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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03828/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Benedetto BEVILACQUA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra sette sentenze.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sette sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a truffe, falsi, ricettazioni e associazione per delinquere, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi.

2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione di numerosi delitti di truffa ed altro con il reato associativo nell'ambito temporale dal 2009 al maggio 2012, entro il quale ricadono i fatti giudicati con le altre sei sentenze.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3.2. Il ricorrente fa correttamente notare che il giudice della cognizione (sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019) aveva già unificato condotte di truffa, falso e ricettazione commesse in varie parti d'Italia tra 1'8 giugno 2010 e il 12 febbraio 2011, nonché di associazione per delinquere finalizzata agli anzidetti reati commessa dal 2009 al maggio 2012, così evidenziando sia l'unificazione operata tra i vari reati, fra loro, e con il reato associativo, sia la parziale sovrapposizione, quanto meno rispetto alle sentenze relative a truffe e ricettazioni pronunciate dal Tribunale di Brescia in data 16 ottobre 2014, irrevocabile in data 2 dicembre 2014; dalla Corte d'appello di Brescia (parziale riforma di Tribunale Brescia in data 10 luglio 2013), irrevocabile in data 27 febbraio 2015; dal Tribunale di Varese in data 30 settembre 2015, irrevocabile in data 2 febbraio 2016; dal Tribunale di Brescia in data 8 novembre 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018; dal Tribunale di Monza in data 18 dicembre 2017, irrevocabile in data 7 aprile 2018; dal Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2019, irrevocabile in data 29 marzo 2019; con l'anzidetto arco temporale per il quale è già stata riconosciuta la continuazione dal giudice della cognizione.

3.3. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la parziale coincidenza temporale tra i fatti giudicati con le sei sentenze e quelli già unificati in cognizione, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato.

Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

3.4. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tale condiviso orientamento e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del citato principio di diritto.

L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Benedetto BEVILACQUA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra sette sentenze. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sette sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a truffe, falsi, ricettazioni e associazione per delinquere, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi. 2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione di numerosi delitti di truffa ed altro con il reato associativo nell'ambito temporale dal 2009 al maggio 2012, entro il quale ricadono i fatti giudicati con le altre sei sentenze. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.2. Il ricorrente fa correttamente notare che il giudice della cognizione (sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019) aveva già unificato condotte di truffa, falso e ricettazione commesse in varie parti d'Italia tra 1'8 giugno 2010 e il 12 febbraio 2011, nonché di associazione per delinquere finalizzata agli anzidetti reati commessa dal 2009 al maggio 2012, così evidenziando sia l'unificazione operata tra i vari reati, fra loro, e con il reato associativo, sia la parziale sovrapposizione, quanto meno rispetto alle sentenze relative a truffe e ricettazioni pronunciate dal Tribunale di Brescia in data 16 ottobre 2014, irrevocabile in data 2 dicembre 2014; dalla Corte d'appello di Brescia (parziale riforma di Tribunale Brescia in data 10 luglio 2013), irrevocabile in data 27 febbraio 2015; dal Tribunale di Varese in data 30 settembre 2015, irrevocabile in data 2 febbraio 2016; dal Tribunale di Brescia in data 8 novembre 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018; dal Tribunale di Monza in data 18 dicembre 2017, irrevocabile in data 7 aprile 2018; dal Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2019, irrevocabile in data 29 marzo 2019; con l'anzidetto arco temporale per il quale è già stata riconosciuta la continuazione dal giudice della cognizione. 3.3. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la parziale coincidenza temporale tra i fatti giudicati con le sei sentenze e quelli già unificati in cognizione, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato. Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 3.4. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tale condiviso orientamento e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del citato principio di diritto. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata c
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