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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43819/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'or-dinan7a de l [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, in relazione a titolo (relativo al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente) la cui esecuzione era originariamente in corso in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., successivamente revocato per l'avvenuta reiterazione di condotte trasgressive della stessa indole.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce travisamento probatorio, contestando le circostanze di fatto poste a base della rilevata protrazione di attività criminose, costategli il diniego delle invocate misure alternative.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa.

Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché esso in realtà sollecita un'inammissibile rilettura in fatto dell'ordinanza impugnata, i cui apprezzamenti - sorretti da puntuali richiami alle fonti investigative, dalle quali desumere la persistente attività di spaccio di stupefacenti, svolta dal condannato all'interno della sua abitazione - appaiono congruamente motivati e, come tali, risultano palesemente insindacabili in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o C nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'or-dinan7a de l [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, in relazione a titolo (relativo al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente) la cui esecuzione era originariamente in corso in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., successivamente revocato per l'avvenuta reiterazione di condotte trasgressive della stessa indole. Nell'unico motivo il ricorrente deduce travisamento probatorio, contestando le circostanze di fatto poste a base della rilevata protrazione di attività criminose, costategli il diniego delle invocate misure alternative. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa. Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché esso in realtà sollecita un'inammissibile rilettura in fatto dell'ordinanza impugnata, i cui apprezzamenti - sorretti da puntuali richiami alle fonti investigative, dalle quali desumere la persistente attività di spaccio di stupefacenti, svolta dal condannato all'interno della sua abitazione - appaiono congruamente motivati e, come tali, risultano palesemente insindacabili in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] o C nt