CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13652/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] N. 27 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ATER) AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ; [OSCURATO:PERSONA] −nell ’ esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione exart. 619 c.p.c.; −sospesa l’ esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il giudizio di merito dell’opposizione, alla quale resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; −la causa si svolgeva anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l’opposizione; −la soccombente [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, notificando l’impugnazione alla [OSCURATO:SOCIETA] presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad [OSCURATO:SOCIETA]. (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma -ATER (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Agenzia delle Entrate –Riscossione al suo indirizzo p.e.c., a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del servizio postale; −si costituiva [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA].»; −la Corte d ’ appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l’impugnazione con la seguente motivazione: «... la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - unico soggetto nei cui confronti viene proposto l’appello - è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento di primo grado; ... la circostanza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell’atto di impugnazione; ... l’impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ’ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’appello è inammissibile»; −avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −l ’ atto d ’ impugnazione veniva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, presso lo studio del difensore che l’aveva assistita nel primo grado dell’opposizione (avv. [OSCURATO:PERSONA]), e a [OSCURATO:PERSONA], «quale assuntore di tutti i crediti e debiti della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese il 30/1/18, nel suo domicilio eletto per il giudizio di appello … presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]», nonché, presso le rispettive sedi/residenze, a [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate -Riscossione ed [OSCURATO:PERSONA]; −resisteva con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione cancellata dal Registro delle imprese»; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 26 / 3 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; −la società [OSCURATO:SOCIETA] – colpita da evento interruttivo in primo grado (estinzione per cancellazione dal registro delle imprese) –è rimasta contu- mace nel grado d’appello; −secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cas- sazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributa- rio, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02); −c ontrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la predetta notificazione è affetta da nullità (v. Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01) e, oltre che sanabile a norma dell’art. 291 c.p.c., può essere sanata anche per raggiungimento dello scopo exart. 156 c.p.c.; −l a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non potendosi avvalere del domicilio eletto in primo grado per la notificazione dell’impugnazione, avrebbe dovuto ese- guire la notifica presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., quale risultante dal re- gistro delle imprese, la cui consultazione avrebbe fatto emergere l’estin- zione della società destinataria (sin dal 2018) e determinato, così, l’insor- genza dell’obbligo di notificare l’atto introduttivo del giudizio di legittimità ai suoi successori −al riguardo, è pacifico, in giurisprudenza, che l ’ estinzione della società dà luogo ad un fenomeno successorio; autorevolmente, Cass. Sez. U, sen- tenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della so- cietà, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico fa- cente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tiposuccesso- rio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferi- sce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si tra- sferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclu- sione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»; −secondo la giurisprudenza sono successori della società estinta i soci, i quali subentrano all’ente per effetto di una successione assimilabile a quella universale; −perciò, non assume rilievo che nel verbale dell’assemblea dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]., svoltasi in data 5/1/2018 al fine di esaminare il bilancio finale di liquidazione, si trovi scritto: «si rileva che l’annullamento dell’attivo e del passivo è dovuto all’assunzione di tutti i debiti e di tutti i crediti da parte del … liquidatore [OSCURATO:PERSONA]. Apertasi la discussione, dopo aver letto i documenti i soci all’unanimità approvano espressamente e senza riserve il bilancio finale di liquidazione e la relazione ad esso allegata, … autorizzando il liquidatore a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.»; infatti, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di assuntore dei debiti e dei crediti della società, assume le vesti di successore a titolo particolare della [OSCURATO:SOCIETA], senza che ciò incida sulla “successione universale”dei soci, rego- lata da norme che vanno qualificate indisponibili dalle parti; −l ’ impugnazion e della società ricorrente non è stat a notificat a a i soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA], sicché, ai sensi dell’art. 291c.p.c., nei loro confronti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza al relativo ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società estinta, in persona dei soci entro il termine