CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 24467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Th - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6933/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica della cartella di pagamento; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura per contraddittoria motivazione circa la dichiarazione di cui al comma 538, lett. a) [1. n. 228/2012] in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione dell'art. 1, comma 540,1. n. 228/2012 in relazione all'art. 360 n 3. c.p.c.; I gradi di merito hanno adottato analoga motivazione sul punto riproposto all'esame di questa suprema Corte, donde il motivo è inammissibile per violazione del principio della c.d. "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma quinto, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. IV, n. 20994/2019); il motivo è altresì inammissibile per aver conchiuso in sé due censure di cui all'art.360 c.p.c., segnatamente quella sub n. 5 e quella sub n. 3. Infatti, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, Ric. 2020 n. 24467 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020); in ogni caso, il motivo è inammissibile, ove sollecita una revisione del merito (cfr. p. 13 del ricorso), estranea al perimetro della giurisdizione di questa suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. III, n. 20405/2016); che, pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degkricorrente miiir dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se