CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 33256/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35257/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4642/2018 depositata il 25/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4642/2018 depositata il 25/10/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 3596/2017 con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 44 L.F., nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. , dell’atto di scissione della compagine poi fallita, con il quale era stata costituita [OSCURATO:SOCIETA]., e delle assegnazioni patrimoniali ivi contenute, nonché, ai sensi dell’art. 45 L.F., l’inefficacia sia dell’iscrizione nel Registro delle Imprese di Viterbo, intervenuta in data 15/12/2016, del medesimo atto di scissione, sia della sua trascrizione, intervenuta in pari data, presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui la scissione si era perfezionata ed era venuta ad esistenza, a norma dell’art. 2506 quater c.c., soltanto dal momento dell’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese. Né rilevava che il progetto di scissione e la delibera che lo aveva approvato fossero stati iscritti precedentemente (l’uno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), costituendo il progetto di scissione il presupposto logico-giuridico della scissione ed il primo passo della relativa procedura, e non l’ultimo. La Corte d’Appello ha, inoltre, osservato che non si poteva neppure prendere in considerazione la data di costituzione con atto notarile di [OSCURATO:SOCIETA]. (6.12.2016), dal momento che la data rilevante ex art. 44 L.F. era sempre quella dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione. Infine, il giudice d’appello, sul rilievo che la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva inflitto aS.[OSCURATO:SOCIETA]. la condanna ex art. 96 , comma 3°, c.p.c. non era stata attinta da alcuna critica specifica, ha rigettato il motivo d’appello svolto nei confronti di tale statuizione, e ritenendo che anche il gravame (in cui l’appellante aveva pervicacemente insistito su tesi già esaminate e disattese in primo grado) rivelasse una non meno grave colpa e palese abuso del diritto di impugnativa, ha, a sua volta, condannato l’odierna ricorrente, ex art. 96, comma 3° , c.p.c., al pagamento della somma di € 4.033,00. Avverso la predetta sentenza la SILC ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2504 quater c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto predicabile alla scissione societaria della [OSCURATO:SOCIETA] l’azione di inefficacia e l’azione revocatoria senza considerare la natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell’operazione negoziale in corso. Ad avviso della ricorrente, la scissione determina una riorganizzazione della struttura societaria senza operare l’estinzione dell’ente o un effettivo trasferimento di cespiti immobiliari, che vengono allocati in modo differente all’interno delle diverse strutture sociali. Infine, la ricorrente si duole che entrambi i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto ammissibili l’azione d’inefficacia e/o revocatoria della scissione societaria, non considerando la disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c 2. Il motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che, premesso che nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione dedotta dal ricorrente nel motivo, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18018/2024) quello secondo cui , “ i n tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di aver preventivamente sottoposto ai giudici di merito la questione della natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell’operazione di scissione (tesi che, peraltro, è già confutata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. Cass. n. 5874/2012; Cass. n. 31313/2018, Cass. n. 2152/2021). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 2503 e 2504 quater c.c.. La ricorrente espone che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto l’irrilevanza del momento d i pubblicazione del progetto di scissione, anteriore al fallimento, non potendo non attribuirsi rilievo all’azione cautelativa di natura invalidante prevista dall’art. 2503 c.c. a favore dei creditori anteriori al progetto di scissione. 4. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non si è minimamente confrontata con la motivazione del giudice d’appello, che ha correttamente evidenziato che, a norma dell’art.2506 quater c.p.c., la scissione si perfeziona ed ha quindi “effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie”. Si tratta di pubblicità avente la natura c.d. costitutiva, con la conseguenza che finché l’atto conclusivo di scissione non sia stato iscritto in tutti gli Uffici del Registro delle imprese in cui sono iscritte le beneficiarie, la scissione non può avere effetto né nei confronti delle parti, né nei confronti dei terzi, o come correttamente affermato dal giudice d’appello, “la scissione ancora non c’è” (vedi sul punto anche Cass. n. 6675/2025). L’effetto della scissione può, a norma dell’art. 2506 quater, comma 1,c.c., essere retrodatato solo limitatamente agli effetti di cui all’art. 2501 ter,n. 5) e 6),c.c. (in tema di partecipazione agli utili e imputazione a bilancio). Il progetto di scissione – la cui pubblicazione antecedente al fallimento è stata invocata dalla ricorrente - è, invece, solo il primo passo della complessa procedura di scissione, assolutamente inidoneo a far sorgere qualsiasi diritto in capo alla società (c.d. beneficiaria) che, secondo il progetto, sarà costituita all’esito della scissione. Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che l’atto (conclusivo) di scissione, e di correlata costituzione d i [OSCURATO:SOCIETA]. (società beneficiaria), è stato iscritto nel registro delle imprese in data 15.12.2016 (coincidente con la data di trascrizione presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] delle assegnazioni patrimoniali conseguenti alla scissione), ovvero in data pacificamente successiva alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (c.d. società scissa), pubblicata in data 6.12.2016, con conseguente, evidente, sua inefficacia ex art. 44 L.F.. Tale dato incontrovertibile è stato ignorato sia nel giudizio d’appello che nel presente grado di legittimità dalla parte ricorrente, che si è limitata a svolgere difese, oltre che manifestamente infondate, estranee al thema decidendum, costituito d a ll ’ inopponibilità della scissione al fallimento, in quanto iscritta in epoca successiva alla sua declaratoria. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Tenuto conto che la ricorrente, anche nel presente giudizio, ha agito in giudizio con colpa grave, svolgendo difese temerarie e continuando ad ignorare – la sentenza impugnata ha utilizzato la corretta espressione della “sua indifferenza alle ragioni illustrate dal Tribunale a fondamento del verdetto” - che il thema decidendum verteva sull ’ inopponibilità della scissione al fallimento, la stessa deve essere condannata, ex art. 96 comma 3° e 4°,c.p.c. al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite), nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna la ricorrente, ex art. 96 , co mmi 3 e 4 , cod. proc. civ., al pagamento di € 3.000,00 a favore della curatela controricorrente nonché della somma di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a