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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 02148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela con revoca delle statuizioni civili;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 4 aprile 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- terina alla pena di euro seicento di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la sopravvenuta mancanza della con- dizione di procedibilità ex art. 336 e 346 cod. proc. pen., per intervenuta remissione di querela.

3. Il 29 settembre 2020, dinanzi alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Lodi, è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], remissione di querela, implicitamente accettata dall'im- putato (vedi ricorso).

Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen. 4.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590 è estinto per remissione di querela.

Vanno altresì revocate le statuizioni civili.

Le spese vanno poste a carico del querelato, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen..

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Revoca le statuizioni civili a carico dell'imputata.

Spese del procedimento a carico della querelata.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E osito Don la Ferranti [OSCURATO:PERSONA] 9 G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela con revoca delle statuizioni civili;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 4 aprile 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- terina alla pena di euro seicento di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la sopravvenuta mancanza della con- dizione di procedibilità ex art. 336 e 346 cod. proc. pen., per intervenuta remissione di querela. 3. Il 29 settembre 2020, dinanzi alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Lodi, è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], remissione di querela, implicitamente accettata dall'im- putato (vedi ricorso). Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590 è estinto per remissione di querela. Vanno altresì revocate le statuizioni civili. Le spese vanno poste a carico del querelato, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili a carico dell'imputata. Spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E osito Don la Ferranti [OSCURATO:PERSONA] 9 G
Sentenza Cassazione n. 02148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris