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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 luglio 1980

Cassazione n. 28636/2022

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a seguente Sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 30/07/1980 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 15/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta !a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio Risulta che vengono eseguiti due accessi il 12 aprile 2019 e il 7 maggio 2019; poi inviato avviso 9 maggio 2019 poi piego non ritirato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato con cui [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di avere appreso della esistenza di una condanna nei suoi confronti, resa con sentenza del Tribunale di Alessandria il 23 marzo 2021, irrevocabile il 10 aprile 2021, a seguito della estrazione del certificato del casellario giudiziale, aveva dedotto di non avere avuto conoscenza alcuna del processo esitato in detta pronuncia.

La pronuncia reiettiva è stata adottata sulla considerazione che Codogno aveva ricevuto a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (in data 7 luglio 2017) e che le problematiche di salute allegate dal medesimo - vittima di un incidente stradale il 30 aprile 2019; ospedalizzato in pari data e dimesso il 6 maggio 2019; da allora impegnato in periodici controlli medici - non dimostrassero l'esistenza, ai tempi del processo, di una oggettiva impossibilità di deambulazione da parte del detto, ovvero di una compromissione delle facoltà di comprensione e di determinazione, limitative del potere di delegare altri al ritiro del piego.

Di qui la conclusione che l'asserita mancanza di conoscenza della vocatio in iudicium (decreto di citazione diretta a giudizio) non potesse ritenersi incolpevole.

2. Con un unico motivo il ricorrente denuncia vizio di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che illegittimamente la conoscenza del processo., da parte sua, era stata desunta dalla regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché dalla avvenuta notifica per compiuta giacenza, due anni dopo, del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi che di seguito si espongono.

2. L'ordinanza impugnata fonda sul duplice presupposto che la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ponesse un onere di diligente attivazione a carco del ricorrente e che, in forza di essa possa essere stimata ininfluente la mancata conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium, notificato con la procedura della compiuta giacenza.

Nella specie - stando alla documentazione in atti, accessibile al Collegio in ragione della natura processuale delle questioni proposte - tale subprocedimento si è articolato nella esecuzione di un doppio accesso da parte del messo notificatore, il 12 aprile 2019 e il 7 maggio 2019, e nell'invio dell'avviso a/r in data 9 maggio 2019, a seguito del quale era attestato il mancato ritiro del piego in giacenza.Il provvedimento della Corte di merito richiama l'orientamento per il quale si configurerebbe una mancata conoscenza del processo imputabile a colpa dell'interessato, come tale preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, conoscenza che può essere dedotta dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero, ancora, dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza, così come previsto dall'art. 420-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554).

3. Ritiene il Collegio che questa conclusione non possa essere condivisa, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla necessità che la conoscenza del processo sia effettiva e non meramente ipotetica.

Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha sancito che, affinché sia assicurato un processo equo, secondo il dettato dell'art. 111 Cost., ed in linea con le direttrici ermeneutiche della giurisprudenza eurounitaria, va distinta la conoscenza legale, se derivante da notifiche conformi alle previsioni di legge, dalla conoscenza effettiva del processo, che realmente garantisce i diritti di difesa.

In tal senso le Sezioni Unite, con sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, hanno ritenuto necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che il giudice verifichi non l'esistenza della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma anche, in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210; Sez.

U, n. 119 del 7/10/2004, dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA]. 229541).

La nozione di effettiva conoscenza - si è chiarito - deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez.

U., n. 28919 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680), non essendo sufficiente la mera consapevolezza della pendenza di un procedimento penale nei propri confronti, quando lo stesso non abbia superato la fase investigativa.

In tal senso, le Sezioni Unite Innaro hanno puntualizzato - in una vicenda in cui era stata formulata istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014 - che non può ritenersi probante della conoscenza effettiva del _3 processo la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ( fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione e che neppure deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza).

Il medesimo principio è stato ribadito in relazione al rimedio, successivamente introdotto, della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., dalla coeva Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 77210, e ciò sul presupposto logico giuridico che il sistema di conoscenza legale basato sulla regolarità della notifica è cosa altra rispetto alla conoscenza effettiva del processo e su di essa non incide.

Con specifico riguardo al modulo notificatorio della compiuta giacenza, altro arresto aveva affermato l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius", aggiungendo che tale certezza non può essere collegata alla procedura attraverso la quale si perviene alla c.d. compiuta giacenza. (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313).

E se è vero quanto osservato dalla Corte di appello, che cioè il procedimento innanzi al giudice di pace, cui tale arresto si riferisce, ha la peculiarità di non contemplare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., è anche vero che l'esigenza della rinnovazione a giudizio è stata ritenuta anche in relazione al procedimento ordinario, ponendo l'accento sui presupposti che legittimano la dichiarazione di assenza, la quale, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., esige la "certezza" della conoscenza del procedimento.

In una recentissima sentenza dì questa Sezione (n. 19420 del 05/04/2022, dep. 17/05/2022) si è ritenuta affetta da nullità la dichiarazione d'assenza e conseguentemente la sentenza resa senza il previo accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato osservandosi che, pur non sussistendo la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, né quella dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. (che nella specie erano stati ritualmente notificati dal pubblico ministero mediante consegna al difensore domicilìatario), nondimeno non si fosse validamente costituito il rapporto processuale, poiché la dichiarazione d'assenza presuppone un quid pluris e cioè, oltre alla regolarità formale delle notificazioni che precedono l'instaurazione del giudizio, l'ulteriore verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

4. Tornando al caso in scrutinio, ritiene il Collegio che non vi è alcuna certezza di tale conoscenza, anche ìn ragione dello iato temporale (pari a circa due anni) avutosi tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e quello del decreto di citazione al ricorrente, nonché del fatto che la procedura di compiuta giacenza che si è conclusa con l'invio di un avviso informativo, come previsto per le notifiche a mezzo del servizio postale dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, della cui ricezione non è tuttavia prova alcuna.

4. Si impone conclusivamente, in accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, la revoca la sentenza del Tribunale di Alessandria del 23 marzo 2021 con la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto accoglie la richiesta di rescissione e revoca la sentenza del Tribunale di Alessandria del 23 marzo 2021 disponendo la trasmissione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 30/07/1980 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 15/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta !a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio Risulta che vengono eseguiti due accessi il 12 aprile 2019 e il 7 maggio 2019; poi inviato avviso 9 maggio 2019 poi piego non ritirato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato con cui [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di avere appreso della esistenza di una condanna nei suoi confronti, resa con sentenza del Tribunale di Alessandria il 23 marzo 2021, irrevocabile il 10 aprile 2021, a seguito della estrazione del certificato del casellario giudiziale, aveva dedotto di non avere avuto conoscenza alcuna del processo esitato in detta pronuncia. La pronuncia reiettiva è stata adottata sulla considerazione che Codogno aveva ricevuto a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (in data 7 luglio 2017) e che le problematiche di salute allegate dal medesimo - vittima di un incidente stradale il 30 aprile 2019; ospedalizzato in pari data e dimesso il 6 maggio 2019; da allora impegnato in periodici controlli medici - non dimostrassero l'esistenza, ai tempi del processo, di una oggettiva impossibilità di deambulazione da parte del detto, ovvero di una compromissione delle facoltà di comprensione e di determinazione, limitative del potere di delegare altri al ritiro del piego. Di qui la conclusione che l'asserita mancanza di conoscenza della vocatio in iudicium (decreto di citazione diretta a giudizio) non potesse ritenersi incolpevole. 2. Con un unico motivo il ricorrente denuncia vizio di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che illegittimamente la conoscenza del processo., da parte sua, era stata desunta dalla regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché dalla avvenuta notifica per compiuta giacenza, due anni dopo, del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi che di seguito si espongono. 2. L'ordinanza impugnata fonda sul duplice presupposto che la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ponesse un onere di diligente attivazione a carco del ricorrente e che, in forza di essa possa essere stimata ininfluente la mancata conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium, notificato con la procedura della compiuta giacenza. Nella specie - stando alla documentazione in atti, accessibile al Collegio in ragione della natura processuale delle questioni proposte - tale subprocedimento si è articolato nella esecuzione di un doppio accesso da parte del messo notificatore, il 12 aprile 2019 e il 7 maggio 2019, e nell'invio dell'avviso a/r in data 9 maggio 2019, a seguito del quale era attestato il mancato ritiro del piego in giacenza.Il provvedimento della Corte di merito richiama l'orientamento per il quale si configurerebbe una mancata conoscenza del processo imputabile a colpa dell'interessato, come tale preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, conoscenza che può essere dedotta dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero, ancora, dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza, così come previsto dall'art. 420-bis cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554). 3. Ritiene il Collegio che questa conclusione non possa essere condivisa, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla necessità che la conoscenza del processo sia effettiva e non meramente ipotetica. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha sancito che, affinché sia assicurato un processo equo, secondo il dettato dell'art. 111 Cost., ed in linea con le direttrici ermeneutiche della giurisprudenza eurounitaria, va distinta la conoscenza legale, se derivante da notifiche conformi alle previsioni di legge, dalla conoscenza effettiva del processo, che realmente garantisce i diritti di difesa. In tal senso le Sezioni Unite, con sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, hanno ritenuto necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che il giudice verifichi non l'esistenza della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma anche, in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210; Sez. U, n. 119 del 7/10/2004, dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA]. 229541). La nozione di effettiva conoscenza - si è chiarito - deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. U., n. 28919 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680), non essendo sufficiente la mera consapevolezza della pendenza di un procedimento penale nei propri confronti, quando lo stesso non abbia superato la fase investigativa. In tal senso, le Sezioni Unite Innaro hanno puntualizzato - in una vicenda in cui era stata formulata istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014 - che non può ritenersi probante della conoscenza effettiva del _3 processo la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ( fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione e che neppure deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza). Il medesimo principio è stato ribadito in relazione al rimedio, successivamente introdotto, della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., dalla coeva Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 77210, e ciò sul presupposto logico giuridico che il sistema di conoscenza legale basato sulla regolarità della notifica è cosa altra rispetto alla conoscenza effettiva del processo e su di essa non incide. Con specifico riguardo al modulo notificatorio della compiuta giacenza, altro arresto aveva affermato l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius", aggiungendo che tale certezza non può essere collegata alla procedura attraverso la quale si perviene alla c.d. compiuta giacenza. (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313). E se è vero quanto osservato dalla Corte di appello, che cioè il procedimento innanzi al giudice di pace, cui tale arresto si riferisce, ha la peculiarità di non contemplare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., è anche vero che l'esigenza della rinnovazione a giudizio è stata ritenuta anche in relazione al procedimento ordinario, ponendo l'accento sui presupposti che legittimano la dichiarazione di assenza, la quale, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., esige la "certezza" della conoscenza del procedimento. In una recentissima sentenza dì questa Sezione (n. 19420 del 05/04/2022, dep. 17/05/2022) si è ritenuta affetta da nullità la dichiarazione d'assenza e conseguentemente la sentenza resa senza il previo accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato osservandosi che, pur non sussistendo la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, né quella dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. (che nella specie erano stati ritualmente notificati dal pubblico ministero mediante consegna al difensore domicilìatario), nondimeno non si fosse validamente costituito il rapporto processuale, poiché la dichiarazione d'assenza presuppone un quid pluris e cioè, oltre alla regolarità formale delle notificazioni che precedono l'instaurazione del giudizio, l'ulteriore verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato. 4. Tornando al caso in scrutinio, ritiene il Collegio che non vi è alcuna certezza di tale conoscenza, anche ìn ragione dello iato temporale (pari a circa due anni) avutosi tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e quello del decreto di citazione al ricorrente, nonché del fatto che la procedura di compiuta giacenza che si è conclusa con l'invio di un avviso informativo, come previsto per le notifiche a mezzo del servizio postale dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, della cui ricezione non è tuttavia prova alcuna. 4. Si impone conclusivamente, in accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, la revoca la sentenza del Tribunale di Alessandria del 23 marzo 2021 con la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto accoglie la richiesta di rescissione e revoca la sentenza del Tribunale di Alessandria del 23 marzo 2021 disponendo la trasmissione d
Sentenza Cassazione n. 28636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris