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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 37732/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. peri, proposti da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 25 maggio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Salerno (all'esito di giudizio abbreviato), ha rideterminato in mitius la pena inflitta al medesimo imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di rapina, lesioni personali aggravate, furto aggravato e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un solo motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in relazione al d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché dell'art. 124 cod. proc. pen., assumendo che sarebbe stata irrogata una pena illegale in ragione dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen. (di due mesi di reclusione) per il reato di furto aggravato (di cui al capo 4 della rubrica) rispetto al quale - a fronte della novella posta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.

Igs. 150 cit. - la querela era tardiva (perché presentata oltre i termini previsti dall'art. 124 cod. pen.); tanto più che, con l'atto di appello, si era chiesta la riqualificazione del fatto come furto non aggravato e la declaratoria di non doversi procede per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Invero: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la pena può definirsi illegale solo quando non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 — 01; Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 — 01; Sez.

U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez.

U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).

Nel caso in esame non è stata prospettata l'applicazione di una pena illegale, bensì la mancata rilevazione del difetto di querela per uno dei reati per cui è stata avanzata richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., segnatamente per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, in ragione del mutato regime di procedibilità per esso (a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.

Igs. n. 150/2022, che tuttavia era già vigente (segnatamente dal 30 dicembre 2022) allorché è stata proposta la richiesta di concordato sulla rideterminazione della pena con contestuale rinuncia a tutti i rimanenti motivi di appello (cfr. verbali del 20 gennaio e del 24 gennaio 2023; cfr. Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018 - dep. 2019, Conti, Rv. 276036 - 01); e, in ogni caso, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata perché il ricorrente non potrebbe giovarsi del nuovo regime della procedibilità per la dirimente considerazione che vi è costituzione di parte civile (cfr. in relazione a quanto a suo tempo disposto dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, con argomentazioni che valgono anche in relazione alla recente novella, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 — 01).

2. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. peri, proposti da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 25 maggio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Salerno (all'esito di giudizio abbreviato), ha rideterminato in mitius la pena inflitta al medesimo imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di rapina, lesioni personali aggravate, furto aggravato e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un solo motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in relazione al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché dell'art. 124 cod. proc. pen., assumendo che sarebbe stata irrogata una pena illegale in ragione dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen. (di due mesi di reclusione) per il reato di furto aggravato (di cui al capo 4 della rubrica) rispetto al quale - a fronte della novella posta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 150 cit. - la querela era tardiva (perché presentata oltre i termini previsti dall'art. 124 cod. pen.); tanto più che, con l'atto di appello, si era chiesta la riqualificazione del fatto come furto non aggravato e la declaratoria di non doversi procede per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la pena può definirsi illegale solo quando non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 — 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 — 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). Nel caso in esame non è stata prospettata l'applicazione di una pena illegale, bensì la mancata rilevazione del difetto di querela per uno dei reati per cui è stata avanzata richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., segnatamente per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, in ragione del mutato regime di procedibilità per esso (a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. n. 150/2022, che tuttavia era già vigente (segnatamente dal 30 dicembre 2022) allorché è stata proposta la richiesta di concordato sulla rideterminazione della pena con contestuale rinuncia a tutti i rimanenti motivi di appello (cfr. verbali del 20 gennaio e del 24 gennaio 2023; cfr. Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018 - dep. 2019, Conti, Rv. 276036 - 01); e, in ogni caso, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata perché il ricorrente non potrebbe giovarsi del nuovo regime della procedibilità per la dirimente considerazione che vi è costituzione di parte civile (cfr. in relazione a quanto a suo tempo disposto dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, con argomentazioni che valgono anche in relazione alla recente novella, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 — 01). 2. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Decreto Cassazione n. 37732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris