CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni dei difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per come loro contestati nelle rispettive qualità di amministratore di diritto, il primo, e di amministratori di fatto, il secondo ed il terzo, della Martina s.r.I., fallita nel dicembre del 2011. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali per intervenuta prescrizione nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per i concorrenti reati loro contestati di bancarotta semplice patrimoniale e di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., confermando però in riferimento a quest'ultimo le statuizioni civili adottate con la sentenza appellata. Nella prospettazione accusatoria recepita dai giudici del merito la vicenda riguarda la truffa consumata ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], alla quale a più riprese la fallita vendeva resine anche sottocosto - circostanza che ha comportato la contestazione anche della condotta di dissipazione - pagate, secondo prassi commerciali del settore, in anticipo, omettendo però di consegnare la merce oggetto dell'ultima fornitura, negoziata poco prima della messa in liquidazione e del successivo fallimento della Martina, nonché di restituire l'eccedenza pagata dall'acquirente rispetto ad una delle prime forniture. Successivamente gli imputati distraevano i proventi così conseguiti, attraverso l'emissione sul conto della fallita di assegno circolare di circa 30.000 e disponendo un bonifico per oltre 500.000 dal medesimo conto in favore di società controllata dagli stessi con sede all'estero. Ai medesimi imputati è altresì contestata la distrazione di ulteriori 66.000 euro in ragione di ingiustificati prelievi in contanti dal conto societario, nonché la sottrazione della contabilità dell'anno 2010 e l'irregolare tenuta dei partitari anche per gli esercizi precedenti. Quanto al Nucera, oltre al concorso nella bancarotta documentale, è invece contestata la distrazione di 2.000 euro, indebitamente prelevati dal conto della fallita. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del Nucera articola due motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale asseritamente commessi dallo stesso nel periodo in cui egli è stato amministratore di diritto della fallita. In proposito lamenta il ricorrente che egli avrebbe assunto solo formalmente la carica, posto che la gestione della società sarebbe rimasta nelle mani degli amministratori di fatto e che nel breve periodo — di circa un mese - in cui egli ha guidato la società non sarebbe mai stato messo nelle condizioni di accedere alla documentazione contabile ed esercitare il controllo sulla medesima al fine di esercitare il dovere di impedire l'eventuale consumazione di illeciti nella sua tenuta di cui all'art.2392 comma 2 c.c., né avrebbe avuto modo di ingerirsi nell'altrui gestione della società, con conseguente difetto della consapevolezza necessaria ai fini della sussistenza del dolo necessario per la configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale. Con specifico riguardo a quest'ultimo, analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, eccependosi che l'indebito prelievo di 2.000 euro dai conti sociali contestato al Nucera sarebbe stato effettuato su suggerimento e per volontà dello [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti, che lo avevano rassicurato sulla legittimità dell'operazione. 2.2 Il ricorso presentato con unico atto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità degli imputati per la truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. e per la successiva distrazione del relativo provento. 2.2.1 In tal senso i ricorrenti lamentano anzitutto l'omessa considerazione in entrambe i gradi del giudizio di merito delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] - amministratore formale e poi liquidatore della fallita, nonché accusatore degli imputati e che è stato audito come teste assistito - il quale aveva ammesso di essere con il [OSCURATO:PERSONA] l'unico soggetto legittimato ad operare sul conto, diverso da quello usuale, sul quale era confluito il provento della presunta truffa e di essere stato lui ad aver deciso di non dare corso all'ultima fornitura già pagata da [OSCURATO:SOCIETA], nonché ad aver disposto il bonifico in favore di una propria società slovena — e non come ritenuto dalle sentenze di merito in favore di quella dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] abitualmente utilizzata per il reperimento delle resine rivendute in Italia - nonchè da questa ad una non meglio indicata società montenegrina. Dichiarazioni che troverebbero conferma nella sentenza relativa al separato procedimento di calunnia che ha visto protagonisti il rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], parimenti non considerata dai giudici del merito, nella quale è stato dato atto che furono quest'ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] a decidere di trattenere la somma pagata dalla menzionata società e che effettivamente la somma pagata da [OSCURATO:SOCIETA] venne bonificata in favore della società slovena dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e non a quella dei ricorrenti. In altri termini nel marzo del 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero di fatto esautorato gli imputati assumendo il pieno governo della fallita assumendo in autonomia le decisioni che ne hanno determinato la spoliazione.Quanto, infine, alla bancarotta documentale i ricorrenti censurano altresì la conferma della condanna degli imputati per la bancarotta documentale, criticando la svalutazione della rilevanza della quietanza relativa alla consegna della contabilità rilasciata allo [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che la liberatoria era soggetta alla condizione "con riserva di verifica", la Corte avrebbe omesso di considerare che la riserva non è stata mai sciolta e che dunque il documento conserverebbe il valore di quietanza, così come il fatto che il Pines, il precedente amministratore, avrebbe consegnato al commercialista scelto dal [OSCURATO:PERSONA] alcuni documenti contabili. 2.2.2 Sotto altro profilo la Corte territoriale avrebbe inoltre illogicamente ritenuto che la prima fornitura in favore di [OSCURATO:SOCIETA] — che aveva generato un credito in favore di quest'ultima per l'avvenuta consegna di resine di qualità inferiore a quella promessa - e quelle successive andate a buon fine sarebbero state concluse al fine di carpire la buona fede dell'acquirente e in preparazione del fraudolento inadempimento dell'ultimo contratto, i cui proventi avrebbero generato la provvista oggetto della distrazione. Illogicità manifesta alla luce dell'omessa considerazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in merito all'esclusiva titolarità del conto sul quale venne versato il prezzo della fornitura e della società estera al quale venne successivamente bonificato. I giudici del merito non avrebbero poi considerato come il mercato su cui gli imputati operavano, essendo legato al prezzo del petrolio, è soggetto a fluttuazioni in grado di spiegare la decisione di vendere le resine sottocosto al fine di consolidare il rapporto commerciale con il cliente. In tal senso, dunque, non sarebbe giustificata la contestazione sia della natura dissipativa delle vendite contestate, né l'affermazione che tale pratica fosse funzionale alla realizzazione della successiva frode ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2.3 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale. In particolare i ricorrenti eccepiscono l'insussistenza della consapevolezza da parte degli imputati di ledere i creditori posto che la distrazione più rilevante non sarebbe a loro addebitabile, come illustrato nel precedente motivo. Non di meno essendo il fallimento elemento costitutivo del reato di bancarotta, per gli stessi motivi difetterebbe il nesso eziologico tra le condotte ascrivibili allo [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] ed il dissesto societario. Né il dolo sarebbe configurabile in riferimento alle altre condotte distrattive contestate, dovendo peraltro imputarsi i prelievi effettuati dagli imputati alla necessità di pagare il vettore della merce oggetto delle forniture a [OSCURATO:SOCIETA]. Nemmeno gli imputati potevano prevedere e dunque impedire il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], in quanto realizzato in un arco temporale di pochi giorni. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Nucera è inammissibile. Le doglianze articolate con il suo ricorso risultano infatti generiche e manifestamente infondate. Che l'imputato non sia stato posto nelle condizioni di ingerirsi nella gestione della fallita è circostanza meramente asserita e comunque plasticamente smentita dallo stesso prelievo della somma di cui gli è contestata la distrazione, condotta della quale è stato chiamato a rispondere non già in forza della clausola di cui all'art. 40 comma 2 c.p., bensì in quanto autore materiale della medesima. Che poi l'abbia commessa in quanto gli altri protagonisti della vicenda gli avrebbero assicurato la legittimità del suo operato è ancora una mera asserzione difensiva, che peraltro sorvola sul fatto che egli era l'amministratore della società e dunque il garante della sua integrità patrimoniale. Facendo buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito la Corte ha poi ritenuto non decisivo il ruolo solo formale che egli avrebbe ricoperto ai fini dell'affermazione della sua responsabilità per il reato di bancarotta documentale. 2. I ricorsi proposti nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili. 2.1 I ricorrenti lamentano anzitutto l'omessa considerazione di alcune risultanze, asseritannente idonee a dimostrare come la truffa consumata ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] e la successiva distrazione del relativo provento sarebbero addebitabili esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero di fatto escluso i due imputati dalla gestione della fallita nella fase della sua transizione verso la messa in liquidazione ed in quella immediatamente successiva. 2.2 In proposito va osservato come effettivamente la sentenza impugnata abbia affermato che la distrazione dei 497.000 euro pagati da [OSCURATO:SOCIETA] per l'ultima fornitura di resine commissionata alla fallita sarebbe avvenuta attraverso la Ecos DOO, considerando tale circostanza idonea a dimostrare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato, essendo stato accertato che gli stessi detenevano il capitale della menzionata società. La sentenza di primo grado aveva peraltro già ammesso che la somma di cui si tratta era stata trasferita alla Ledoc DOO, nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], e non alla citata Ecos DOO, ritenendo però la circostanza non decisiva - come invece prospettato dalle difese - in ragione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver costituito la Ledoc ed effettuato il bonifico da una banca diversa da quella usualmente utilizzata dalla fallita su indicazione degli stessi imputati. Con i motivi d'appello, sia lo [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], hanno ribadito come le concrete modalità attraverso cui si era consumata la distrazione consentivano di ritenere gli imputati estranei al fatto, addebitabile esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro entrambi gli appellanti non hanno in alcun modo specificamente contestato la ritenuta attendibilità 1 di quest'ultimo e, soprattutto, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per confutare la rilevanza delle circostanze addotte dalle difese e riproposte, come si è detto, nei rispettivi atti di gravame. 2.3 Ciò premesso, deve rammentarsi che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ne consegue che il motivo d'appello deve ritenersi privo di specificità qualora contesti solo parzialmente il ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado in riferimento ad un capo o ad un punto della decisione impugnata. Soprattutto deve ritenersi generico il motivo che ribadisca il significato probatorio di determinate circostanze di fatto accertate nel corso del dibattimento, senza confrontarsi con la motivazione attraverso cui quel giudice lo ha confutato. In secondo luogo va ribadito che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 2.4 In applicazione di questi consolidati principi appare allora evidente come i motivi d'appello proposti dagli imputati in merito alla distrazione dei 497.000 euro erano inammissibili in quanto generici, rimanendo dunque irrilevante la motivazione con la quale la Corte territoriale li ha confutati invece di rilevare tale inammissibilità. Di conseguenza, parimenti inammissibile si rivela il primo motivo di ricorso nella parte in cui eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito alla ricostruzione della dinamica della condotta distrattiva di cui si è detto. 2.5 Ed inammissibili sono anche le doglianze relative al travisamento per omessa considerazione delle altre risultanze processuali evocate dai ricorrenti. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è infatti inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 4 n. 19710 del 3/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).In tal senso deve osservarsi come né nell'appello dello [OSCURATO:PERSONA], né in quello del [OSCURATO:PERSONA], viene dedotta in maniera specifica, come invece necessario, l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] ovvero di quelle del teste Imperia, né delle sentenze pronunziate dal G.i.p. del Tribunale di Udine nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], atti invece di cui i ricorrenti lamentano l'omessa considerazione da parte del giudice dell'appello. 3. Generiche si rivelano le doglianze relative all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta documentale, in quanto i ricorrenti non si sono confrontati con l'articolata motivazione articolata sul punto dai giudici del merito. La Corte ha infatti ha logicamente svalutato la quietanza rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] alla luce della ricostruzione del complessivo ruolo di fatto svolto da quest'ultimo nel governo della fallita anche quando il suddetto [OSCURATO:PERSONA] ne era divenuto l'amministratore formale, mentre ha specificamente confutato quanto asserito in merito alla consegna ad un professionista esterno di parte della contabilità. Mere censure di fatto risultano invece quelle svolte dai ricorrenti per contestare la conferma della condanna agli effetti civili per la truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], che la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente ricostruito in riferimento all'evoluzione dell'intero rapporto instaurato con la società menzionata. Che l'effettuazione di alcune forniture sotto costo fosse pratica giustificata nel caso di specie rimane una mera congettura della difesa, che peraltro in maniera solo assertiva ha evocato le presunte specificità del mercato di riferimento poste a fondamento tesi proposta. E dunque fondata è la valutazione effettuata dai giudici di merito sulla natura dissipative di tali forniture e logica appare l'inferenza relativa alla loro strumentale propedeuticità alla frode finale consumata ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. Parimenti versato in fatto è il tentativo dei ricorrenti di accreditare una lettura del compendio probatorio per cui gli imputati sarebbero stati esclusi dalla gestione della fallita nell'ultimo periodo della sua attività ad opera del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che tale lettura è diretta promanazione delle censure relative all'annessa considerazione di risultanze processuali di cui già è stata rilevata l'inammissibilità. 3. Generiche e manifestamente infondate sono altresì le doglianze articolate con il secondo motivo. Le critiche dei ricorrenti con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale prescindono infatti dall'incontestato riconoscimento della responsabilità degli imputati per la distrazione attraverso Ecos DOO della somma di 532.000 euro pagata da [OSCURATO:SOCIETA] a corrispettivo della prima fornitura (ed è appena il caso di osservare in proposito come nemmeno la sentenza di primo grado era stata specificamente impugnata in merito a tale contestazione). Conseguentemente prive di fondamento risultano le censure relative alla mancanza di consapevolezza della pericolosità delle altre condotte distrattive contestate agli imputati, logicamente ritenuta proprio in ragione della loro sostanziale contestualità al distacco della somma sopra menzionata ed altrettanto logicamente ritenute, sulla base delle evidenze esposte, parte di un più ampio e complessivo disegno predatorio. Manifestamente infondate sono infine le argomentazioni articolate sulla falsa riga dei principi affermati da Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, contrastanti con il costante insegnamento della giurisprudenza anteriore e smentiti senza alcuna eccezione da tutte le numerose sentenze di questa Corte pronunziate successivamente e, soprattutto, da Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa de