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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 29219/2026

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aUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 giugno 2023, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 15/09/2016, per mancata conoscenzadella pendenza del processo ed ha disposto le continue ricerche fino al15/09/2028.Il giudice ha dato atto che alla prima udienza, stante l’irreperibilità delricorrente, erano state disposte le ricerche, con sospensione del procedimento, aisensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.Alla successiva udienza del 22 giugno 2023, rilevata la nuova formulazionedell’art. 420 quater cod.proc.pen., come modificata dal decreto legislativo n. 150del 2022 ([OSCURATO:PERSONA]) e della disciplina transitoria di cui all’art. 89 delmedesimo decreto legislativo, ha pronunciato sentenza di non doversi procederenei confronti dell’imputato per mancata conoscenza della pendenza del processo,disponendo le continue ricerche fino al 15/09/2028.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo il seguente motivo diricorso di violazione di legge in relazione agli artt. 159 cod.pen. e 420 quatercod.proc.pen.Premette il ricorrente che l’imputato veniva dichiarato irreperibile con lanotifica dell’avviso ex art. 415 bis cod.pen. in data 20/11/2018, che veniva citatoa giudizio per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata stante l’emergenza pandemica,al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove veniva dichiarato irreperibile e veniva disposte nuove ricerche,seguivano le udienze del 06/12/2021 e 12/12/2022 ove veniva disposta lasospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420 quater cod.proc.pen., indi,nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della modifica dell’art. 410 quatercod.proc.pen., il giudice emetteva sentenza di non doversi procedere nella qualeindicata il termine per le ricerche fino al 15/09/2028.

L’imputato era rintracciato il23/04/2026.Ciò premesso, argomenta il ricorrente la violazione di legge in relazioneall’art. 159 cod.pen. che ha comportato l’errata indicazione del termine per lericerche che deve essere indicato nella sentenza ai sensi dell’art. 420 quatercomma 2, lett. e) cod.proc.pen. e una volta spirato, la sentenza di non doversiprocedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può piùessere revocata, ai sensi dell’art. 420 quater comma 3 cod.proc.pen..Secondo il ricorrente, l’art. 89 delle disposizioni transitorie, applicabile nelcaso in esame in forza del comma 2, quanto alla disciplina dell’art. 159 cod.pen.,ha introdotto una diversa disciplina per i reati commessi prima del 18/10/2021 equelli commessi successivamente, prevendendo, per i primi, l’applicazione delnovellato art. 159 u.c. cod.pen., come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022, chedispone che quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater delcodice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino almomento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, main ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cuiall'articolo 157 cod.pen., mentre per quelli commessi precedentementecontinuerebbe a trovare applicazione la disciplina previgente secondo cui la duratadella sospensione del corso della prescrizione non può superare i termini previstidall’art. 161 comma 2 cod.pen.Tenuto conto della data del commesso reato, il 15/08/2016 e dei principiespressi dalla giurisprudenza di legittimità, posto il termine ordinario diprescrizione pari a sei anni e il termine massimo di prescrizione di anni sette emesi sei, calcolato l’ulteriore termine di sospensione di un quarto calcolato su seianni, il termine della prescrizione massimo è pari a nove anni, sicchè il reatoascritto al ricorrente si è prescritto il 15/09/2025, e la sentenza avrebbe dovutoindicare, quale termine massimo per le ricerche, tale data e non alla data indicatadel 15/09/2028, con la conseguenza che essendo stato rintracciato l’imputato indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza non potrebbe più essere revocata essendo spirato iltermine massimo di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Va, anzitutto, rammentato che in tema di ricorso per cassazione decisonelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presuppostonecessario ai fini della trattazione del ricorso (Sez.

U, n. 51207 del 17/12/2015,Maresca, Rv. 265113 – 01), il ricorso è inammissibile perché proposto senzal’osservanza dei termini per impugnare.Premessa l’impugnabilità della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420 quatercod.proc.pen. da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti imotivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenzadel termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 5847 del26/09/2024, Rv. 287414 – 01), il ricorso per cassazione è stato presentato oltre itermini per impugnare.Va rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma è stata pronunciata in data22/06/2023, con motivazione contestuale e pubblicazione mediante letturaintegrale della sentenza, come risulta dall’attestazione del cancelliere in calce alprovvedimento, con conseguente individuazione del dies a quo del termine diimpugnazione nella data del 22/06/2023 (Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah,n.m.; Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez. 2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453;Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999, Mazzola, Rv. 214468).Va, ancora, rilevato che il termine per impugnare, ai sensi dell’art. 544comma 1, cod.proc.pen., pari a quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1cod.proc.pen. per i casi di sentenza con motivazione contestuale, fissato dall’art.544 comma 1 cod.proc.pen. decorreva, per il difensore dalla data di pronunciadella sentenza e per l’imputato dalla conoscenza della sentenza, emessa ai sensidell’art. 420 quater cod.proc.pen., decorrente dal suo rintraccio.Come allega il difensore ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] è stato rintracciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],e, dunque, in applicazione dei termini per impugnare la sentenza emessa conmotivazione contestuale, di giorni quindici che decorrevano, nel caso concreto,dalla data di rintraccio del [OSCURATO:PERSONA] (con notifica della sentenza di non doversiprocedere ai sensi dell’art. 420 quinquies cod.proc.pen.) il ricorso per cassazione,depositato in data 14/05/2026, è stato depositato oltre i termini di impugnazione.Ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizionedell’impugnazione senza l’osservanza della disposizione di cui all’art. 585cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso.Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese delprocedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 giugno 2023, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 15/09/2016, per mancata conoscenzadella pendenza del processo ed ha disposto le continue ricerche fino al15/09/2028.Il giudice ha dato atto che alla prima udienza, stante l’irreperibilità delricorrente, erano state disposte le ricerche, con sospensione del procedimento, aisensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.Alla successiva udienza del 22 giugno 2023, rilevata la nuova formulazionedell’art. 420 quater cod.proc.pen., come modificata dal decreto legislativo n. 150del 2022 ([OSCURATO:PERSONA]) e della disciplina transitoria di cui all’art. 89 delmedesimo decreto legislativo, ha pronunciato sentenza di non doversi procederenei confronti dell’imputato per mancata conoscenza della pendenza del processo,disponendo le continue ricerche fino al 15/09/2028.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo il seguente motivo diricorso di violazione di legge in relazione agli artt. 159 cod.pen. e 420 quatercod.proc.pen.Premette il ricorrente che l’imputato veniva dichiarato irreperibile con lanotifica dell’avviso ex art. 415 bis cod.pen. in data 20/11/2018, che veniva citatoa giudizio per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata stante l’emergenza pandemica,al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove veniva dichiarato irreperibile e veniva disposte nuove ricerche,seguivano le udienze del 06/12/2021 e 12/12/2022 ove veniva disposta lasospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420 quater cod.proc.pen., indi,nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della modifica dell’art. 410 quatercod.proc.pen., il giudice emetteva sentenza di non doversi procedere nella qualeindicata il termine per le ricerche fino al 15/09/2028. L’imputato era rintracciato il23/04/2026.Ciò premesso, argomenta il ricorrente la violazione di legge in relazioneall’art. 159 cod.pen. che ha comportato l’errata indicazione del termine per lericerche che deve essere indicato nella sentenza ai sensi dell’art. 420 quatercomma 2, lett. e) cod.proc.pen. e una volta spirato, la sentenza di non doversiprocedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può piùessere revocata, ai sensi dell’art. 420 quater comma 3 cod.proc.pen..Secondo il ricorrente, l’art. 89 delle disposizioni transitorie, applicabile nelcaso in esame in forza del comma 2, quanto alla disciplina dell’art. 159 cod.pen.,ha introdotto una diversa disciplina per i reati commessi prima del 18/10/2021 equelli commessi successivamente, prevendendo, per i primi, l’applicazione delnovellato art. 159 u.c. cod.pen., come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022, chedispone che quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater delcodice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino almomento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, main ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cuiall'articolo 157 cod.pen., mentre per quelli commessi precedentementecontinuerebbe a trovare applicazione la disciplina previgente secondo cui la duratadella sospensione del corso della prescrizione non può superare i termini previstidall’art. 161 comma 2 cod.pen.Tenuto conto della data del commesso reato, il 15/08/2016 e dei principiespressi dalla giurisprudenza di legittimità, posto il termine ordinario diprescrizione pari a sei anni e il termine massimo di prescrizione di anni sette emesi sei, calcolato l’ulteriore termine di sospensione di un quarto calcolato su seianni, il termine della prescrizione massimo è pari a nove anni, sicchè il reatoascritto al ricorrente si è prescritto il 15/09/2025, e la sentenza avrebbe dovutoindicare, quale termine massimo per le ricerche, tale data e non alla data indicatadel 15/09/2028, con la conseguenza che essendo stato rintracciato l’imputato indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza non potrebbe più essere revocata essendo spirato iltermine massimo di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Va, anzitutto, rammentato che in tema di ricorso per cassazione decisonelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presuppostonecessario ai fini della trattazione del ricorso (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015,Maresca, Rv. 265113 – 01), il ricorso è inammissibile perché proposto senzal’osservanza dei termini per impugnare.Premessa l’impugnabilità della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420 quatercod.proc.pen. da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti imotivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenzadel termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 5847 del26/09/2024, Rv. 287414 – 01), il ricorso per cassazione è stato presentato oltre itermini per impugnare.Va rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma è stata pronunciata in data22/06/2023, con motivazione contestuale e pubblicazione mediante letturaintegrale della sentenza, come risulta dall’attestazione del cancelliere in calce alprovvedimento, con conseguente individuazione del dies a quo del termine diimpugnazione nella data del 22/06/2023 (Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah,n.m.; Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez. 2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453;Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999, Mazzola, Rv. 214468).Va, ancora, rilevato che il termine per impugnare, ai sensi dell’art. 544comma 1, cod.proc.pen., pari a quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1cod.proc.pen. per i casi di sentenza con motivazione contestuale, fissato dall’art.544 comma 1 cod.proc.pen. decorreva, per il difensore dalla data di pronunciadella sentenza e per l’imputato dalla conoscenza della sentenza, emessa ai sensidell’art. 420 quater cod.proc.pen., decorrente dal suo rintraccio.Come allega il difensore ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] è stato rintracciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA],e, dunque, in applicazione dei termini per impugnare la sentenza emessa conmotivazione contestuale, di giorni quindici che decorrevano, nel caso concreto,dalla data di rintraccio del [OSCURATO:PERSONA] (con notifica della sentenza di non doversiprocedere ai sensi dell’art. 420 quinquies cod.proc.pen.) il ricorso per cassazione,depositato in data 14/05/2026, è stato depositato oltre i termini di impugnazione.Ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizionedell’impugnazione senza l’osservanza della disposizione di cui all’art. 585cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso.Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese delprocedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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