CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38723/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/3/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 18 aprile 2023 dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Rovigo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. All'imputato era stato contestato di aver reso, in data 18 marzo 2019, dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, in particolare attestando un reddito di riferimento, un patrimonio mobiliare e una composizione del nucleo familiare difformi dal vero. La Corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dalla difesa, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Ha osservato che l'art. 1, comma 318, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, pur avendo disposto l'abrogazione, tra gli altri, dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, ne ha differito l'efficacia alla data del 1° gennaio 2024. Pertanto, al momento della pronuncia di primo grado, la fattispecie incriminatrice era pienamente in vigore. La Corte ha inoltre evidenziato come il legislatore sia successivamente intervenuto con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, il cui art. 13, comma 3, ha stabilito espressamente che per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019. Tale intervento, secondo i giudici d'appello, costituisce una deroga legittima al principio di retroattività della lex mitior, sorretta dalla ragionevole giustificazione di assicurare continuità alla tutela penale dell'erogazione del beneficio fino alla sua definitiva soppressione, in coerenza con l'introduzione di analoghe fattispecie penali à presidio delle nuove misure di sostegno (art. 8, D.L. n. 48/2023). A sostegno di tale interpretazione, la Corte d'appello ha richiamato un orientamento giurisprudenziale di legittimità definito "costante e oramai già pienamente consolidato". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 2 del cod. pen. Il ricorrente sostiene che la deroga al principio di retroattività della legge più favorevole, per essere legittima, deve trovare una "ragionevole giustificazione" al momento dell'entrata in vigore della norma abrogatrice (L. n. 197/2022), ossia al 1° gennaio 2023. A quella data, secondo la difesa, nessuna giustificazione era ravvisabile, in quanto la legge si limitava a prevedere una futura abrogazione. L'intervento successivo del d.l. n. 48/2023 non potrebbe sanare retroattivamente tale vizio originario. Pertanto, in assenza di una valida ragione giustificativa per il differimento, l'effetto abrogativo avrebbe dovuto prodursi immediatamente, determinando una abolitio criminis e una conseguente soluzione di continuità normativa che impedirebbe l'applicazione della norma di "salvataggio" contenuta nel dl. n. 48/2023. Si chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. E' opportuno richiamare sinteticamente gli interventi normativi succedutisi in materia. L'art. 1, comma 318, I. n. 197/2022, entrato in vigore in data 1/1/2023, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del D. L. n. 4/2019, contenente le disposizioni di carattere penale che sanzionavano chi avesse indebitamente conseguito il cd. reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il 4/5/2023 è stato emanato il decreto legge n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif., dalla I. 3/7/2023 n. 85, che, all'art. 13, comma 3, prevede che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».2. In relazione all'incidenza di tale successione di norme sulle condotte riconducibili alla previsione del predetto art. 7 sono intervenute le Sezioni Unite, affermando che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d. I. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 10 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (...) ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01, in motivazione). 2.1 L'art. 13, comma 3, sopra citato, quindi, ha saldato il quadro normativo, escludendo esplicitamente che l'abrogazione differita potesse avere effetti retroattivi favorevoli per i fatti commessi durante il periodo di vigenza del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una chiara scelta legislativa volta a disciplinare in via transitoria gli effetti della successione normativa, derogando al principio generale della retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, comma 2, c.p.. 2.2 In proposito è stato, in maniera del tutto condivisibile, precisato che "pur in difetto di una formale qualificazione in tal senso, alla disposizione di cui all'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, può riconoscersi la natura sostanziale di disposizione transitoria, per assolvere essa propriamente a quelle esigenze di concreta opportunità insorgenti a causa della entrata in vigore di una nuova legge nella contestuale pendenza di rapporti, compresi nella materia da essa regolata, i quali siano stati costituiti sotto l'impero di una legge precedente, e debbano ancora svolgere, in tutto o in parte, il loro contenuto..., legge temporanea che, come tale, è sottratta al generale regime della successione di legge di cui all'art. 2 cod.pen. per espressa previsione del comma 5 del citato articolo" (Sez. 3, n. 28877 del 5/7/2024, D'Aniello). 2.3 Questa Corte ha anche chiarito che la deroga in esame all'art. 2 c.p., "non risultando in contrasto con i principi ricavabili dall'art. 3 Cost. ed essendo altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011), non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una giustificazione del tutto ragionevole. E, invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1/1/2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 D.L. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche" ( Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286413-01). 3. Tali principi risultano applicati nel provvedimento impugnato per cui il motivo si risolve nella sterile reiterazione di una tesi giuridica già motivatamente disattesa dal giudice di merito e palesemente contrastante con il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s