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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 29360/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 19689 sez.

ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 19689/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 168 del 2021 la Corte di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Noia con la quale, in parziale accoglimento delle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], addetto alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] presso il distributore ERG, la società, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 3.1.1991 al 5.3.2009, era stata condannata al pagamento della somma di euro 16.202,00 a titolo di TFR, oltre accessori, mentre erano state respinte le ulteriori domande di corresponsione delle differenze retributive, di indennità sostitutiva del preavviso, del lavoro straordinario e delle ferie non godute.

2. I giudici di secondo grado, esclusa l'inammissibilità della censura riguardante l'anomalo excursus del procedimento di primo grado, hanno ritenuto corretta la ricostruzione della vicenda da parte del Tribunale nonché la valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce della mancanza di prova fornita dal lavoratore in relazione alle pretese avanzate.

3. Avverso la decisione della Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia l'omessa valutazione dell'iter procedurale per l'anomalo excursus del giudizio di primo grado.

In particolare, si deduce la differente valutazione dei mezzi probatori tra il giudice istruttore ed il GOT che aveva, poi, deciso la controversia nonché l'errata valutazione degli stessi; si eccepisce la nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove e, dunque, l'erronea interpretazione dell'art. 116 cpc nonché la violazione dell'art. 132 cpc per difetto di motivazione quanto alla revoca della ctu.

3. Con il secondo motivo si censura il mancato adeguamento del trattamento retributivo ex art. 36 Cost.; la violazione e falsa applicazione RG 19689/2021 dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 disp. att. cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 29 DPR n. 327/01 e egli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 co. n. 3 cpc.

Si sostiene che la Corte di merito aveva male interpretato il prospetto dei conteggi prodotto e che comunque la espletata prova testimoniale aveva superato eventuali anomalie degli stessi.

Inoltre, si lamenta il mancato espletamento della consulenza tecnica.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, per l'errato calcolo del TFR, ritenuto invece corretto dai giudici del merito, sul presupposto che parte dell'importo era stato chiesto non nel ricorso introduttivo ma solo nelle note illustrative, quando invece già i conteggi dei prospetti erano chiari e l'esatto importo era stato valutato anche in sede di proposta transattiva.

5. Con il quarto motivo si rileva la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, dell'art. 118 disp. att. cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 cpc, sulla richiesta di indennità sostitutiva del preavviso, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato che solo quando la datrice di lavoro si era costituita, era stato possibile apprendere le reali motivazioni del licenziamento.

6. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

7. In primo luogo difetta di specificità, in relazione alla indicazione delle norme violate, lì dove si censura l'omessa valutazione dell'iter processuale per l'anomalo excursus del giudizio di primo grado: se vi è stata, infatti, una diversa valutazione delle prove tra i due magistrati che si sono avvicendati nella trattazione del processo, essa rappresenta espressione del principio del libero convincimento del giudice la cui attività è censurabile, in sede di legittimità, unicamente in relazione agli specifici vizi riconducibili, in maniera immediata ed inequivocabile, ad una delle ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360 cpc, essendo quello di cassazione un giudizio a critica vincolata e delimitato appunto dai motivi di ricorso.

8. In secondo luogo, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile RG 19689/2021 solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n. 20867/2020): ipotesi questa non ravvisabile nel caso de quo.

9. In terzo ed ultimo luogo, deve rilevarsi che il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (Cass. n. 11143/2003; Cass. n. 4686/2004; Cass. 16980/2006).

10. Inoltre, è opportuno evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326/2020).

11. La Corte distrettuale ha puntualmente sottolineato, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, che andava condivisa l'impostazione del primo giudice, circa la non necessità di espletare una ctu, che si sarebbe rilevata meramente esplorativa e, in quanto tale inammissibile.RG 19689/2021

12. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

13. Non sussiste la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 disp att. cpc perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalle suddette disposizioni è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010).

14. Nella fattispecie ciò non è ravvisabile essendo chiara la ratio decidendi della gravata pronuncia in ordine al rigetto della domanda di adeguamento del trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 36 Cost.

15. In realtà, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

16. Invero, con un principio già richiamato dalla Corte di merito, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017).

17. Il terzo motivo è infondato.

18. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in • RG 19689/2021 conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017).

19. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è invece pronunciata sulla richiesta di ulteriore importo di euro 3.072,00, a titolo di TFR, ritenendo la relativa istanza non formulata rite et recte, per cui il denunciato vizio processuale non sussiste.

20. Il quarto motivo, infine, è anche esso non meritevole di accoglimento perché alcun vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc, nella definizione sopra riportata, è ravvisabile avendo i giudici di secondo grado fornito una spiegazione chiara e motivata sul rigetto della richiesta di indennità sostitutiva di preavviso avanzata dall'odierno ricorrente nei gradi di merito.

21. Il resto delle censure, sia con riferimento al terzo che al quarto motivo, attengono ad accertamenti di fatto dei giudici di secondo grado, adeguatamente motivati, non sindacabili in sede di legittimità perché relativi al merito della vicenda.

22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 19689 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 19689/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 168 del 2021 la Corte di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Noia con la quale, in parziale accoglimento delle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], addetto alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] presso il distributore ERG, la società, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 3.1.1991 al 5.3.2009, era stata condannata al pagamento della somma di euro 16.202,00 a titolo di TFR, oltre accessori, mentre erano state respinte le ulteriori domande di corresponsione delle differenze retributive, di indennità sostitutiva del preavviso, del lavoro straordinario e delle ferie non godute. 2. I giudici di secondo grado, esclusa l'inammissibilità della censura riguardante l'anomalo excursus del procedimento di primo grado, hanno ritenuto corretta la ricostruzione della vicenda da parte del Tribunale nonché la valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce della mancanza di prova fornita dal lavoratore in relazione alle pretese avanzate. 3. Avverso la decisione della Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia l'omessa valutazione dell'iter procedurale per l'anomalo excursus del giudizio di primo grado. In particolare, si deduce la differente valutazione dei mezzi probatori tra il giudice istruttore ed il GOT che aveva, poi, deciso la controversia nonché l'errata valutazione degli stessi; si eccepisce la nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove e, dunque, l'erronea interpretazione dell'art. 116 cpc nonché la violazione dell'art. 132 cpc per difetto di motivazione quanto alla revoca della ctu. 3. Con il secondo motivo si censura il mancato adeguamento del trattamento retributivo ex art. 36 Cost.; la violazione e falsa applicazione RG 19689/2021 dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 disp. att. cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 29 DPR n. 327/01 e egli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 co. n. 3 cpc. Si sostiene che la Corte di merito aveva male interpretato il prospetto dei conteggi prodotto e che comunque la espletata prova testimoniale aveva superato eventuali anomalie degli stessi. Inoltre, si lamenta il mancato espletamento della consulenza tecnica. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, per l'errato calcolo del TFR, ritenuto invece corretto dai giudici del merito, sul presupposto che parte dell'importo era stato chiesto non nel ricorso introduttivo ma solo nelle note illustrative, quando invece già i conteggi dei prospetti erano chiari e l'esatto importo era stato valutato anche in sede di proposta transattiva. 5. Con il quarto motivo si rileva la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, dell'art. 118 disp. att. cpc e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 cpc, sulla richiesta di indennità sostitutiva del preavviso, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato che solo quando la datrice di lavoro si era costituita, era stato possibile apprendere le reali motivazioni del licenziamento. 6. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità. 7. In primo luogo difetta di specificità, in relazione alla indicazione delle norme violate, lì dove si censura l'omessa valutazione dell'iter processuale per l'anomalo excursus del giudizio di primo grado: se vi è stata, infatti, una diversa valutazione delle prove tra i due magistrati che si sono avvicendati nella trattazione del processo, essa rappresenta espressione del principio del libero convincimento del giudice la cui attività è censurabile, in sede di legittimità, unicamente in relazione agli specifici vizi riconducibili, in maniera immediata ed inequivocabile, ad una delle ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360 cpc, essendo quello di cassazione un giudizio a critica vincolata e delimitato appunto dai motivi di ricorso. 8. In secondo luogo, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile RG 19689/2021 solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n. 20867/2020): ipotesi questa non ravvisabile nel caso de quo. 9. In terzo ed ultimo luogo, deve rilevarsi che il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (Cass. n. 11143/2003; Cass. n. 4686/2004; Cass. 16980/2006). 10. Inoltre, è opportuno evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326/2020). 11. La Corte distrettuale ha puntualmente sottolineato, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, che andava condivisa l'impostazione del primo giudice, circa la non necessità di espletare una ctu, che si sarebbe rilevata meramente esplorativa e, in quanto tale inammissibile.RG 19689/2021 12. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 13. Non sussiste la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 disp att. cpc perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalle suddette disposizioni è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010). 14. Nella fattispecie ciò non è ravvisabile essendo chiara la ratio decidendi della gravata pronuncia in ordine al rigetto della domanda di adeguamento del trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 36 Cost. 15. In realtà, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 16. Invero, con un principio già richiamato dalla Corte di merito, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017). 17. Il terzo motivo è infondato. 18. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in • RG 19689/2021 conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017). 19. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è invece pronunciata sulla richiesta di ulteriore importo di euro 3.072,00, a titolo di TFR, ritenendo la relativa istanza non formulata rite et recte, per cui il denunciato vizio processuale non sussiste. 20. Il quarto motivo, infine, è anche esso non meritevole di accoglimento perché alcun vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc, nella definizione sopra riportata, è ravvisabile avendo i giudici di secondo grado fornito una spiegazione chiara e motivata sul rigetto della richiesta di indennità sostitutiva di preavviso avanzata dall'odierno ricorrente nei gradi di merito. 21. Il resto delle censure, sia con riferimento al terzo che al quarto motivo, attengono ad accertamenti di fatto dei giudici di secondo grado, adeguatamente motivati, non sindacabili in sede di legittimità perché relativi al merito della vicenda. 22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
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