CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 24582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18 734 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 282 / 0 6 / 2 2 depositata in data 11 / 0 1 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: notificacartella –legalerappresntante di societàcessata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA], ex legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava la cartella di pagamento notificataleper iva 2015; - i l giudice di primo grado annullava l'atto impugnato poiché al momento dell'invio della notifica la contribuente aveva perso da tempo la propria carica di amministratrice legale rappresentante dellasocietà; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia oggetto di ricorso di fr onte a questa Corte la CTR ha accolto l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria ritenendoapplicabile al presente caso l’art. 28 del d. Lgs. n. 175 del2014; - propone ricorso la contribuente con atto affidato ha un solo motivo;resiste con controricor so l' A mministrazione finanziaria ; Consideratoche: -la sola censura dedotta si incentra sulla invalidità della notifica dell'atto impugnato, poiché diretto alla contribuente che era stata legale rappresentante, mentre invece la notificazione avrebbe dovuto essere fatta al liquidatore della società che aveva provveduto alla sua cancellazione; -il motivo è fondato; -in applicazione dell’art. 28 della L. n. 175 del 2014, (che in questo caso vienein rilievo, stante la cancellazione della societ à avvenuta in data 19 gennaio2016, come è incontroverso) risultano salve, entro cinque anni dallacancellazione dal registro imprese, le notifiche di atti impositivi alla società cancellata quando eseguite in persona del suo ultimo legale rappresentante, non potendosi all’evidenza sostenere che l’amministrazione possa scegliersi differenti legali rappresentanti, magarinon più in carica da molti anni prima della cancellazione ; - ne deriva che la notificazione in parola, azionata in capo al la contribuente,e non liquidatore ultimo legale rappresentante che aveva procedutoalla cancellazione della società , andava dichiarata illegittima; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - come chiarito anche dal Giudice della Leggi (sent. n. 142 del 2020), punto 3.8 della decisione surrichiam ata “tale disposizione, anche a fronte dell’estinzione della società di capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza24 aprile 2015, n. 6743), consente la stabilizzazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, potendo, infatti, quest’ultima effettuarele attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamenteall’originario debitore. Tale interpr etazione trova conferma nella formulazione dello stesso art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, nel quale il termine quinquennale è stato individuato – si legge ancoranella citata relazione governativa – «avuto riguardo ai termini di cuiagli artico li 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 che disciplinano, rispettivamente, i termini per l’accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione II.DD. o IVA» Così chiarita la ratio della norma censurata, la scelta del Governo non è estraneaagli obiettivi di razionalizzazione dell’azione amministrativa in materiadi attuazione e accertamento dei tributi perseguiti dalla delega e,anzi, si pone in linea di continuità e complementarità rispetto a tali obiettivi.Tale scelta, infa tti, consentendo all’amministrazione finanziaria dicompiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l’estinzione dellasocietà, agevola la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive del contribuente”; pertanto, nei confro nti di società cancellata da registro imprese in data 19 gennaio 2016 la notifica de qua andava eseguita nei confronti dell’ultimo legale rappresentante primadella cessazione della stessa, vale a dire il liquidatore risultante dallavisura CCIAA, sig. Fra ncesco Corvino ; - pertanto, nel ritenere legittimamente perfezionata nei confronti della società estinta la notifica dell’atto impugnato, ancorché eseguita nei confronti della ricorrente, sprovvista di ogni potere di rappresentanza dellasocietà cessata, l a CTR ha commesso errore di diritto; - conclusivamente, il ricorso va quindi accolto e la controversia, non risultandonecessari accertamenti ulteriori in fatto (né mai essendo stata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 in atti dedotta quale fonte di responsabilità la qualifica di socia della contribuente) può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originariodel contribuente; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricor