CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione,rigettava l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, presentato nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione a piùsentenze di condanna:A. sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 29/5/2019 in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Torino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 15/7/2019, per il reato dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Torino il 30/8/2018;B. sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 9/4/2019 in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Torino il 12/7/2018, irrevocabile il 14/1/2020, per i reati di cuiagli artt. 624 e 629 cod. pen. commessi in Torino il 10/7/2018;C. sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 27/6/2022 a conferma dellasentenza del Tribunale di Torino del 6/11/2020, irrevocabile il 27/4/2023, per il reato di cuiall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Torino il 23/4/2020;D. sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 18/4/2023 a conferma dellasentenza del Tribunale di Torino del 22/12/2020, irrevocabile il 31/7/2023, per il reato di cuiall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Torino il 14/8/2019;E. sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8/12/2018, irrevocabile il 3/1/2019,per il reato di cui all'art. 582, 585 cod. pen. commesso in Milano il 6/12/2018;rilevando la disomogeneità tra i reati (sentenze 2 e 5) e la notevole distanza temporale trai fatti di reato (sentenze 1, 3 e 4) peraltro separati da periodi di detenzione (pochi giorni dicustodia cautelare).2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con ritualeministero difensivo, sviluppando un unico coacervato motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta illogica e contraddittoria.In particolare, si afferma che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato glielementi presenti (reati omologhi, locus commissi delicti Torino, vicinanza temporale tra glistessi) per riconoscere la sussistenza della continuazione tra i reati.Con successiva memoria si sono ribadite le ragioni già esposte in ricorso, evidenziandol’assenza di una corretta comparazione tra gli elementi a favore o contro la denegatacontinuazione.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile.2. Questa Corte ha affermato che «in tema di esecuzione, incombe sul condannato cheinvochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo,cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità adelinquere» (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451). I singoli reati devono presentarsicome realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nellamente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre sianogià deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontàdelinquenziale esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico disegnocriminoso. La prova di tale congiunta previsione, ritenuta meritevole di un più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori allacondotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, ilbene protetto, la modalità di commissione dei reati (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015) ed ilcondannato interessato al riconoscimento del vincolo della continuazione di tali indiciesteriori deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente ilmero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia deititoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitarioma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Rv. 247356).Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime ereiterate pronunce (per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074) nella omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singole causali,nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea.3. Nella fattispecie concreta in esame, l’ordinanza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo evidenziato che, nei reati oggetto della rigettatarichiesta, non si ravvisano gli indici di unitarietà del disegno criminoso richiesti dallagiurisprudenza, trattandosi di fatti commessi in luoghi e tempi distanti, che, pur essendodella stessa indole (in quanto per lo più contro il patrimonio), sono stati commessi conmodalità e in contesti diversi, così da apparire il frutto di determinazioni estemporanee,indotte dalla necessità di soddisfare esigenze contingenti.3.1. Il Tribunale, infatti, specifica che le condotte giudicate con la sentenza di cui al puntoB dell'indicato elenco (624 e 629 cod. pen.) appaiono la risultante di un episodio del tuttooccasionale ed estemporaneo. Nell'occorso la persona offesa perdeva il proprio telefonocellulare dalla tasca e voltandosi vedeva un soggetto, successivamente identificato nel [OSCURATO:PERSONA],raccogliere il telefono e darsi alla fuga a bordo di una bicicletta. Qualche ora dopo la personaoffesa veniva contattata sul cellulare della moglie dal [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva 100 euro perriavere indietro il suo telefono. All'appuntamento concordato la persona offesa si presentavaaccompagnato da operanti di p.g. in borghese. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il Sigyveniva trovato in possesso del cellulare della p.o. Le illustrate circostanze dell'accadutoevidenziano chiaramente una consumazione occasionale e non predeterminata dellecondotte delittuose poste in essere dal condannato. Allo stesso modo i fatti di cui allasentenza E, emessa dal Tribunale di Milano, oltre ad essersi verificati nel capoluogolombardo (e non in Torino), hanno ad oggetto delle lesioni personali dolose commesse aidanni di una donna (nulla di più è dato sapere, trattandosi di sentenza emessa ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.), che dunque non paiono avere alcuna connessione con lecondotte criminose giudicate con le altre sentenze.3.2. Rispetto ai reati indicati nelle sentenze A, C e D, tutti concernenti ipotesi didetenzione o cessione di sostanze stupefacenti, come evidenziato dalla stessa difesa, lecondotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] trovano la loro origine nelle condizioni di vitaparticolarmente disagiate dell’interessato, costretto a vivere in clandestinità e a provvedereal proprio sostentamento mediante la commissione reiterata di reati in materia distupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che tale contesto integrasse una generaleopzione di vita che, pur implicando la ripetizione di condotte criminose della medesimaindole, non è di per sé idonea a dimostrare l’esistenza di un originario e unitario disegnocriminoso, previamente delineato nei suoi tratti essenziali. Di più, le condotte risultanocollocate a significativa distanza temporale l’una dall’altra (rispettivamente nelle date del 30agosto 2018, 14 agosto 2019 e 23 aprile 2020) con un intervallo di circa un anno tra il primoe il secondo episodio e di otto mesi tra il secondo e il terzo. Tali elementi sono stati valutatinel senso che le condotte fossero piuttosto espressione di una tendenza dell’interessato areiterare reati della stessa specie, nell’ambito di un sistema di vita fondato sullo spaccioquale fonte di sostentamento economico, senza che ciò consenta di ravvisare quelmedesimo disegno criminoso richiesto dall’art. 81 cod. pen., configurandosi una sceltadelinquenziale compatibile, invece, con una pluralità di autonome deliberazioni.4. Dalle considerazioni precedenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente