Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11478/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Asti, in data 6 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, all'esito di rito abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

2. Ritenuto che le censure formulate sono inammissibili in quanto riproduttive di motivi di censura già affrontati con la motivazione impugnata, in quanto devoluti con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto (pag. 3) con ragionamento immune da censure di ogni tipo. 2.1.Considerato, infatti, condivisibile ed aderente al caso di specie l'indirizzo riportato dalla pronuncia impugnata secondo il quale perché possa ricorrere il falso grossolano, sia necessario che questo possa essere rilevato ictu ocu/i, da qualsiasi persona di comune discernimento, non anche ove ciò possa derivare dalla conoscenza di persone esperte e particolarmente qualificate, come gli agenti che conducano le indagini (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590).

Ritenuto, del resto, che in tema di reato impossibile va rilevato che questo presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione.

Nella specie, invece, secondo la descrizione del documento (cfr. pag. 2) questo si presentava di fattura tale da apparire privo dei descritti requisiti intrinseci del cd. reato impossibile.

Ciò, peraltro, tenendo conto del giudizio, ex post reso, da soggetti dotati di particolare esperienza e capacità, proprio in ragione del servizio cui erano assegnati.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA],po

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Asti, in data 6 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, all'esito di rito abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. 2. Ritenuto che le censure formulate sono inammissibili in quanto riproduttive di motivi di censura già affrontati con la motivazione impugnata, in quanto devoluti con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto (pag. 3) con ragionamento immune da censure di ogni tipo. 2.1.Considerato, infatti, condivisibile ed aderente al caso di specie l'indirizzo riportato dalla pronuncia impugnata secondo il quale perché possa ricorrere il falso grossolano, sia necessario che questo possa essere rilevato ictu ocu/i, da qualsiasi persona di comune discernimento, non anche ove ciò possa derivare dalla conoscenza di persone esperte e particolarmente qualificate, come gli agenti che conducano le indagini (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590). Ritenuto, del resto, che in tema di reato impossibile va rilevato che questo presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione. Nella specie, invece, secondo la descrizione del documento (cfr. pag. 2) questo si presentava di fattura tale da apparire privo dei descritti requisiti intrinseci del cd. reato impossibile. Ciò, peraltro, tenendo conto del giudizio, ex post reso, da soggetti dotati di particolare esperienza e capacità, proprio in ragione del servizio cui erano assegnati. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA],po
Sentenza Cassazione n. 11478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris