CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8209-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 125/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia R.G.N.8209/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte di appello di Salerno, decidendo sull’impugnazione proposta dall’INPS, hariformato la pronuncia di primo grado e, sul presupposto che il ra pporto di lavoro controverso in causa, intercorso dapprima con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi con la società [OSCURATO:SOCIETA].,fosse unico , per effetto di una vicenda circolatoria che aveva coinvolto la parte datoriale (tra le società era intervenuto un contratto di affitto di ramo d’azienda), precedente al fallimento della società cedente [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente di riconoscimento del diritto all’accesso del Fondo di garanzia ex art.2 legge n.297del 1982 con riferimento al TFR e alle ultime tre mensilità per il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte indicata in epigrafe, con quattro motivi ai quali resiste l’ I NPS con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte territoriale non si sarebbelimitata ad accertare la continuità del rapporto di lavoro controverso, come domandato dall’INPS, ma avrebbe accertato una cessione d’azienda tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. , con sussunzione della vice nda circolatoria nel perimetro di applicazione dell’art. 2112 c.c.; in tal modo pronunciando ultra petita. 3.1. Il motivo è infondato. E’ principio consolidato di questa Corte che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti(Cass. n. 5153 del 2019). Una tale violazione va esclusa nella fattispecie, ove la Corte territoriale, per quanto riportato nella sentenza impugnata, ha pronunciato nei limiti della eccezione di prosecuzione del rapporto «senza soluzione di continuità»proposta dall’istituto previdenziale e dunque nei limiti delle circostanze di fatto regolarmente dedotte e allegate in giudizio dalle parti(v. anche Cass. n.32932 del 2024 ). 4. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., perché la C orte territoriale avrebbe accertato la cessione d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di prove inesistenti e in violazione del principio di non contestazione. 4.1.Il motivo è inammissibile . Le censure investono , peraltro genericamente, scelte discrezionali nella selezione degli elementi di giudizio motivatamente argomentate dalla Corte territoriale; in ogni caso omettono di considerare che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ritualmente dedotta in sede di legittimità solo ove il giudice, in contraddizione esplicita o implicita con la prescrizione di tale norma, abbia deciso «sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115» (Cass., S.U., n. 20867 del 2020, punto 21). Ipotesi che non è dato riscontrare nel caso di specie.Invero, quanto alla pretesa violazione del principio di non contestazione, la censura si arresta già al rilievo di non specificità,ex art. 366 n.6 c. p.c. , perché la parte ricorrent e non ha neppure trascritto gli atti processuali necessari a dar conto della ipotizzata contestazionecirca lacontinuazione del rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’ art.360 n.3 c.p.c. - è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.2112 e 2697 c.c., perché la C orte territoriale non avrebbe accertato le modalità di realizzazione della cessione d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e, in particolare , il coinvolgimento anche dell’organizzazione dei mezzi e servizi necessari per la continuazione dell’esercizio della medesima attività. 5.1. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Le censure non si confrontano con la ratio decidendi . La Corte territoriale, in conformità al costante orientamento di questa Corte (in motivazione sono richiamate le pronunce di Cass. n.4897 del 2021 e di Cass. n.19277 del 2018), ha ritenuto requisito essenziale per l’accesso al Fondo di garanzia, ai sensi della legge n.297del 1982 , l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; ciò che, invece,non sussisteva nel caso portato al suo esame. Èpertanto del tutto irrilevante la diversa questione della natura giuridica della cessione d’azienda, della sua esatta qualificazione, perché il nucleo decisionale centrale è fondato sulla accertata continuità del rapporto di lavoro, situazione preclusiva per l’accesso alla tutela del Fondodi garanzia. 6. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c. È denunciata la violazione del giudicato con riferimento al decreto ingiuntivo n. 120 del 2014 ottenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento del TFR nei confronti della società cedente e, poi, fallita. 6.1. Lacensura è infondata. A tacer d’altro, la Corte territoriale ha proceduto alla rivalutazione dei fatti, peraltro fondata su eventi anche successivi al dedotto “ giudicato monitorio ” , facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte che reputano irrilevante, ai fini dell’azione nei confronti del Fondo di garanzia, il fatto che il credito sia stato accertato e riconosciuto in altra sede (v., con riferimento all’accertamento del credito in sede concorsuale, in ultimo, Cass. n. 2639 del 2025 ). A fondamento del principio vi è la considerazione che il lavoratore che agisce per la tutela del Fondo « fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro» ( tra le tante, Cass. n.16740 del 2 024 , in motivazione , sulla scia anche dei precedenti indicati nella pronuncia impugnata: Cass. n. 4897 del 2021 e Cass. n. 19277 del 2018). In definitiva, il decreto ingiuntivo ha avuto per oggetto l’accertamento dei fatti costitutivi sottesi alla obbligazione retributiva, autonomi e distinti rispetto a quelli afferenti alla obbligazione previdenziale, e dunque non è opponibile all’istituto previdenziale sia in considerazione della diversità dei fatti costitutivi tra le due fattispecie astratte, sia in considerazione della posizione di terzo dell’istituto previdenziale, ai sensi dell’art.2909 cod. civ., rispetto agli accertamenti compiuti nel processo tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm