattimentale di merito", tanto da condurre - si riporta il dato testuale di pag. 8 dell'atto di impugnazione promosso in questa sede di legittimità - a "conclusioni difformi rispetto a quelle assunte dal Giudicante lombardo"; le indagini difensive apporterebbero elementi tali da delineare una "ricostruzione dei fatti" alternativa rispetto a quella condivisa dalla sentenza di condanna, anche in quanto svincolata "dalla scelta difensiva dell'epoca"; ancora - si cita il passaggio testuale di pag. 11 del ricorso per cassazione - la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta "come se il procedimento fosse ancora collocato ancora nella preliminare fase rescindente". 1.2. Il secondo motivo deduce inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello avrebbe arrestato il proprio vaglio a quello dell'ammissibilità e proceduto - cfr. testualmente a pag. 12 del ricorso per cassazione - ad "apprezzamenti di merito sulla rilevanza degli inserti difensivi senza di fatto escuterli nel merito" e, in definitiva, negando la possibilità di assumere le prove nella sede del giudizio di revisione. 2.11 ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che possono essere trattati congiuntamente. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112). L'istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193421). Quanto, in particolare, alle consulenze tecniche svolte in sede di indagini difensive, è consolidato principio di diritto che "ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili "(Sez. 5, n.10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592; sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740). E così, mentre la Corte territoriale, ispirandosi ai citati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, si è espressa, con motivazione corretta ed esente da censure di evidente illogicità, nell'escludere in radice che un novum di apprezzabile pertinenza giuridica possa essere attribuito ad un elaborato tecnico che costituirebbe (per medesima ammissione del suo contenuto) mera "rilettura" del compendio probatorio del processo definito con sentenza irrevocabile, priva peraltro di profili evolutivi del sapere scientifico e tecnologico, il ricorso per cassazione non si è per nulla confrontato con le relative opzioni interpretative e si è profuso in una serie di critiche indeterminate e "vuote di significato" (cfr. Cass. sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916), non immuni da evidenti refusi, che tradiscono insormontabile eccentricità rispetto all'essenza del provvedimento oggetto dell'impugnazione. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in