CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 19980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21334/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Energiaalternativa S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9; –controricorrente – Oggetto: Diniego rimb. Ires 23– 21334 /20 20 – 28/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Umbria n. 304/03/2019 pronunciata il 28 ottobre 201 9 e depositata il 27 novembre2019, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO A seguito di controllo del Modello U nico anno 2014 , eseguito dall'Ufficio ai sensi dell'art.36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, la societàcontribuente riceveva notifica dell'atto di recupero a tassazione (cui seguiva notifica della cartelladi pagamento) di maggiore Ires pari ad euro 411.779,00 oltre sanzioni ed interessi. Segnatamente, alla società, esercente produzione di energia elettrica, veniva disconosciuto il credito prodotto per l'anno 2013 nella dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8 - bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) al lo scopo di fruire dell'agevolazione di cui all'articolo sei, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388(c.d. Tremonti ambiente), per un investimento di acquisto di 10 impianti fotovoltaici negli anni 2009 - 2 010. L' U fficio non riconosceva la sussistenza del credito e rettificava i dati della dichiarazione; la società contribuente, invero, esponeva di aver realizzato impianti fotovoltaici per i quali avrebbe potuto usufruiredella agevolazioneTremonti ambiente di cui tuttavia, per ragioni di prudenza dovute all'incert ezza sulla cumulabilità di tal e agevolazione con quella della tariffa incentivante per i cosiddetti investimenti verdi, aveva preferito non beneficiare sino al 2012, quando il legislatore aveva chiarito i termini e limiti della cumulabilità delle tariffe incentivanti e della T remonti ambiente (DM 05.07.2012) e, per l’effetto, la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa. La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Te rni , che accoglieva le ragioni della societàcontribuente. 23– 21334 /20 20 – 28/06/2023 MMF Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio, confermavala sentenza. Insorge il patrono erariale affidandosi a due motivi di ricorso , cui replica la società contribuente, spiegando tempestivo controricorso. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria a sostegno delle proprie posizioni. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha fatto pervenire istanza di definizione agevolata, unitamente a ricevuta del pagamento del dovuto in unica soluzione. CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge, la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamentodegli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, giusto l’art. 1, co. 194, l. n. 197 del 2022, a mente del quale “la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023”; che tali adempimenti sono stati ritualmente assolti da Energiaalternativa S.r.l.,secondo documentazione versata in atti, sicché la presente controversia tributaria si deve considerare definita; - che , giusto l’art. 1, co. 198, L. n. 197 del 2022 , una volta depositata la domanda di definizione e la quietanza di pagamento presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; che le spese restano a carico di chi le ha anticipate; PQM [OSCURATO:PERSONA]