CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15935/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di NolaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M.L. Miranda che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza delTribunale di Nola che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, concessa con sentenza del 30/09/2022,definitiva il 30/03/2025, sul presupposto dell'inadempimento della demolizione delmanufatto abusivo cui la sospensione era stata condizionata entro il termine di seimesi dal passaggio in giudicato della sentenza.2. Deduce sei motivi di ricorso, così sintetizzati.- Violazione di legge in relazione agli 163 cod.pen. e 666 cod.proc.pen. inrelazione all’assunto secondo cui la revoca deve essere disposta di diritto senzal’accertamento del colpevole inadempimento. L’ordinanza impugnata avrebbeaffermato l’automatica revoca del beneficio all’accertato inadempimentodell’obbligo di demolire.- Violazione di legge in relazione all’art. 165 cod.pen. mancataconsiderazione dell’impossibilità giuridica a demolire stante l’acquisizionedell’immobile al patrimonio comunale. Stante l’acquisizione dell’immobile alpatrimonio comunale il ricorrente non aveva più titolo per accedere all’area, sicchèl’inadempimento non sarebbe a lui imputabile.- Violazione di legge e vizio di motivazione là dove l’ordinanza impugnataavrebbe affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale non sarebbe diostacolo alla demolizione e ciò in forza di una lettura parziale della sentenza n.39471 del 2017.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutatardiviità dell’istanza di autorizzazione ad accedere al luogo per demolire in quantopresentata dopo la scadenza del termine fissato dalla sentenza.- Vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dellacondotta complessiva del condannato. Violazione del principio della funzionerieducativa della pena.- Violazione di legge per erronea applicazione dei principi giurisprudenzialirichiamati in tema di sanatoria edilizia.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui ha insistitonell’accoglimento del ricorso ed ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, èinammissibile sulla base delle seguenti ragioni.Va ricordato il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema [OSCURATO:PERSONA] il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale dellapena previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen., ha natura dichiarativa cheimpegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale ovalutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069).Ciò non impedisce, in sede esecutiva, di prendere in considerazionel'assoluta impossibilità di adempiere che osta alla revoca del beneficio.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Terza sezione della Corte dicassazione, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo didemolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione delbeneficio di cui all'art. 163 cod.pen. - determina la revoca della sospensionecondizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenutaimpossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non èdiverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile(Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 – 01; Sez. 3, n. 26744 del30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264024 – 01; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004,Raptis, Rv. 227873 – 01; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874– 01; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873). E ciò in quanto larevoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighiimposti, a norma dell'art. 165 cod.pen., con la sentenza di condanna, opera didiritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudicedell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, neldisporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento edall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile, all'epoca della scadenzadell'adempimento, essendo sufficiente detto accertamento, risultante dagli atti eneppure contestato dal ricorrente, per disporne la revoca.5. Nel caso in esame, il Giudice, decidendo sulla richiesta del P.M. di revocadella sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza divenutadefinitiva in data 30/03/2025, ha rilevato che era decorso il termine di sei mesidal passaggio in giudicato della sentenza senza che la demolizione fosse avvenuta(sopralluogo dei Carabinieri della Stazione di Terzigno del 26/09/2025) e chel’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune non era di ostacolo allademolizione, avendo il condannato avanzato istanza di accesso all’area per lademolizione solo dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza e financhedopo la richiesta di revoca del beneficio avanzata dal Pubblico Ministero, in data13/12/2025. Sulla scorta di tali elementi ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso al ricorrente.L’ordinanza impugnata è stata correttamente emessa stantel’inadempimento dell’ordine di demolizione entro il termine fissato nella sentenzadecorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (20/09/2025), non essendovicause che lo rendevano impossibile, non essendo causa di impossibilità diadempiere l’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune ed essendotardiva, rispetto ai termini per l’adempimento fissati nella sentenza, l’istanza voltaad accedere al luogo.6. Le censure coltivate nei motivi di ricorso secondo cui l’ottemperanzaall’ordine di demolizione sarebbe stata impossibile in ragione dell’acquisizionedell’immobile al patrimonio del comune sono, parimenti, manifestamenteinfondate.Sin da risalenti pronunce, mai smentite, Questa Corte di legittimità haaffermato che In tema di reati edilizi, la disposizione con cui il giudice subordini lasospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivamenterealizzato non è impedita dall'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimoniocomunale a seguito della inottemperanza all'ordinanza amministrativa didemolizione, salvo che il Consiglio Comunale non abbia manifestato la volontà dinon procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalentiSez. 3, Sentenza n. 4444 del 12/01/2012, Seoni, Rv. 251972 – 01). Il principio èstato ribadito anche da Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502 – 01 secondocui il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio dellasospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordineha la funzione di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del reato; né a talesubordinazione è ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio delComune, posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente localeche dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opereabusive, è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stessol'autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese (Sez. 3, n.42698 del 07/07/2015, Rv. 265495 – 01; Sez. 3, n. 2582 del 23/05/2018, Rv.274817 – 01), delibera che, nel caso in esame, non risulta adottata.7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle speseprocessuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]