CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 17052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa il 12/11/2025 dalla Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 12 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzarorigettava l’istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. PieroSantese, quale Presidente della Corte di assise di appello di Catanzaro che avevaconfermato la decisione di primo grado, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole nelprocedimento, celebrato con rito abbreviato, dove era imputato – in concorso con ilricorrente, contro cui si procedeva separatamente –, per la commissione dell’omicidio diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultava aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.Dalla stessa imputazione di omicidio, invece, [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primogrado, celebrato separatamente con rito ordinario, era stato assolto, con sentenzaimpugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che eratransitata davanti a un collegio della Corte di assise di appello di Catanzaro presieduto daldott. [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dalla Corte di appello di Catanzarosull’assunto che il compendio probatorio acquisito nel procedimento pregiudicante,conclusosi con la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sebbene riferibili alla medesima vicendaomicidiaria, non veniva ritenuto idoneo a determinare la ricorrenza della situazione dipregiudizialità, invocata ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. Tale pregiudizio valutativo, alcontrario di quanto dedotto nell’interesse del ricorrente, non poteva essere ricondotto alledichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e AngeloTorcasio, che, sulla base di un percorso argomentativo congruo e non rilevante ai presentifini ricusatori, non era stato ritenuto dalla Corte di assise di Catanzaro convergente sullaposizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che era stato conseguentemente assolto.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica doglianza,prospettata promiscuamente, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 37 cod. proc. pen., cosìcome reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 giugno 2000, n. 283.Secondo la difesa del ricorrente, nel respingere l’istanza di ricusazione presentata neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Catanzaro non aveva tenuto contodel fatto che i reati giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati nel processo penalecelebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si fondavano su elementi probatori connotati daidentità. Tale compendio probatorio, infatti, si sostanziava nelle dichiarazioni accusatorierese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli autoridell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati, tra gli altri, in PietroIannazzo e [OSCURATO:PERSONA].Ne discendeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente della Corte diassise di appello che avrebbe dovuto giudicare [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento,relativamente alla commissione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eralo stesso magistrato che aveva presieduto il collegio che, nel giudizio di secondo grado,aveva condannato l’originario coimputato del ricusante, [OSCURATO:PERSONA]; condanna che eraintervenuta in un diverso procedimento sulla base dello stesso compendio probatorio,incentrato sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che erano già state ritenute pienamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che l’assunto processuale posto a fondamento dell’atto diimpugnazione in esame è incontroverso, riguardando la circostanza che il magistratoricusato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che, quale Presidente della Corte di assise di appello diCatanzaro, avrebbe dovuto giudicare [OSCURATO:PERSONA], era lo stesso soggetto che avevacondannato il coimputato del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento separato,celebrato con rito abbreviato, per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si consideri, in proposito, che l’originaria imputazione, relativa all’omicidio in esame,ascritta in concorso ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non consente di affermare, sic etsimpliciter, l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti, tenuto contodel fatto che i relativi processi penali, pur riguardando la medesima vicenda criminosa, eranostati separati, all’esito delle indagini preliminari, per la scelta compiuta dai due correi diprocedere con riti differenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sceglieva di essere giudicato conle forme del rito abbreviato, che veniva celebrato davanti al Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catanzaro, che lo condannava; mentre, [OSCURATO:PERSONA] sceglieva di esseregiudicato con le forme del rito ordinario, che veniva celebrato davanti alla Corte di assise diCatanzaro che lo assolveva.Si tratta, allora, di verificare se tali connotazioni della vicenda processuale sottoposta alvaglio di questa Corte siano idonee a concretizzare una situazione di pregiudizio, rilevantealla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000,espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, con cui era stata dichiarata«l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella partein cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decideresulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale,una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».A tale quesito, anticipando quanto si dirà più avanti, occorre fornire risposta negativa.3. Osserva, innanzitutto, il Collegio che, secondo l’orientamento consolidato di questaCorte, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riferimento aglielementi circostanziali, soggettivi e oggettivi, dell’ipotesi di reato considerata. Sul punto, siritiene opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa alprincipio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona».Costituisce, pertanto, un fatto di reato diverso quello che, pur violando la stessa normae integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti, oggettivamente osoggettivamente, un’ulteriore estrinsecazione dell’attività criminosa. Ne consegue che lavicenda criminosa in esame, rappresentata dall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e CristianMatarazzo, pur essendo ascritta in concorso ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – eprescindendo dalla circostanza che veniva valutata in sedi diverse –, non può ritenersiconnotata da identità processuale.In questo contesto processuale, il riferimento allo stesso fatto storico, rappresentato dalduplice omicidio oggetto di vaglio giurisdizionale, non comporta automaticamentel’inquinamento della posizione di imparzialità e di terzietà nel procedimento pendente delmagistrato ricusato – il dott. [OSCURATO:PERSONA] –, come affermato dalla Corte di appello diCatanzaro, sia pure attraverso il richiamo giurisprudenziale (recte Sez. 6, n. 37635 del11/09/2024, Zagari, Rv 287030 - 01), non del tutto pertinente, secondo cui: «Non dà luogo aricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parzialedichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, lacircostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’imputato perfatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e davalutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo,potrebbe non esserlo in un altro».L’ambito di applicazione del precedente richiamato dalla Corte di merito, invero, non èsovrapponibile a quello in esame, non riguardando l’identità dell’imputato contro cui siprocede per fatti diversi, ma l’identità soggettiva delle fonti di prova acquisite, riguardanti ledichiarazioni di collaboratori di giustizia, che non legittima la ricusazione, ai sensi dell’art. 37cod. proc. pen., come affermato da Sez. 1, n. 21064 del 12/05/2010, Abbruzzese, Rv.247578 - 01, in termini assimilabili al caso di specie, secondo cui: «Non è passibile diricusazione il magistrato componente della Corte di assise davanti alla quale è incardinatoun procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un’associazionedi tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in leggen. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputatoper il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustiziada escutere nel nuovo dibattimento».4. Delimitato il perimetro ermeneutico dell’intervento richiesto a questa Corte, deveevidenziarsi che l’effetto pregiudicante di un procedimento, rilevante ai sensi dell’art. 37 cod.proc. pen., si verifica nell’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla colpevolezza diun imputato, abbia già espresso in un altro processo penale una valutazione di merito sullostesso fatto e nei riguardi dello stesso soggetto; condizioni, queste, non riscontrabili conriferimento alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto si è detto nei paragrafiprecedenti.Né potrebbe essere diversamente, atteso che la circostanza che il magistrato ricusatoabbia preso parte a un precedente giudizio a carico del coimputato del ricorrente per lostesso fatto omicidiario, ancorché caratterizzato dall’identità dei collaboratori di giustiziaesaminati nei due ambiti processuali, non può assumere un rilievo decisivo, essendoevidente che le propalazioni dei collaboranti, pur credibili soggettivamente e intrinsecamentee privi di riscontro nei confronti del presunto correo, in linea con quanto costantementeaffermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazionedella credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle suedichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenzanecessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, purlogicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità delracconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessiveemergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità deldichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti glielementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 - 01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, ancheSez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 2, n. 21599 del16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01).D’altra parte, questo approdo ermeneutico, che risale a Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992,dep. 1993, Marino, Rv. 192465 - 01, ha ricevuto il definitivo suggello delle Sezioni Unite, chenella materia in esame, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «Nella valutazionedella chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza diriscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraversopassaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante el’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, nonindicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenzalogico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, dunque, appaiono condivisibili,ancorché appare opportuno ridefinire il percorso ermeneutico attraverso cui si giunge aescludere la ricorrenza dei presupposti legittimanti la ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA],dovendosi ribadire, in linea con quanto affermato dal Giudice delle leggi, fin dalle sentenzecella Corte costituzionale 17 aprile 1996, n. 131 e 20 maggio 1996, n. 155, che la funzionepregiudicata deve essere idonea ad alterare, potenzialmente ma significativamente, laneutralità cognitiva del giudice e, per questo, deve essere individuata «in una decisioneper l’imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di meritocollegata alla decisione finale della causa» (Corte cost., sent. n. 283 del 2000, cit.).Non può, del resto, non rilevarsi conclusivamente che se è certamente vero che l’effettopregiudicante di un procedimento deve essere inteso estensivamente, non potendo «esserelimitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza […]», èaltrettanto vero che la funzione pregiudicata deve essere circoscritta entro limiti precisi,dovendo essere «individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendonecessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato adesprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa» (Corte cost.,sent. n. 283 del 2000, cit.).5. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]