CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33263/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 19 maggio 2023 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta, insufficienza, illogicità e contraddittorietà delta motivazione con riguardo al malfunzionamento dell'etilometro, nonché alla irregolarità nell'esecuzione dell'alcoltest atteso che occorrerebbe dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche siano effettivamente attivi durante la guida) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. app.), volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, nonché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286500;Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278291). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].e