Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:286
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0521
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 aprile 2025 (
1
)
Causa C‑521/21
MJ
contro
[OSCURATO:PERSONA]:
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] Okręgowej w Poznaniu
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] presso Poznań, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Divieto per i giudici nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali, inclusi quelli costituzionali, o di contestare o valutare la legittimità della nomina dei magistrati o dei loro poteri giurisdizionali – Necessità di verifica, da parte di un giudice investito di un’istanza di ricusazione di un giudice, del rispetto di determinati requisiti relativi all’esistenza di un giudice precostituito per legge – Nomina dei giudici ordinari – Mancanza di indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) –Diritto a un ricorso effettivo dei candidati alla carica di giudice – Giudice che non costituisce un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge – Possibilità di escludere un giudice dal collegio giudicante»
I.
Introduzione
1.
La presente causa riguarda la ricusazione di una giudice ordinaria, alla luce delle circostanze della sua nomina. Essa solleva due questioni principali sottoposte alla Corte dal Sąd Rejonowy Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] presso Poznań, Polonia). La prima verte sull’impatto che eventuali vizi procedurali possono avere sulla validità di tale nomina, dato che la candidatura della giudice interessata era stata raccomandata dalla [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione, mentre il diritto di ricorso dei candidati era limitato all’[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche») del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), composta da magistrati a loro volta designati su proposta della KRS nella sua nuova composizione.
2.
La seconda questione verte sulle conseguenze che il giudice del rinvio potrebbe trarre da un tale esame della regolarità della nomina. Più precisamente, si tratta di stabilire se, in base al diritto dell’Unione, il giudice competente per la ricusazione sia abilitato a valutare la legittimità della nomina e, se del caso, a trarne le necessarie conclusioni procedurali.
3.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in un contesto più ampio, ovvero l’applicazione della giurisprudenza relativa all’indipendenza della magistratura e alla garanzia di un «giudice precostituito per legge», in particolare per quanto riguarda i giudici ordinari. L’importanza di tale problematica è rafforzata dal fatto che essa potrebbe potenzialmente interessare un gran numero di magistrati, sollevando quindi interrogativi sulla certezza del diritto e sulla fiducia pubblica nel sistema giudiziario.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») sono rilevanti nella presente causa.
B.
Diritto polacco
1.
Costituzione
5.
Ai sensi dell’articolo 179 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione»):
«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della [KRS], a tempo indeterminato».
6.
Ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:
«La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».
7.
L’articolo 187 della Costituzione dispone quanto segue:
«1. La [KRS] è composta:
1)
dal primo presidente del Sąd Najwyższy [Corte suprema, Polonia], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del Naczelny Sąd Administracyjny [Corte suprema amministrativa, Polonia] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;
2)
da quindici membri eletti tra i giudici del Sąd Najwyższy [Corte suprema], degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e degli organi giurisdizionali militari;
3)
da quattro membri eletti dal [OSCURATO:PERSONA] [Camera bassa del Parlamento, Polonia] tra i deputati nonché da due membri eletti dal Senato tra i senatori.
(...)
3. Il mandato dei membri elettivi [della KRS] è di quattro anni.
4. Il regime, l’ambito di attività, le modalità di lavoro della [KRS], nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti dalla legge».
2.
Legge sulla KRS
8.
Ai sensi dell’articolo 9a dell’ustawa o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura [KRS]), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura [KRS] e di altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»):
«1. [OSCURATO:PERSONA] [Camera bassa del Parlamento] elegge, tra i giudici del Sąd Najwyższy [Corte suprema], degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, quindici membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.
2. Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] [Camera bassa del Parlamento] tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno [alla KRS], siano rappresentati giudici provenienti da differenti tipi e livelli di giurisdizione.
3. Il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS], eletti tra i giudici, decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti [della KRS] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri [della KRS]».
9.
L’articolo 44 della legge sulla KRS, il cui paragrafo 1b è stato introdotto dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustrojo sądów powszechnych oraz niektórich innych ustaw (legge che disciplina l’ordinamento giudiziario e modifica altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. 2018, posizione 1443), prevedeva quanto segue:
«1. Un partecipante al procedimento può proporre impugnazione dinanzi al Sąd Najwyższy [Corte suprema] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo quanto diversamente previsto da disposizioni specifiche. (...)
1a. Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del Sąd Najwyższy [Corte suprema], può essere proposta impugnazione presso il Naczelny Sąd Administracyjny [Corte suprema amministrativa]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy [Corte suprema]. Un’impugnazione proposta dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny [Corte suprema amministrativa] non può fondarsi sulla presunta erronea valutazione circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui si è tenuto conto ai fini dell’adozione della decisione sulla presentazione delle proposte di nomina a giudice del Sąd Najwyższy [Corte suprema].
1b. Se tutti i partecipanti al procedimento non hanno impugnato la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, in controversie individuali concernenti la nomina a giudice presso il Sąd Najwyższy [Corte suprema], tale delibera diviene definitiva nella parte in cui concerne la decisione di presentare la proposta di nomina a giudice del Sąd Najwyższy [Corte suprema] e nella parte in cui concerne la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima Corte, limitatamente ai partecipanti al procedimento che non hanno proposto impugnazione.
2. Il ricorso è presentato tramite il Przewodniczący [presidente della KRS], entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della delibera, accompagnata dalla sua motivazione (...)».
3.
Legge sulla Corte suprema
10.
L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema») ha, in particolare, istituito, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.
11.
Ai sensi dell’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge che disciplina l’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge che disciplina la Corte suprema e di alcune altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. 2020, posizione 190):
«§ 1. Rientrano nella competenza della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodnicązy [OSCURATO:PERSONA] i Telewizji [presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione, Polonia] o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al Sąd Najwyższy [Corte suprema].
§ 2. La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere avviato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una domanda al presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche affinché detta domanda sia trattata conformemente alle regole fissate mediante specifiche disposizioni. La presentazione di una richiesta al presidente della Sezione straordinaria non sospende il procedimento in corso.
§ 3. La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali.
(...)».
4.
Codice di procedura civile
12.
Ai sensi dell’articolo 47 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge che promulga il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. 1964, n. 43, posizione 296), nella sua versione applicabile alla controversia di cui alla causa principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):
«§ 1. Il giudice di primo grado esamina le cause in composizione monocratica, a meno che una disposizione specifica non preveda altrimenti.
(...)
§ 3. Le ordinanze fuori udienza sono emesse da un giudice monocratico.
(...)».
13.
Ai sensi dell’articolo 48 del codice di procedura civile:
«§ 1. È disposta ipso iure la ricusazione di un giudice:
1)
nelle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l’esito del procedimento può incidere sui suoi diritti od obblighi;
(...)
5)
nelle cause in cui ha partecipato, presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, all’adozione dell’atto impugnato, nonché nelle cause vertenti sulla validità di un atto al cui esame ha proceduto individualmente o alla cui redazione ha concorso con altri, nonché nelle cause nell’ambito delle quali ha agito in qualità di prokurator [pubblico ministero, Polonia];
(...)».
14.
L’articolo 49 del codice di procedura civile enuncia quanto segue:
«Indipendentemente dai motivi di cui all’articolo 48, l’organo giurisdizionale, su domanda del giudice o di una parte, dispone la ricusazione di quest’ultimo se sussiste una circostanza idonea a generare un ragionevole dubbio sulla sua imparzialità nella causa di cui trattasi».
15.
L’articolo 50 di tale codice così dispone:
«§ 1. Le parti chiedono la ricusazione di un giudice con atto scritto o mediante dichiarazione orale rilasciata all’organo giurisdizionale dinanzi al quale la causa in questione è pendente, motivando la loro istanza.
§ 2. Inoltre, la parte che ha partecipato all’udienza deve provare che la circostanza che giustifica la ricusazione si è verificata o è stata portata a sua conoscenza solo successivamente.
§ 3. Fino alla decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice:
1)
il giudice nei cui confronti è stata presentata l’istanza può proseguire il procedimento;
2)
non è possibile pronunciare alcuna decisione o provvedimento che ponga fine al giudizio».
III.
Controversia di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
16.
Il procedimento principale trae origine da una controversia tra due persone fisiche in merito a un credito derivante da un contratto di fornitura di servizi stipulato dalle parti nell’ambito delle rispettive attività commerciali. L’attore chiedeva al convenuto, inter alia, il pagamento di un indennizzo, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE (
2
).
17.
Con lettera del 21 maggio 2021, il convenuto nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione della giudice S.C., investita della controversia di cui al procedimento principale. Egli ha sostenuto che tale giudice non era stata validamente nominata alla funzione di giudice, poiché la delibera relativa alla sua nomina era stata adottata dalla KRS, la cui costituzionalità era stata contestata dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).
18.
La giudice investita della causa di cui al procedimento principale ha dichiarato, nel contesto dell’istanza diretta alla sua ricusazione, che, a suo avviso, non vi erano circostanze tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità e che non vi erano motivi per escluderla dall’esame della causa.
19.
Tale istanza di ricusazione è stata sottoposta all’esame del giudice del rinvio, in composizione monocratica.
20.
In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga su taluni aspetti della nomina della giudice S.C. Più precisamente, esso afferma che la giudice S.C. è stata nominata dal presidente della Repubblica di Polonia alla funzione di giudice presso il Sąd Rejonowy Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] presso Poznań), su proposta della KRS nella sua nuova composizione.
21.
A tal proposito esso precisa che sono state presentate tre candidature per tale ruolo, tra cui quella di S.C., primo giudice assistente presso il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia) dall’anno 2016. Il 21 settembre 2018, il collegio di tale Tribunale regionale di Poznań ha emesso un parere favorevole relativamente alla giudice S.C. e, il 24 settembre 2018, anche l’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei tribunali circondariali di detto tribunale regionale ha espresso parere favorevole sulla candidatura di tale giudice.
22.
Con delibera del 4 dicembre 2018, n. 611, la KRS ha proposto al presidente della Repubblica di Polonia la nomina della giudice S.C., senza proporre la nomina degli altri due candidati. I candidati non proposti non hanno presentato ricorso contro tale delibera ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS. Il 14 marzo 2019, il presidente della Repubblica di Polonia ha deciso di nominare S.C. alla funzione di giudice.
23.
In tale contesto il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, da un lato, della procedura di nomina della giudice in questione, in particolare alla luce della composizione e del ruolo della KRS in tale processo nonché dell’assenza di un diritto di ricorso effettivo dei partecipanti a tale processo e, dall’altro, delle disposizioni del diritto nazionale che rendono l’esame della legittimità della nomina di un giudice di competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.
24.
In tali circostanze, il Sąd Rejonowy Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] presso Poznań) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, [TUE], nonché l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura in cui:
a)
la scelta della persona indicata dal presidente della Repubblica di Polonia per la nomina alla funzione di giudice è stata effettuata dall’attuale [KRS], organo eletto in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, il quale non costituisce un organo indipendente e non è composto da rappresentanti dell’ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non è stata presentata nessuna valida domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;
b)
i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta].
2)
Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte nella questione sub 1:
a)
essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona [alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche], composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte nella [prima questione] le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;
b)
essi richiedono, al fine di garantire l’efficacia del diritto europeo, un’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d’ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (
judex inhabilis
);
c)
essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui tale sentenza dichiara incompatibile con il diritto nazionale l’esame dell’istanza di ricusazione di un giudice per l’asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti [del diritto dell’Unione] relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta];
d)
essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui essa osti all’esecuzione di un’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa a provvedimenti provvisori, con la quale è stata ordinata la disapplicazione delle disposizioni nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali di esaminare il rispetto dei requisiti stabiliti dall’Unione riguardo ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta]».
25.
Osservazioni scritte sono state presentate dal [OSCURATO:PERSONA] Okręgowej w Poznaniu (procuratore presso la procura del distretto di Poznań) (in prosieguo: la «procura distrettuale»), dal [OSCURATO:PERSONA] (difensore civico, Polonia) (in prosieguo: il «difensore civico»), dai governi polacco, belga, danese, dei [OSCURATO:PERSONA], finlandese e svedese, nonché dalla Commissione europea. Il convenuto nel procedimento principale, AA, il governo polacco, il difensore civico e la Commissione hanno esposto le loro difese orali all’udienza del 7 gennaio 2025.
IV.
Analisi
A.
Sulla competenza e sulla ricevibilità
26.
La procura distrettuale sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile (
3
) in quanto riguarda l’organizzazione del sistema giudiziario, un settore che non rientra nella competenza dell’Unione, e che pertanto la domanda manca di qualsiasi collegamento con il diritto dell’Unione. A suo avviso, il giudice del rinvio non dimostra in che modo la giudice di cui trattasi manchi di indipendenza o sia stata nominata in modo irregolare, rendendo così teorica la questione. Inoltre essa sottolinea che la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non è tenuta a pronunciarsi sulla conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o a interpretarlo. Essa aggiunge che il giudice del rinvio non ha rispettato l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, non spiegando perché sia necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione o come questo si colleghi alla legislazione nazionale.
27.
Sono del parere che gli argomentati avanzati dalla procura distrettuale debbano essere respinti sulla base della giurisprudenza consolidata in materia.
28.
Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo alla competenza esclusiva degli Stati membri in materia di organizzazione della giustizia e al fatto che la Corte non sia competente a conoscere dei rinvii pregiudiziali relativi alle nomine dei giudici nazionali, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che questo può essere il caso, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, eventualmente, per le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di tali procedure di nomina (
4
).
29.
Pertanto, nella misura in cui le questioni sollevate dal giudice nel rinvio riguardano, in sostanza, la portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (
5
), con riferimento al procedimento di nomina del giudice S.C., una tale interpretazione rientra nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (
6
).
30.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il giudice del rinvio non avrebbe individuato alcuna circostanza specifica tale da indicare che la giudice oggetto dell’istanza di ricusazione non offra alcuna garanzia di indipendenza o che ella sia stata nominata in modo irregolare, ritengo che tale argomento sia inoperante, dal momento che la domanda del giudice del rinvio verte precisamente sulla questione della compatibilità della normativa nazionale che ha disciplinato la nomina della giudice di cui trattasi nel procedimento principale con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
31.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il giudice del rinvio sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, ritengo che anch’esso debba essere respinto. Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene tutti gli elementi necessari, in particolare il tenore delle disposizioni nazionali applicabili nella fattispecie, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni nonché i collegamenti stabiliti da detto giudice tra tali disposizioni e le norme nazionali invocate. Di conseguenza, ritengo che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulle due questioni pregiudiziali.
B.
Sulle questioni pregiudiziali
1.
Sulla prima questione
a)
Oggetto della prima questione
32.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un giudice possa essere considerato un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge qualora sia stato nominato a seguito di un procedimento di nomina avente due caratteristiche: da un lato, la candidatura dell’interessata è stata raccomandata dalla nuova KRS, istituita a seguito della riforma della legge sulla KRS; in secondo luogo, i candidati a tale nomina disponevano di un diritto di agire in giudizio solo dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.
33.
Occorre innanzitutto ricordare che spetterà, in ultima analisi, al giudice del rinvio, alla luce di tutti i principi enucleati dalla pertinente giurisprudenza della Corte e dopo aver proceduto alle valutazioni necessarie a tal fine, stabilire se l’insieme delle condizioni in base alle quali la giudice in questione è stata nominata sia tale da far ritenere che ella sia un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione (
7
). Tuttavia tale circostanza non impedisce alla Corte, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE, di fornire ai giudici nazionali gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano chiarire loro gli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (
8
).
b)
Criteri giurisprudenziali: indipendenza e «giudice precostituito per legge»
34.
Ritengo che, al fine di precisare se, nella controversia di cui al procedimento principale, la giudice interessata soddisfi i requisiti di indipendenza e di precostituzione per legge, sia importante, innanzitutto, descrivere il modo in cui la Corte valuta tale questione, i criteri applicati, il metodo da essa utilizzato nonché il modo in cui, fino ad oggi, la sua giurisprudenza ha affrontato gli aspetti relativi alla composizione della KRS e all’assenza di un mezzo di ricorso per i candidati non selezionati. A tal proposito occorre prendere in considerazione anche la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») (
9
).
35.
In primo luogo rilevo che, secondo la giurisprudenza costante sia della Corte che della Corte EDU, il diritto a un giudice costituito per legge comprende anche il processo di nomina dei giudici (
10
). Per quanto riguarda il criterio per valutare gli effetti di un’irregolarità nella nomina sul rispetto della garanzia del giudice costituito per legge, non è sufficiente individuare un’irregolarità qualsiasi. È necessario considerarne la natura e il grado di gravità. La Corte ha infatti riconosciuto che un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario interessato comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, suscitando così un dubbio legittimo nei cittadini quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (
11
).
36.
In base a tale criterio, l’irregolarità deve riguardare le norme che disciplinano la procedura di nomina ed essere di natura e gravità tali da comportare un rischio reale di arbitrarietà da parte delle autorità pubbliche – in particolare dell’esecutivo – tale da minare la fiducia dei cittadini nell’indipendenza e nell’imparzialità della magistratura.
37.
A tal proposito, e come osservato nel precedente paragrafo 35, la Corte insiste sulla necessità di accertare se l’integrità del risultato del processo di nomina sia stata messa a rischio, suscitando in tal modo un dubbio legittimo nella mente dei cittadini quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati. Tale approccio suggerisce, a mio avviso, che la gravità dell’irregolarità della procedura di nomina non può essere valutata unicamente su un piano oggettivo e astratto. Occorre anche considerare il punto di vista dei soggetti dell’ordinamento per stabilire se detta irregolarità sia tale da erodere la loro fiducia nell’indipendenza e nell’imparzialità del giudice in questione. Inoltre, come emerge dalla sentenza W.Ż., relativa all’indipendenza degli organi giurisdizionali nella Repubblica di Polonia, la Corte procede in due fasi: innanzitutto, essa verifica se sia stata violata una norma fondamentale, e poi se tale violazione abbia compromesso l’integrità della nomina del giudice, creando un rischio reale di ingerenza da parte dell’esecutivo (
12
).
38.
In secondo luogo, la garanzia di un «giudice precostituito per legge» è strettamente legata al requisito dell’indipendenza (
13
). È vero che, da un punto di vista strettamente logico, il requisito di un giudice precostituito per legge precede l’esame della sua indipendenza (
14
). Tuttavia, sebbene non si tratti di garanzie identiche nell’architettura di un processo equo, esse sono, nella sostanza e nello scopo, strettamente collegate. Come ha osservato la Corte EDU nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, tali garanzie mirano entrambe a preservare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri, assicurando la fiducia pubblica nel potere giudiziario (
15
). Tale interazione tra l’indipendenza di un organo giurisdizionale e il requisito che esso sia stato «costituito per legge» si riflette nella giurisprudenza della Corte e si traduce, in pratica, nel fatto che la constatazione dell’inosservanza del «giudice precostituito per legge» può portare anche a riconoscere la violazione del principio dell’indipendenza di detto organo giurisdizionale (
16
).
39.
Ritengo che tale osservazione sia importante in quanto fa luce, in terzo luogo, sul metodo seguito dalla Corte per valutare se un giudice sia costituito per legge. Infatti, che si tratti di cause relative all’indipendenza di un organo giurisdizionale o all’esistenza di un giudice precostituito per legge, la Corte richiede che l’esame di tali garanzie non si limiti alle sole norme di nomina dei giudici, ma che esso prenda in considerazione anche un insieme di fattori contestuali relativi alla natura e al funzionamento dell’organo giurisdizionale in questione.
40.
In tal senso, nella causa A.K. e a. gli elementi da considerare per valutare l’indipendenza della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non si limitavano alla procedura di nomina dei membri della KRS, ma si estendevano ad altri elementi peculiari dell’organo in questione, quali la sua competenza (
17
), le condizioni specifiche della sua creazione (
18
), la sua composizione, nonché la sua natura e la sua autonomia all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (
19
).
41.
Analogamente, nella sentenza W.Ż. la Corte menziona, tra «l’insieme delle condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi» (
20
), non solo la nuova composizione della KRS (
21
) ma anche le «circostanze specifiche in cui il giudice di cui trattasi è stato nominato dal presidente della Repubblica [di Polonia] in qualità di giudice presso la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche» (
22
).
42.
Ne consegue che la Corte adotta un approccio del tipo «cumulo di fattori» (
23
): una serie di fattori, presi isolatamente, può essere insufficiente a dimostrare una violazione della garanzia di un «tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge», mentre il loro esame complessivo può far sorgere un dubbio legittimo al riguardo (
24
). Come dimostrato ai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, nelle controversie relative all’indipendenza degli organi giurisdizionali in Polonia, in cui la KRS è coinvolta nella procedura di nomina dei giudici, la Corte prende in considerazione gli elementi relativi alla composizione di tale organo al fine di valutare se vi siano dubbi circa la sua indipendenza, ma – e ciò rappresenta un aspetto centrale – tali elementi non sono sufficienti da soli ad esaurire la questione della regolarità della nomina del giudice o dell’organo giurisdizionale in questione.
43.
In quarto luogo, occorre rilevare che l’intenzione delle autorità nazionali può, se del caso, costituire un fattore aggiuntivo nell’esame globale delle circostanze rilevanti relative al carattere «precostituito per legge» di un organo giurisdizionale. Difatti, nella sentenza A.B., la Corte sottolinea che il legislatore polacco aveva il preciso scopo di impedire qualsiasi controllo giurisdizionale sulle nomine risultanti dalla KRS nella sua nuova composizione, incluse quelle del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (
25
).
44.
Tenuto conto dell’interdipendenza tra il requisito d’indipendenza e quello di «giudice precostituito per legge», come ricordato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, si può ammettere che l’esame delle reali intenzioni delle autorità nazionali nell’elaborazione della normativa disciplinante la procedura di nomina dei giudici possa, a sua volta, essere rilevante per valutare se le condizioni di nomina di un giudice ne abbiano compromesso l’integrità.
c)
Le due caratteristiche contestate nel procedimento principale: la nuova KRS e l’assenza di un ricorso effettivo
45.
Passando ora all’esame della prima questione posta nel procedimento principale, occorre confrontare i principi sopra esposti con la problematica sollevata dal giudice del rinvio, relativa ai due elementi che caratterizzano la nomina della giudice di cui trattasi: da un lato, la composizione e il ruolo della nuova KRS; dall’altro, l’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la delibera della KRS per i candidati non selezionati.
46.
Esaminerò tale questione in due tempi. Innanzitutto, analizzerò se ciascuno di tali due elementi, presi isolatamente, possa portare alla conclusione che un giudice nominato a seguito di una siffatta procedura non costituisca un «giudice precostituito per legge». In seguito, valuterò se la combinazione di questi due elementi porti alla medesima conclusione.
47.
Devo ammettere che la questione in esame è davvero complessa e che la soluzione da proporre alla Corte non è, di primo acchito, così ovvia. La questione è infatti di considerevole importanza. Come hanno sottolineato in udienza il difensore civico, il governo polacco e la Commissione, circa 3000 magistrati in Polonia sono stati nominati su proposta della KRS. Pertanto, riconoscere la possibilità di ricusare un magistrato per il solo fatto del coinvolgimento della KRS nella sua nuova composizione nel procedimento di nomina di quest’ultimo avrebbe l’effetto, in pratica, di estendere tale messa in discussione a tutti i suddetti magistrati, con un impatto di fatto
erga omnes
. Ne deriverebbe un grave rischio per la continuità del servizio pubblico della giustizia, per la certezza del diritto e per la fiducia pubblica nella magistratura.
48.
Si può essere invero tentati di adottare una soluzione di principio per quanto riguarda il ruolo decisivo della KRS, vale a dire che il semplice fatto che la nomina della giudice interessata nella causa di cui al procedimento principale sia stata raccomandata dalla nuova KRS sarebbe sufficiente a viziare la sua qualità di giudice precostituito per legge. È vero che un approccio così netto e radicale offrirebbe
prima facie
una risposta uniforme e chiara.
49.
Tuttavia, la realtà concreta di un sistema giudiziario complesso non può essere ignorata. Il giudice nazionale, operando in tale realtà e in un contesto giuridico esigente, ha bisogno di riferimenti precisi per svolgere il suo compito. Di conseguenza, non è sufficiente rinviare la questione al livello interno senza fornire indicazioni concrete. Per preservare la certezza del diritto e garantire la stabilità del funzionamento del sistema giurisdizionale, è necessario sviluppare una posizione sfumata ma coerente atta a garantire, da un lato, l’effettivo rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità e, dall’altro, il mantenimento della fiducia pubblica nel potere giudiziario.
50.
Come verrà illustrato in prosieguo, desidero esporre le ragioni per le quali, a mio avviso, nessuno dei due elementi indicati al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, considerati separatamente o cumulativamente, può portare automaticamente alla conclusione che la giudice in questione non sia un «giudice precostituito per legge». Ritengo, infatti, che spetti al giudice nazionale procedere di volta in volta ad una valutazione
in concreto
, tenendo conto del contesto giuridico e materiale e di altri elementi relativi alla situazione particolare di ciascuno dei giudici o dei collegi interessati.
1)
Il primo elemento
51.
Per quanto riguarda la rilevanza del fatto che la candidatura della giudice in questione sia stata raccomandata dalla nuova KRS, occorre sottolineare che la Corte ha già rilevato che l’abbreviazione dell’attuale mandato di alcuni membri della KRS (
26
), unita al fatto che i quindici membri togati di tale organo, precedentemente eletti tra i loro pari, siano stati designati da un ramo del potere legislativo, ha fatto sì che 23 dei 25 membri della KRS, nella sua nuova composizione, siano nominati dai poteri esecutivo e legislativo o siano membri di detti poteri, il tutto in un contesto in cui molte cariche di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sarebbero presto diventate vacanti (
27
).
52.
Tenuto conto dell’articolo 179 della Costituzione, che conferisce alla KRS un ruolo decisivo nella procedura di nomina dei giudici ordinari, la Corte ha considerato che le circostanze relative alla composizione della nuova KRS potessero suscitare dubbi legittimi relativamente alla sua indipendenza (
28
), il che non può non costituire un elemento essenziale nell’esame della legittimità della nomina del giudice in questione.
53.
A tal proposito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], relativa all’esecuzione di mandati d’arresto in Polonia ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
29
), mi sembra particolarmente rilevante.
54.
In tale sentenza, la Corte esamina la questione se l’esistenza di violazioni sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente sia in grado di giustificare il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata. La Corte riconosce che la circostanza che un organo, come la KRS, coinvolto nel processo di designazione dei giudici, sia composto, in maniera preponderante, da membri scelti dal potere legislativo non può, di per sé sola, indurre a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo (
30
). Essa favorisce quindi un approccio globale, sottolineando che la situazione può essere diversa quando questa medesima circostanza, combinata ad altri elementi rilevanti e alle condizioni in cui simili scelte sono state effettuate, induca a generare siffatti dubbi (
31
).
55.
A mio avviso, sebbene le considerazioni della Corte in tale causa si collochino nel contesto dell’esecuzione di mandati d’arresto, esse possono essere applicate per analogia nel caso di specie in quanto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si chiede, in sostanza, se i principi derivanti dalla giurisprudenza relativa alle garanzie di indipendenza e imparzialità ai sensi dell’articolo 47 della Carta si estendano anche alla garanzia di un «giudice precostituito per legge» nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
56.
Sono quindi del parere che, nel contesto della presente causa, il semplice intervento di un organo quale la KRS nel procedimento di nomina della giudice in questione non sia di per sé sufficiente a suscitare dubbi quanto all’indipendenza dei giudici così nominati.
2)
Il secondo elemento
57.
Per quanto riguarda l’assenza di un ricorso effettivo per i candidati non selezionati nel procedimento di nomina, occorre procedere in due fasi. In primo luogo, occorre stabilire se il mezzo di ricorso previsto dall’articolo 44 della legge sulla KRS possa essere definito «effettivo», nonostante l’intervento della KRS nella procedura di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. In secondo luogo, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, si tratta di stabilire se tale assenza di ricorso sia di per sé sufficiente per concludere che la giudice in questione non sia un «giudice precostituito per legge».
58.
Per quanto riguarda la prima questione, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, la Corte ha dichiarato che il collegio giudicante composto da tre giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, da cui è scaturita la domanda di pronuncia pregiudiziale, non presentava le caratteristiche di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. La Corte ha infatti dichiarato che il collegio non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE per essere qualificato come una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (
32
). Per pervenire a tale conclusione, la Corte ha tenuto conto di tutti gli elementi sistemici e materiali relativi alla nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dei giudici che componevano l’organo remittente (
33
). Tale sentenza è stata seguita da una serie di ordinanze, emesse con le stesse motivazioni, che hanno dichiarato irricevibili varie domande di pronuncia pregiudiziale provenienti da collegi della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche composti, in tutto o in parte, da giudici nominati nelle medesime circostanze (
34
).
59.
Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa AW „T” (
35
), la constatazione che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non è un «giudice precostituito per legge» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, è pienamente trasponibile al caso di specie. È infatti irrilevante che tale constatazione sia stata effettuata nell’ambito della valutazione della questione se il collegio giudicante di tale sezione, che ha sottoposto alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale, fosse una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, poiché la portata dell’indipendenza richiesta a tal fine coincide con quella del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
60.
Come confermato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dal governo polacco e dalla Commissione (
36
) in udienza, tutti i giudici membri, all’epoca dei fatti, della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche erano stati nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione. Ne consegue che, fatte salve le valutazioni finali che spettano al giudice del rinvio, nella controversia di cui al procedimento principale il ricorso proponibile dinanzi a tale sezione non può essere considerato effettivo, in quanto sarebbe presentato dinanzi a un organo giurisdizionale i cui membri (
37
) non soddisferebbero i requisiti propri di un giudice precostituito per legge.
61.
Tuttavia, non mi sembra possibile concludere che l’assenza di un ricorso effettivo dinanzi al suddetto organo giurisdizionale sia di per sé sufficiente a inficiare la legittimità della nomina. Infatti, l’esistenza di un mezzo di ricorso giurisdizionale svolge solo un ruolo accessorio rispetto all’indipendenza intrinseca della KRS, posto che il suo scopo è quello di consentire di contestare detta indipendenza. Sarebbe pertanto illogico ritenere che l’inesistenza di un mezzo di ricorso avente ad oggetto la procedura di nomina stessa (vale a dire, il secondo elemento preso in considerazione dal giudice del rinvio) sia di per sé sufficiente ad escludere la giudice interessata, quando persino la sola contestazione dell’indipendenza della KRS (primo elemento rilevato dal giudice del rinvio) non è di per sé decisiva per incidere sulla legittimità della nomina.
3)
L’effetto cumulativo dei due elementi
62.
Occorre ora esaminare se la combinazione di tali due elementi sia sufficiente a privare la giudice interessata di cui al procedimento principale della qualità di «giudice precostituito per legge». Ritengo che non sia così per una serie di ragioni legate alla giurisprudenza citata nonché alle specificità della presente causa.
63.
In primo luogo, come ho illustrato nei paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, nelle cause riguardanti le riforme del sistema giudiziario polacco, e più precisamente la questione se i giudici o gli organi giurisdizionali (come la Sezione disciplinare o la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) soddisfino i requisiti di indipendenza e imparzialità e costituiscano un «giudice precostituito per legge», la Corte non si limita a esaminare i soli elementi relativi alla procedura di nomina dei giudici. Essa fa riferimento anche ad «altri elementi contestuali pertinenti che possono a loro volta concorrere a suscitare dubbi sull’indipendenza della KRS e sul suo ruolo in processi di nomina come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nonché, di conseguenza, sull’indipendenza dei giudici designati al termine di tale processo» (
38
), o al contesto giuridico‑materiale in cui si collocava la composizione della nuova KRS, contesto caratterizzato in particolare dall’imminenza di una serie di cariche vacanti in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) (
39
).
64.
Applicata alla presente causa, tale linea giurisprudenziale implica che, anche se considerati congiuntamente, i due elementi addotti dal giudice del rinvio devono essere valutati alla luce di altre circostanze di fatto e di diritto. A titolo esemplificativo, può trattarsi di esaminare in che misura il candidato infine selezionato fosse titolare, alla luce di criteri oggettivi (
40
), di qualifiche superiori a quelle di altri candidati scartati. Può anche trattarsi di verificare l’esistenza di pressioni politiche o valutare la condotta pubblica del magistrato nominato, che potrebbero rivelare un’indebita influenza esterna (
41
). Alla luce di tutti questi elementi, occorre quindi stabilire se, da un lato, sia stata violata una norma fondamentale e, dall’altro, se tale violazione abbia compromesso l’integrità della nomina della giudice in questione, creando un rischio reale di ingerenza dell’esecutivo.
65.
Tornando alla causa principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta a titolo esemplificativo che, il 21 settembre 2018, il collegio del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha espresso parere favorevole alla candidatura della giudice S.C. e che, il 24 settembre 2018, anche l’assemblea dei rappresentanti dei magistrati dei Tribunali distrettuali del Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha espresso parere favorevole nei suoi confronti. In definitiva, spetterà al giudice del rinvio valutare in che misura un tale elemento contestuale debba essere preso in considerazione.
66.
In secondo luogo, è vero che nella causa A.B. la Corte ha dichiarato che, «[s]e il giudice del rinvio dovesse concludere che la KRS non offre garanzie di indipendenza sufficienti, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale a disposizione dei candidati non selezionati, quand’anche limitato (…), risulterebbe necessaria per contribuire a preservare il processo di nomina dei giudici interessati da influenze dirette o indirette». Ciò consentirebbe di «evitare, in definitiva, che possano sorgere dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza dei giudici designati al termine di tale processo» (
42
). Occorre dedurne, come sostiene il giudice del rinvio, che la combinazione dei due elementi da esso rilevati porti necessariamente alla conclusione che la giudice interessata non è un «giudice precostituito per legge»? Ritengo che non sia così.
67.
Infatti, innanzitutto, nella stessa sentenza A.B., la Corte ricontestualizza tale conclusione nella sua giurisprudenza complessiva. Essa sottolinea così che le modifiche legislative che hanno comportato il non luogo a provvedere nelle controversie pendenti (avviate al fine di contestare le delibere della KRS in base al diritto allora applicabile) e che hanno soppresso ogni possibilità di ricorso giurisdizionale di questo tipo per il futuro devono essere considerate alla luce di tutti gli elementi contestuali citati nella sentenza (
43
).
68.
Inoltre la Corte sottolinea l’importanza della facoltà, per i candidati non selezionati, di contestare le delibere della stessa, quando l’insieme dei fattori rilevanti relativi al processo di nomina (
44
) sia tale da suscitare, nei cittadini, dubbi sistemici quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in tale contesto (
45
). Il riferimento all’insorgere di un dubbio «sistemico» evidenzia la necessità di valutare se occorra constatare un contesto complessivo da cui risulti che la fiducia pubblica sia scossa.
69.
Infine, nella causa A.B., come rilevato nel paragrafo 43 delle presenti conclusioni, la Corte evidenzia la dimensione intenzionale della scelta del legislatore polacco di modificare la normativa applicabile alle delibere della KRS relative alle nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema). Essa valuta che tali modifiche «sono tali da suggerire che il potere legislativo polacco (…) ha agito con il preciso scopo di impedire qualsiasi possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale sulle nomine intervenute sulla base di dette delibere della KRS» (
46
).
70.
Tale volontà costituisce un elemento contestuale decisivo che distingue in particolare il caso della nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), come nella causa A.B., da quello di una nomina a un organo giurisdizionale ordinario, come nel caso di specie. Infatti, a differenza della nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), esaminata nella causa A.B., in cui l’articolo 44 della legge sulla KRS aveva soppresso il mezzo di ricorso, questo non è stato formalmente escluso nella controversia di cui procedimento principale. Tale distinzione può essere significativa per quanto riguarda l’intenzione del legislatore, che non ha espressamente escluso, in linea di principio, qualsiasi possibilità di contestazione. Infatti, come si evince da quanto elaborato ai paragrafi da 58 a 60 delle presenti conclusioni, il rimedio giurisdizionale è stato apparentemente mantenuto, ma in pratica si rivela privo di effettività.
71.
Tale constatazione mi porta, in terzo luogo, a esaminare un’altra problematica: la valutazione dell’intenzione del legislatore nazionale, in materia di nomina dei giudici – tanto del Sąd Najwyższy (Corte suprema) quanto di altri organi giurisdizionali – evidenzia anche la possibilità di distinguere, in pratica, tra tali due categorie di nomine. A tal proposito osservo che la Commissione ha sostenuto, nelle sue osservazioni e in udienza, che il ruolo costituzionale e l’influenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) giustificano un approccio particolare, in quanto in tale ambito il rischio di ingerenze da parte dei poteri legislativo ed esecutivo è maggiore.
72.
Ricordo tuttavia che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non opera alcuna distinzione tra gli organi giurisdizionali supremi e gli organi giurisdizionali ordinari. I requisiti fondamentali di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge si applicano uniformemente a tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri, a prescindere dal grado di competenza o dal rango gerarchico dell’organo giurisdizionale interessato (
47
).
73.
Tuttavia, senza stabilire alcuna differenza in merito alla portata della garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a seconda dello status gerarchico del giudice interessato, la presa in considerazione di un eventuale carattere intenzionale nella riforma legislativa può evidenziare divergenze, a seconda che si tratti di cariche di giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) o di giudici ordinari. Si potrebbe infatti pensare che la volontà di influenzare la composizione di un organo giurisdizionale sia più facilmente identificabile a livello delle giurisdizioni supreme, che si trovano ad affrontare questioni delicate e possono dover pronunciarsi su controversie istituzionali o, in senso lato, politiche, mentre i giudici di merito, pur essendo fondamentali per la giustizia quotidiana, sono meno esposti a questo tipo di preoccupazioni (
48
).
74.
Alla luce di tutte queste considerazioni occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice soddisfi il requisito di «giudice precostituito per legge», l’autorità giudiziaria competente deve tenere conto non solo del fatto che la candidatura di tale giudice sia stata raccomandata dalla nuova KRS, a seguito della sua riforma, e del fatto che i partecipanti al procedimento di nomina disponessero di un diritto di ricorso esclusivamente dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, ma anche di qualsiasi altra circostanza rilevante riguardante la nomina di tale persona che possa incidere sull’indipendenza e sull’imparzialità dell’organo giurisdizionale interessato.
2.
Sulla seconda questione
a)
Oggetto della seconda questione
75.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio solleva, in sostanza, due aspetti relativi alla procedura di controllo della legittimità della nomina a giudice della persona interessata nel procedimento principale. Da un lato, il primo aspetto di tale questione, che comprende la prima, la terza e la quarta sotto‑questione, verte sulla necessità e sulla possibilità di disapplicare il diritto nazionale che attribuisce alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla regolarità di tale nomina, ivi incluse le sentenze della Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che limitano una tale verifica.
76.
Dall’altro lato, la seconda parte, corrispondente alla seconda sotto‑questione, mira a stabilire se il giudice del rinvio possa escludere detta persona basandosi, per analogia, sulle disposizioni nazionali relative alla ricusazione
ipso iure
di un giudice incapace di esercitare la funzione giudicante.
b)
Sulla prima parte relativa all’obbligo di disapplicare talune disposizioni nazionali nonché le sentenze della Corte costituzionale contrarie al diritto dell’Unione
1)
Breve rassegna della giurisprudenza
77.
Dalla giurisprudenza emerge chiaramente che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti dell’ordinamento in forza di detto diritto (
49
).
78.
Affinché tale tutela sia garantita ogni Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» nel senso definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva tra cui, in particolare, quello dell’indipendenza (
50
).
79.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (
51
).
80.
Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte ha ammesso che una sentenza emessa nell’ambito di tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito (
52
).
81.
Il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE deve dunque eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, eventualmente disapplicando la norma nazionale che gli impone di conformarsi alle decisioni di tale organo giurisdizionale superiore (
53
).
82.
Dalla giurisprudenza emerge che tale soluzione si applica anche quando un giudice ordinario è vincolato, ai sensi di una norma procedurale nazionale, da una decisione di una Corte costituzionale nazionale che esso ritenga contraria al diritto dell’Unione (
54
).
2)
Sulla riorganizzazione delle competenze giurisdizionali
83.
Nella sua sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (
55
), la Corte ha dichiarato che «il fatto che il legislatore nazionale abbia riorganizzato le competenze giurisdizionali in vigore e abbia attribuito a un solo e unico organo nazionale la competenza a verificare il rispetto di taluni requisiti essenziali derivanti dal diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, benché la necessità di una siffatta verifica possa, a seconda delle circostanze, porsi dinanzi a ogni organo giurisdizionale nazionale, è, unitamente all’introduzione dei summenzionati divieti e illeciti disciplinari, tale da contribuire a indebolire ulteriormente l’effettività del controllo del rispetto di tale diritto fondamentale, che il diritto dell’Unione affida, invece, a tutti gli organi giurisdizionali nazionali» (
56
).
84.
Nella controversia di cui al procedimento principale, le disposizioni nazionali che attribuiscono alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche la competenza esclusiva a verificare la regolarità della nomina dell’interessata alla funzione di giudice, al contempo prescrivendo di soprassedere all’esame delle contestazioni relative a tale nomina (
57
), hanno l’effetto di privare i giudici ordinari della possibilità di stabilire se un altro organo giurisdizionale costituisca un giudice precostituito per legge. Orbene, garantire l’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – e in particolare verificare se tale organo giurisdizionale sia stato correttamente costituito – è il fulcro del diritto a un processo equo. Come ho già rilevato nelle mie conclusioni nella causa AW „T” (
58
), gli organi giurisdizionali nazionali devono poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice abbia potuto comportare una violazione dei requisiti derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, e, in particolare, di quelli relativi all’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, nei casi in cui il rispetto di tali requisiti potrebbe suscitare dubbi (
59
).
85.
Alla luce di quanto precede, spetta al giudice del rinvio disapplicare le disposizioni interne che gli impediscono di esaminare la regolarità della nomina del giudice interessato, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione.
3)
Sull’impatto delle sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)
86.
La terza e la quarta sotto-questione mirano a stabilire se, al fine di preservare la piena efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, occorra ignorare: a) la sentenza con cui il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) vieta la ricusazione di un giudice nominato in maniera irregolare, che non soddisfi i criteri di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge; e b) la sentenza del medesimo organo giurisdizionale che impedisce l’esecuzione di un’ordinanza della Corte che prescrive provvedimenti provvisori volti a sospendere le disposizioni nazionali che ostano all’esame, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, del rispetto del requisito del giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
87.
Come precisato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la terza sotto-questione si riferisce alla sentenza del 2 giugno 2020, P 13/19, resa dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), nella quale questo dichiara che l’articolo 49, paragrafo 1, del codice di procedura civile è incompatibile con l’articolo 179 della Costituzione, in quanto consente l’istanza di ricusazione di un giudice sulla base di circostanze che dimostrano l’irregolarità della sua nomina da parte del presidente della Repubblica, su proposta della KRS.
88.
Come rilevato nell’ambito della questione precedente, tale sentenza costituisce di fatto un ostacolo al controllo della validità dei procedimenti di nomina dei giudici alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Di conseguenza, e al fine di garantire il primato nonché l’efficacia diretta di tali disposizioni, il giudice del rinvio deve poter valutare autonomamente la validità della nomina del giudice interessato. Esso deve quindi discostarsi da una sentenza del giudice costituzionale che gli impedisca di esaminare un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sull’irregolarità della sua nomina, una volta che tale irregolarità contrasta con il requisito di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
89.
La quarta sotto-questione si riferisce alla sentenza del 14 luglio 2021, P 7/20, con la quale il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è incompatibile con varie disposizioni della Costituzione (articoli 2 e 7, articolo 8, paragrafo 1, articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della Costituzione), in quanto, a suo avviso, la Corte, adottando provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alle competenze degli organi giurisdizionali polacchi nonché ai procedimenti dinanzi a tali organi, impone alla Polonia obblighi
ultra vires
; sentenza che, entro tali limiti, non sarebbe soggetta ai principi del primato e dell’applicabilità diretta (articolo 91, paragrafi da 1 a 3, della Costituzione) (
60
).
90.
In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) contesta la competenza della Corte a disporre provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in particolare in materia di preservazione dell’indipendenza dei giudici polacchi. Orbene, tali provvedimenti provvisori, quali la sospensione della competenza della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle cause disciplinari, erano volti precisamente a garantire la piena efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
91.
Negando la competenza della Corte ad adottare provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) impedisce, in maniera radicale, il controllo di legittimità sulle nomine dei giudici nazionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Orbene, tenuto conto della giurisprudenza citata nei paragrafi da 78 a 82 delle presenti conclusioni, ritengo che spetti al giudice del rinvio adottare tutte le misure necessarie per garantire la piena efficacia pratica del diritto dell’Unione, il che implica discostarsi dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) che osta all’esecuzione delle ordinanze della Corte relative ai provvedimenti provvisori. In caso contrario, gli organi giurisdizionali nazionali si troverebbero nell’impossibilità di verificare se i requisiti dell’Unione in materia di indipendenza e imparzialità, nonché del giudice precostituito per legge, siano debitamente soddisfatti.
c)
Sulla seconda parte relativa alla possibilità di ricusare un giudice la cui nomina è irregolare
92.
Con la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali misure possano essere adottate per garantire la piena efficacia del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, al fine di evitare che il collegio giudicante possa essere considerato non conforme a tali condizioni per il solo fatto che uno dei suoi membri è stato nominato in modo irregolare.
93.
Il giudice del rinvio ritiene, qualora la magistrata interessata nel procedimento principale non possa essere considerata appartenente a un «tribunale precostituito per legge», di doverne trarre le conseguenze, in particolare dichiarando la magistrata interessata incapace di esercitare la funzione giudicante, sebbene gli articoli 48 e 49 del codice di procedura civile non prevedano un siffatto motivo di ricusazione. La questione sollevata consiste quindi nel determinare se tali disposizioni, relative al
judex inhabilis
, possano essere interpretate in modo tale da consentire, per analogia, l’esclusione di un giudice la cui nomina sia avvenuta al termine di un procedimento che non soddisfa i requisiti fondamentali di indipendenza e imparzialità.
94.
Occorre ricordare che l’assistenza che la Corte può fornire attraverso una pronuncia pregiudiziale è strettamente limitata alle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione, e non del diritto nazionale. Non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale né, a fortiori, pronunciarsi sulle diverse correnti interpretative del diritto nazionale che emergono a livello interno. In particolare, non spetta alla Corte indicare, fra le interpretazioni contrastanti delle norme processuali nazionali, quale sia quella corretta, né a quale precisa norma o rimedio giuridico disponibile ai sensi del diritto nazionale il giudice del rinvio debba ricorrere al fine di garantire il rispetto del diritto dell’Unione (
61
). In altri termini, mentre ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte ha competenza esclusiva a interpretare il diritto dell’Unione, i giudici nazionali hanno competenza esclusiva a interpretare il diritto nazionale (
62
).
95.
Di conseguenza, ritengo che non spetti alla Corte, in via pregiudiziale, interpretare il diritto nazionale, vale a dire gli articoli 48 e 49 del codice di procedura civile, e indicare al giudice del rinvio come essi debbano essere interpretati e applicati nel contesto della controversia di cui al procedimento principale (
63
).
96.
Resta tuttavia il fatto che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione riguardante l’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione (
64
). Infatti, tale obbligo di risultato è la naturale conseguenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio deve essere competente a valutare se un collegio giudicante o un altro giudice sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e a disapplicare disposizioni nazionali, comprese quelle di rango costituzionale, o prassi che gli impediscano di esercitare in modo effettivo tale competenza. Infatti, in assenza di un obbligo di risultato per il giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, il contenuto di tali disposizioni sarebbe svuotato di contenuti.
97.
Pertanto, per rispondere alla seconda questione, e fatta salva l’interpretazione specifica delle disposizioni nazionali applicabili, il diritto nazionale deve essere interpretato e applicato alla luce dell’obbligo di risultato incombente allo Stato membro. A mio avviso, tale obbligo implica la predisposizione di un mezzo di ricorso effettivo che consenta di escludere
ipso iure
un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità propri di un organo giurisdizionale precostituito per legge. Spetta tuttavia al giudice nazionale competente stabilire le modalità concrete di attuazione di tale obbligo, nel rispetto del contesto normativo nazionale e dei principi derivanti dal diritto dell’Unione.
V.
Conclusione
98.
Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Sąd Rejonowy Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań‑[OSCURATO:PERSONA] presso Poznań, Polonia):
1)
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice soddisfi il requisito di «giudice precostituito per legge», l’autorità giudiziaria competente deve tener conto non solo del fatto che la candidatura di tale giudice sia stata raccomandata dalla nuova KRS, a seguito della sua riforma, e del fatto che i partecipanti al procedimento di nomina non disponessero di un diritto di ricorso effettivo, ma anche di qualsiasi altra circostanza rilevante riguardante la nomina di tale persona che possa incidere sull’indipendenza e sull’imparzialità dell’organo giurisdizionale interessato.
2)
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni nazionali, compresa l’interpretazione fornita dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), che ostano all’esame di un’istanza di ricusazione di un giudice per manifesta irregolarità del procedimento relativo alla sua nomina; dall’altro, esso impone a tale giudice di adottare tutte le misure necessarie per garantire la piena efficacia del diritto fondamentale dei soggetti dell’ordinamento a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, il che include la possibilità di escludere
ipso iure
un giudice che non soddisfi tali requisiti, conferendo al contempo al giudice nazionale competente il compito di determinare le modalità concrete di attuazione di tale obbligo.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (
GU 2011, L 48, pag. 1
).
(
3
) Prima di rinunciarvi in udienza, anche il governo polacco aveva fatto valere, nelle sue osservazioni, l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
4
) V. sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (
C‑487/19
; in prosieguo: la sentenza W.Ż.,
EU:C:2021:798
, punto
75
), e del 15 ottobre 2024, KUBERA (
C‑144/23
,
EU:C:2024:881
, punto
31
).
(
5
) Sebbene il giudice del rinvio richiami, nelle sue due questioni, anche l’articolo 2 e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, ritengo che la risposta della Corte possa riferirsi unicamente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta [v., sul potere della Corte di riformulare le questioni ad essa sottoposte,
inter alia
, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia) (
C‑205/21
,
EU:C:2023:49
, punto
77
), in cui la Corte ha riformulato la terza questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio].
(
6
) V., per analogia, sentenza W.Ż. (punto 76 nonché giurisprudenza citata).
(
7
) V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (
da C‑748/19 a C‑754/19
,
EU:C:2021:931
, punto
74
).
(
8
) V. sentenza W.Ż. (punto 133).
(
9
) Infatti la Corte ha ripetutamente rilevato che, laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (
GU 2007, C 303, pag. 17
), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU. La Corte deve pertanto sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU [v. sentenze W.Ż. (punto 123), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑132/20
,
EU:C:2022:235
, punto
116
)].
(
10
) V. sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX-II
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2020:232
, punti
74
e
75
), nonché sentenza della Corte EDU del 1
o
dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda», §§ 227 e 234).
(
11
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 75) e W.Ż. (punto 130).
(
12
) Sentenza W.Ż. (punto 161 e susseguente conclusione). V., a tal proposito, Filipek, P., «[OSCURATO:PERSONA] and their Rectification under [OSCURATO:PERSONA]», Bobek, M., Bodnar, A., von Bogdandy, A. e Sonnevend, P. (a cura di),
Transition 2.0
:
Re‑establishing [OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Baden‑Baden, 2023, pagg. 436 e 437.
(
13
) A tale proposito, la Corte EDU ha in particolare sottolineato che, sebbene il diritto a un «tribunale costituito per legge», garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha comunque legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e «imparzialità», ai sensi di detta disposizione. In tal senso, la corte summenzionata ha dichiarato in particolare che, sebbene le disposizioni istituzionali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU perseguano ciascuna uno scopo preciso che le rende garanzie specifiche di un equo processo, esse hanno in comune il fatto di tendere al rispetto di quei principi fondamentali che sono il primato del diritto e la separazione dei poteri, precisando a tal riguardo che alla base di ciascuna di questi principi si trova l’esigenza di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare al cittadino e l’indipendenza di tale potere nei confronti degli altri poteri [v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (§§ 231 e 233), e W.Ż. (punto 124)].
(
14
) Filipek, P.,
op. cit
., pag. 437.
(
15
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (§§ 231 e 233). Tale posizione si riflette anche nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale «occorre (…) sottolineare i legami inscindibili che, ai sensi stessi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esistono, ai fini del diritto fondamentale a un equo processo, ai sensi di tale disposizione, fra le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice precostituito per legge» [sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (
C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2022:100
, punto
55
)].
(
16
) V. sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑132/20
,
EU:C:2022:235
, punto
117
); v., anche, sentenze della Corte EDU del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, § 284); dell’8 novembre 2021, Dolińska‑Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819, § 357), nonché del 3 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD000146920, § 353).
(
17
) Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
; in prosieguo: la sentenza A.K.,
EU:C:2019:982
, punto
147
).
(
18
) Sentenza A.K. (punto 148).
(
19
) Sentenza A.K. (punti 150 e 151).
(
20
) Sentenza W.Ż. (punto 131).
(
21
) Sentenza W.Ż. (punti 146, 149 e 150).
(
22
) Sentenza W.Ż. (punto 151). V., inoltre, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Mantenimento in servizio di un giudice) (
C‑718/21
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa,
EU:C:2023:1015
, punti da
65
a
76
), in cui la Corte trae gli spunti di riflessione, «congiuntamente, dall’insieme degli elementi sia sistemici che circostanziali (…) che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dei tre giudici che costituiscono l’organo remittente nella presente causa» (punto 77).
(
23
) A tal proposito, Filipek rileva che tale funzione cumulativa differisce nel contesto del «test di [OSCURATO:PERSONA]», poiché la Corte EDU procede all’applicazione dei «criteri cumulativi» [violazione manifesta del diritto interno, violazione delle norme fondamentali disciplinanti la procedura di nomina dei giudici, controllo esercitato dagli organi giurisdizionali nazionali (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, §§ da 243 a 252)], «il che significa che essi sono esaminati nell’ordine indicato e che devono essere soddisfatti congiuntamente» (
op. cit
., pag. 439).
(
24
) Come rilevato dalla Corte, «sebbene l’uno o l’altro elemento in tal modo messo in evidenza [dal] giudice possa non essere censurabile di per sé e rientrare, in tal caso, nella competenza degli Stati membri e nelle scelte da essi effettuate, la loro combinazione, insieme alle circostanze in cui tali scelte sono state compiute, può invece indurre a dubitare dell’indipendenza di un organo chiamato a partecipare al procedimento di nomina di giudici, e ciò quand’anche, considerando detti elementi separatamente, una conclusione del genere non si imponga» (v. sentenza A.K., punto 142).
(
25
) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) (
C‑824/18
; in prosieguo: la sentenza A.B.,
EU:C:2021:153
, punto
138
).
(
26
) Sebbene l’articolo 187, paragrafo 3, della Costituzione preveda una durata di quattro anni.
(
27
) V. sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (
C‑791/19
,
EU:C:2021:596
, punti
104
e
105
), e W.Ż. (punti 146 e 150). V. anche, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte EDU, sentenza del 3 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD 000146920, § 321).
(
28
) V. sentenza W.Ż. (punto 150).
(
29
)
GU 2002, L 190, pag. 1
.
(
30
) Occorre inoltre rilevare che, nella sua giurisprudenza relativa all’indipendenza del potere giudiziario in Polonia, la Corte ha già ammesso che «la circostanza che un organo, quale un consiglio nazionale della magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici sia, in maniera preponderante, composto da membri scelti dal potere legislativo non può, di per sé sola, indurre a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo (…). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte (…) risulta altresì che la situazione può essere diversa qualora tale medesima circostanza, combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui tali scelte sono state effettuate, inducano a generare siffatti dubbi» [v.,
inter alia
, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (
C‑791/19
,
EU:C:2021:596
, punto
103
)].
(
31
) [OSCURATO:PERSONA] (punti 75 e 87).
(
32
) [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (punti 77 e 78).
(
33
) In particolare, le nomine dei tre giudici in questione erano state effettuate sulla base delle proposte contenute nella delibera n. 331/2018 della KRS che, nella sua nuova composizione risultante dall’attuazione della legge sulla KRS, non offriva sufficienti garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo. Peraltro, la Corte ha rilevato l’assenza di un ricorso effettivo contro tale delibera, e ha constatato che le nomine dei suddetti giudici da parte del presidente della Repubblica di Polonia erano avvenute nonostante la forza esecutiva di tale delibera fosse stata sospesa dall’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).
(
34
) V. al riguardo, ordinanze del 9 aprile 2024, T. (Programmi audiovisivi per bambini) (
C‑22/22
,
EU:C:2024:313
); del 15 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑390/23
,
EU:C:2024:419
); del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco) (
C‑720/21
,
EU:C:2024:489
); del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco II) (
C‑43/22
,
EU:C:2024:459
), e del 21 giugno 2024, Kancelaria B. (
C‑810/23
,
EU:C:2024:543
).
(
35
)
C‑225/22
,
EU:C:2025:270
.
(
36
) Occorre notare che la Commissione ha anche rilevato, in udienza, che attualmente quattordici dei diciotto membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sono stati nominati nelle stesse circostanze descritte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa.
(
37
) Dal principio enunciato al punto 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 35 delle presenti conclusioni) si evince che la presenza di un solo giudice, nominato in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche nelle stesse circostanze analizzate nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, è sufficiente a privare detta sezione della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
(
38
) Sentenza A.B. (punti da 132 a 135 e 163).
(
39
) Sentenza W.Ż. (punto 150).
(
40
) A tal proposito, la Corte EDU sottolinea «l’importanza fondamentale di un processo rigoroso di nomina dei giudici ordinari, al fine di garantire che i candidati più qualificati – sia in termini di competenze professionali che di integrità morale – siano nominati a tali incarichi». Né è irrilevante che la Corte EDU operi una distinzione in base al livello gerarchico di ciascun giudice: «È evidente che quanto più in alto si collochi l’organo giurisdizionale nella gerarchia giudiziaria, tanto più rigorosi debbano essere i criteri di selezione applicabili». (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, § 222).
(
41
) V. inoltre, al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 88 e 89).
(
42
) Sentenza A.B. (punto 136).
(
43
) Sentenza A.B. (punti da 128 a 136 e 156). V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Collins nelle cause riunite G. e a. (Nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia) (
C‑181/21 e C‑269/21
,
EU:C:2022:990
, paragrafi
74
e seguenti).
(
44
) La Corte fa riferimento alla presenza di «disposizioni che vadano ad annientare l’effettività dei ricorsi giurisdizionali di questo tipo fino ad allora esistenti, singolarmente quando l’adozione di dette disposizioni, considerata unitamente ad altri elementi pertinenti che caratterizzano un siffatto processo di nomina in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, appare tale da poter suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo» (sentenza A.B., punto 156).
(
45
) Sentenza A.B. (punto 156).
(
46
) Sentenza A.B. (punto 138).
(
47
) Come ha rilevato l’avvocato generale Collins nelle sue conclusioni nella causa G. e a. (Nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia) (
C‑181/21 e C‑269/21
,
EU:C:2022:990
), la tesi secondo cui il livello di tutela giurisdizionale potrebbe variare in funzione del rango di un organo giurisdizionale all’interno del sistema giudiziario in cui si inserisce è, in linea di principio, erronea (paragrafo 46).
(
48
) A tal proposito occorre sottolineare che nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (
C‑791/19
,
EU:C:2021:596
), relativa alla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), e nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, relativa alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del medesimo organo giurisdizionale, uno degli elementi di cui la Corte ha tenuto conto è che detti organi erano stati creati dal legislatore
ex nihilo
mentre, come ha rilevato il difensore civico all’udienza della presente causa, i nuovi giudici ordinari siedono negli stessi collegi giudicanti dei giudici nominati prima del 2018.
Occorre inoltre rilevare che nella sua sentenza del 23 novembre 2023, Wałęsa v. Polonia (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921), la Corte EDU ha individuato i problemi sistemici all’origine delle violazioni dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU nella Repubblica di Polonia, sottolineando che gli effetti della mancanza di indipendenza della nuova KRS variano a seconda del tipo di organo giurisdizionale interessato e della sua posizione nell’organizzazione giudiziaria: «Il problema principale risiede nella procedura difettosa di nomina dei giudici in cui interviene [la KRS], quale stabilita dalla legge di modifica del 2017, che pregiudica intrinsecamente e continuativamente l’indipendenza dei giudici così nominati. Sebbene, come affermato dal [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nella delibera delle sue Sezioni riunite del 23 gennaio 2020, la mancanza di indipendenza della [KRS] riformata comporti, in linea generale, irregolarità che compromettono l’indipendenza e l’imparzialità di un organo giurisdizionale, gli effetti che ne derivano variano a seconda del tipo di giurisdizione interessata e della sua posizione all’interno del potere giudiziario. Secondo [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], le conseguenze più nefaste di tali irregolarità si producono per le nomine [al Sąd Najwyższy (Corte suprema)], in quanto il rispetto di un requisito "rigoroso" di indipendenza di tale organo giurisdizionale dalle autorità politiche costituisce una condizione essenziale per il suo corretto funzionamento in conformità con la Costituzione e per l’effettivo esercizio delle sue prerogative, le quali rivestono un’importanza fondamentale in uno Stato democratico fondato sullo Stato di diritto (...). La Corte condivide tale analisi». (§ 324) (testo originale della sentenza in lingua inglese; traduzione libera in lingua italiana).
(
49
) V. sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (
C‑619/18
,
EU:C:2019:531
, punto
47
), nonché del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19
,
EU:C:2021:1034
, punto
217
).
(
50
) Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (
C‑430/21
,
EU:C:2022:99
, punto
40
).
(
51
) Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (
C‑430/21
,
EU:C:2022:99
, punto
53
). V., anche, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (
C‑615/20 e C‑671/20
,
EU:C:2023:562
, punto
64
).
(
52
) V., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti/Munari (
52/76
,
EU:C:1977:16
, punto
26
), nonché dell’11 dicembre 2018, Weiss e a. (
C‑493/17
,
EU:C:2018:1000
, punto
19
).
(
53
) V., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov (
C‑173/09
,
EU:C:2010:581
, punti
30
e
31
).
(
54
) V., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (
C‑416/10
,
EU:C:2013:8
, punto
71
).
(
55
)
C‑204/21
,
EU:C:2023:442
.
(
56
) Sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (
C‑204/21
,
EU:C:2023:442
, punto
286
).
(
57
) Vale a dire l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema.
(
58
)
C‑225/22
,
EU:C:2025:270
.
(
59
) V., in particolare, sentenza A.K. (punti 152 e 153). V., inoltre, sentenze A.B.; del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (
da C‑748/19 a C‑754/19
,
EU:C:2021:931
), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (
C‑204/21
,
EU:C:2023:442
, punti
130
e
131
nonché giurisprudenza citata).
(
60
) In particolare, in tale sentenza il giudice costituzionale ha esaminato la questione giuridica, sollevata dalla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), relativa alla compatibilità con la Costituzione dei provvedimenti provvisori imposti alla Polonia dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (
C‑791/19 R
,
EU:C:2020:277
), che sospendeva l’applicazione delle disposizioni legislative che conferiscono alla Sezione disciplinare la competenza nelle cause disciplinari relative ai giudici.
(
61
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Ministerstwo Sprawiedliwości (
C‑55/20
,
EU:C:2021:500
, paragrafo
131
). A tal proposito vorrei ricordare che il procedimento
ex articolo
267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [v. sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] Łowicz (Regime disciplinare concernente i magistrati) (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
44
)].
(
62
) V. sentenze del 17 giugno 1999, Piaggio (
C‑295/97
,
EU:C:1999:313
, punto
29
), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (
C‑416/10
,
EU:C:2013:8
, punto
58
).
(
63
) A tal proposito, nell’udienza dinanzi alla Corte il difensore civico e la Commissione hanno fatto riferimento a una nuova disposizione nella legge sui tribunali di primo grado che, a partire dal 2022, consente di valutare l’imparzialità e l’indipendenza di un tribunale da parte di un collegio di cinque giudici che possono anche valutare le circostanze relative alla nomina di un giudice.
(
64
) Sentenza W.Ż. (punto 159).