CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Terni che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Caivano fino a settembre 2004, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza emessa in data 1 marzo 2010, definitiva il 24 febbraio 2011; 2) al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, T.U. stup., commesso in Caivano tra settembre 2012 e aprile 2013, con condotta perdurante, e al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso in Caivano a marzo 2013, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 marzo 2018, definitiva il 9 luglio 2019. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, anche se i reati erano omogenei e commessi tutti nell'ambito dello stesso comune, non vi era prova dell'unicità del disegno criminoso; che, infatti, le associazioni erano differenti, composte da soggetti differenti tra loro e facenti capo a due diverse persone fisiche; che i reati erano stati commessi a distanza temporale tra loro; che il ruolo svolto dal condannato era stato differente, così come le modalità esecutive delle condotte. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, trascurando di considerare quanto dedotto nella memoria difensiva, avrebbe omesso di rilevare che la distanza cronologica tra ì due reati era giustificata dal fatto che il condannato era stato detenuto fino al 2010. Inoltre, la circostanza relativa al fatto che le associazioni fossero capeggiate da soggetti diversi non poteva costituire elemento ostativo all'accoglimento del ricorso, anche in considerazione del fatto che il condannato aveva svolto il medesimo ruolo e che lo stesso avesse fatto parte dal 2003 al 2015 all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definito c.d. clan Moccia, circostanza sintomatica del fatto che le azioni fossero tutte riconducibili ad un più ampio programma delinquenziale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati associativi non potevano essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso, posto che la compagine delle associazioni era completamente differente. In materia di reati associativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Il giudice dell'esecuzione, quindi, anche considerando il fatto che Laurenza era stato detenuto negli anni successivi al 2005, in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. lt corfi'tai4, b(0 11,(PaP hiffto 0"5-nd rt 41r5 UtittiC0 2. Ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte tost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estens