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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32330/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 28/9/2013 al 23/12/2013, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La Corte territoriale, nel respingere la domanda, ha riconosciuto una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente (ricovero di una imbarcazione adoperata per il contrabbando in un'area di pertinenza della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." riconducibile al richiedente; contenuto di dialoghi intercettati; frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel traffico illecito di tabacchi, coimputati nel medesimo procedimento).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale deduce violazione dell'art. 314 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali che regolano la materia, pervenendo ad una illogica ed illegittima rivalutazione del materiale probatorio in atti attraverso un iter motivazionale che ripete l'esperienza del giudice della cognizione.

Non ha dato conto del concorsuale apporto dell'istante alla instaurazione e al mantenimento dello stato detentivo, limitandosi ad affermare che l'avere consentito a [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel procedimento, di ricoverare una imbarcazione in un'area di sua pertinenza costituisse una condotta gravemente imprudente.

L'operazione logica che il giudice è chiamato a svolgere nel giudizio di riparazione è ben diversa da quella propria del giudice della cognizione ed incontra il limite invalicabile di non potere ritenere accertati fatti esclusi e ritenuti non provati nel giudizio di merito.

La sentenza assolutoria, pur avendo preso atto della consapevolezza da parte del ricorrente dell'attività illecita a cui era dedito [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che Ciccimarra avesse offerto un contributo penalmente rilevante nella consumazione del reato consentendo il ricovero dell'imbarcazione nell'area di sua pertinenza.

Tale accertamento non poteva essere superato dal giudice della riparazione, il quale non poteva desumere la macroscopica imprudenza da circostanze a cui il giudice della cognizione non aveva attribuito alcuna rilevanza.

La semplice amicizia o frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali non è vietata dall'ordinamento e non può suscitare allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA] conosceva dall'infanzia il [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva fatto la cortesia di concedere l'uso di un terreno di sua proprietà senza conoscere la destinazione dell'imbarcazione al contrabbando.

Anche le preoccupazioni manifestate dal richiedente nelle conversazioni intercettate per le sorti dell'amico non sono elementi idonei a costituire ragione di intervento dell'Autorità.

Ai fini del giudizio da compiersi in materia di equa riparazione, le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti possono costituire ragione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo solo nella ricorrenza di determinate condizioni, precisamente enucleate dalla Corte di legittimità in numerose pronunce [ex multis Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agentel.

La Corte di appello non ha spiegato da quali elementi abbia tratto la consapevolezza dell'agire illecito altrui in capo al richiedente. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna contezza dell'uso illecito dell'imbarcazione: tale aspetto, peraltro, è stato palesemente escluso dal Tribunale in sede di assoluzione.

I giudici della riparazione, inoltre, si sono astenuti dal confrontarsi in modo preciso con il contenuto della sentenza assolutoria, incorrendo evidentemente in errore.

Deve escludersi che il ricorrente abbia creato un'apparenza di reato con il suo comportamento e che abbia in qualche modo dato adito a rilievi di sorta.

Già nell'interrogatorio di garanzia, dimostrando disponibilità a chiarire la propria posizione, il ricorrente si era protestato estraneo alla vicenda, producendo documentazione e fotografie atte a dimostrare il suo rapporto esclusivamente amicale con [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna spiegazione è contenuta nella ordinanza impugnata idonea a giustificare il collegamento causale tra le condotte serbate dal ricorrente e la misura adottata a suo carico. 3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento gravato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, del tutto rispettoso dei principi stabiliti in questa sede in materia.

2. L'ordinanza ha posto a fondamento del diniego dell'indennizzo le frequentazioni ambigue intrattenute dall'odierno ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e specifici comportamenti che lasciavano ragionevolmente intendere il suo coinvolgimento nell'attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri a cui erano dediti gli originari coimputati del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, si legge nel provvedimento, aveva accertato che presso l'area industriale di proprietà della società di Ciccimarra, era stata depositata un'imbarcazione con scafo blu e sovrastruttura di colore bianco.

Dopo il trasferimento del natante dall'area di proprietà di Ciccimarra in altra località, era stata avviata un'attività di captazione ambientale dei dialoghi registrati al suo interno, che confermò l'allestimento del mezzo per il trasporto di un notevole quantitativo di tabacchi lavorati esteri.

Dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze di interesse erano risultati molteplici dialoghi, nei quali, attraverso l'impiego di un linguaggio criptico, emergeva l'interesse dell'odierno ricorrente nei confronti delle varie operazioni programmate per il trasporto dei tabacchi [cfr. pag. 5 e 6 della ordinanza impugnata:«.., nel corso di un dialogo captato il 20 dicembre 2012, CICCIMARA chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se fosse andato a "prendere il pesce", ottenendo da quest'ultimo la risposta che si sarebbe recato il giorno successivo.

Secondo l'assunto accusatorio, il "pesce" menzionato nella conversazione intercorsa tra i due uomini alludeva ai tt.11.ee. e all'operazione programmata per il trasporto, che effettivamente avveniva il giorno successivo, come comprovato dal successivo sequestro del natante.

Il giorno successivo, il CICCIMARRA, dialogando con [OSCURATO:PERSONA]Errico, aveva chiesto notizie del [OSCURATO:PERSONA], affermando che era andato a "festeggiare dall'altra parte", espressione che alludeva alla sua piena consapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulle coste montenegrine, ossia dall'altro lato del mare Adriatico.

Nel corso della stessa giornata, il CICCIMARRA veniva informato dal D'Errico dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza e, il giorno dopo, si informava presso lo stesso D'Errico delle sorti del [OSCURATO:PERSONA] ("il pupo non si è fatto sentire proprio?"), lasciando intendere di essere a conoscenza del fatto che lo stesso potesse essere coinvolto nella operazione di polizia appena trascorsa»; «... il 28 febbraio 2012, all'interno dell'autovettura in uso a CICCIMARRA era stata registrata una conversazione tra il predetto e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due interlocutori avevano fatto alcuni espliciti riferimenti all'attività di contrabbando di tt.II.ee ., all'operazione svoltasi in Montenegro, nonché all'utilizzo di determinate tipologie di natanti e al ruolo assunto nell'operazione da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] tino.

Da ultimo, veniva attribuita rilevanza ad un'intercettazione telefonica relativa ad una conversazione avuta con l'App. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale CICCIMARRA aveva richiesto informazioni sul luogo in cui era custodita l'imbarcazione sequestrata in occasione dell'operazione del 20 dicembre»].

3. Secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi «ingiusta», in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto" (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606) La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la condizione ostativa in discorso deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (come, ad esempio, l'autoincolpazione), che siano causalmente collegati alla detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, Garcia, Rv. 263197).

Costituisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute.

Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti" (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039, che richiama Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957).

In sostanza, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013 sopra citata).

Il giudice della riparazione, dunque, è tenuto, indipendentemente dal risultato assolutorio raggiunto nel giudizio di cognizione, a considerare, con valutazione da esperirsi "ex ante", se le condotte del richiedente siano state idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria secondo criteri di ragionevolezza (cfr. Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479).

Da quanto precede discende che è consentito nell'ambito della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice, atteso che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque <concorso> a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" non apparendo dubitabile che, "pur escludendo che le dette condotte possano di per sé rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi" (cfr. Sez. 4, sentenza n. 1921 del 20/12/2013, dep. il 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486).

4. Ciò premesso, con argomentare immune da aporie logiche e contraddizioni, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi richiamati, ha conferito rilievo specifico alla condotta serbata dal ricorrente nella fase delle indagini preliminari, allorché emergeva che egli avesse offerto ricovero all'imbarcazione adoperata per il trasporto dei tabacchi di contrabbando e si fosse interessato delle sorti della vicenda della importazione illecita.Tali circostanze, emergenti dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, puntualmente richiamate in motivazione, non sono state escluse dai giudici della cognizione, sebbene poi, nel valutare il peso probatorio di esse, si sia escluso che potessero fondare una pronuncia di condanna per i reati contestati a carico del ricorrente.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, la Corte di appello non ha rinunciato a confrontarsi con il contenuto della pronuncia assolutoria, le cui risultanze sono richiamate a pag. 6 della ordinanza.

Si è posto in evidenza come gli stessi giudici dell'assoluzione, richiamando il contenuto di taluni dialoghi intercettati, avessero rimarcato che Ciccimarra fosse "ben consapevole che il conoscente [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto ed attivo nel traffico di tt.II.ee.".

Il fatto che i giudici della cognizione abbiano mandato assolto Ciccimarra dai reati allo stesso contestati, ritenendo non raggiunta la prova certa della consapevolezza da parte di questi dell'impiego del natante per il trasporto del TLE, è circostanza non suscettibile di incidere sul giudizio espresso dal giudice della riparazione.

Proprio l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello della cognizione, principio più volte ribadito da questa Corte, consente al giudice della riparazione di valutare al diverso fine dello scrutinio da compiersi in questa sede il medesimo materiale probatorio esaminato nel corso del giudizio di merito e di valorizzare circostanze alle quali il giudice della cognizione non abbia attribuito significato ai fini della pronuncia di responsabilità.

5. Quanto alle frequentazioni ed ai rapporti ambigui intessuti dal richiedente con soggetti coinvolti nel traffico illecito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).

Adeguata motivazione è stata offerta nella ordinanza circa l'idoneità dei comportamenti serbati dal ricorrente a svolgere una efficacia causale sinergica rispetto all'evento detenzione: le frequentazioni, ha spiegato la Corte di appello, sono state accompagnate dalla intercettazioni di dialoghi suscettibili di ingenerare negli inquirenti la convinzione sia pure erronea del coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti di cui si tratta.

Il discorso giustificativo offerto nella ordinanza, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta quindi immune da censure.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la colpa grave ostativa all'indennizzo richiesto per avere il ricorrente serbato condotte gravemente imprudenti.

Tutto ciò, con valutazione ex ante, correttamente rapportata alla situazione esistente all'atto della emissione del titolo, ha determinato l'apparenza di un agire illecito, astrattamente riconducibile alle fattispecie ipotizzate, tale da svolgere, come argomentato congruamente nell'ordinanza, una efficacia causale rispetto all'adozione della misura.

Le critiche difensive, anche rivolte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici in motivazione.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

Si condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 28/9/2013 al 23/12/2013, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La Corte territoriale, nel respingere la domanda, ha riconosciuto una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente (ricovero di una imbarcazione adoperata per il contrabbando in un'area di pertinenza della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." riconducibile al richiedente; contenuto di dialoghi intercettati; frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel traffico illecito di tabacchi, coimputati nel medesimo procedimento). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale deduce violazione dell'art. 314 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali che regolano la materia, pervenendo ad una illogica ed illegittima rivalutazione del materiale probatorio in atti attraverso un iter motivazionale che ripete l'esperienza del giudice della cognizione. Non ha dato conto del concorsuale apporto dell'istante alla instaurazione e al mantenimento dello stato detentivo, limitandosi ad affermare che l'avere consentito a [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel procedimento, di ricoverare una imbarcazione in un'area di sua pertinenza costituisse una condotta gravemente imprudente. L'operazione logica che il giudice è chiamato a svolgere nel giudizio di riparazione è ben diversa da quella propria del giudice della cognizione ed incontra il limite invalicabile di non potere ritenere accertati fatti esclusi e ritenuti non provati nel giudizio di merito. La sentenza assolutoria, pur avendo preso atto della consapevolezza da parte del ricorrente dell'attività illecita a cui era dedito [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che Ciccimarra avesse offerto un contributo penalmente rilevante nella consumazione del reato consentendo il ricovero dell'imbarcazione nell'area di sua pertinenza. Tale accertamento non poteva essere superato dal giudice della riparazione, il quale non poteva desumere la macroscopica imprudenza da circostanze a cui il giudice della cognizione non aveva attribuito alcuna rilevanza. La semplice amicizia o frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali non è vietata dall'ordinamento e non può suscitare allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA] conosceva dall'infanzia il [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva fatto la cortesia di concedere l'uso di un terreno di sua proprietà senza conoscere la destinazione dell'imbarcazione al contrabbando. Anche le preoccupazioni manifestate dal richiedente nelle conversazioni intercettate per le sorti dell'amico non sono elementi idonei a costituire ragione di intervento dell'Autorità. Ai fini del giudizio da compiersi in materia di equa riparazione, le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti possono costituire ragione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo solo nella ricorrenza di determinate condizioni, precisamente enucleate dalla Corte di legittimità in numerose pronunce [ex multis Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agentel. La Corte di appello non ha spiegato da quali elementi abbia tratto la consapevolezza dell'agire illecito altrui in capo al richiedente. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna contezza dell'uso illecito dell'imbarcazione: tale aspetto, peraltro, è stato palesemente escluso dal Tribunale in sede di assoluzione. I giudici della riparazione, inoltre, si sono astenuti dal confrontarsi in modo preciso con il contenuto della sentenza assolutoria, incorrendo evidentemente in errore. Deve escludersi che il ricorrente abbia creato un'apparenza di reato con il suo comportamento e che abbia in qualche modo dato adito a rilievi di sorta. Già nell'interrogatorio di garanzia, dimostrando disponibilità a chiarire la propria posizione, il ricorrente si era protestato estraneo alla vicenda, producendo documentazione e fotografie atte a dimostrare il suo rapporto esclusivamente amicale con [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna spiegazione è contenuta nella ordinanza impugnata idonea a giustificare il collegamento causale tra le condotte serbate dal ricorrente e la misura adottata a suo carico. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento gravato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, del tutto rispettoso dei principi stabiliti in questa sede in materia. 2. L'ordinanza ha posto a fondamento del diniego dell'indennizzo le frequentazioni ambigue intrattenute dall'odierno ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e specifici comportamenti che lasciavano ragionevolmente intendere il suo coinvolgimento nell'attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri a cui erano dediti gli originari coimputati del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, si legge nel provvedimento, aveva accertato che presso l'area industriale di proprietà della società di Ciccimarra, era stata depositata un'imbarcazione con scafo blu e sovrastruttura di colore bianco. Dopo il trasferimento del natante dall'area di proprietà di Ciccimarra in altra località, era stata avviata un'attività di captazione ambientale dei dialoghi registrati al suo interno, che confermò l'allestimento del mezzo per il trasporto di un notevole quantitativo di tabacchi lavorati esteri. Dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze di interesse erano risultati molteplici dialoghi, nei quali, attraverso l'impiego di un linguaggio criptico, emergeva l'interesse dell'odierno ricorrente nei confronti delle varie operazioni programmate per il trasporto dei tabacchi [cfr. pag. 5 e 6 della ordinanza impugnata:«.., nel corso di un dialogo captato il 20 dicembre 2012, CICCIMARA chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se fosse andato a "prendere il pesce", ottenendo da quest'ultimo la risposta che si sarebbe recato il giorno successivo. Secondo l'assunto accusatorio, il "pesce" menzionato nella conversazione intercorsa tra i due uomini alludeva ai tt.11.ee. e all'operazione programmata per il trasporto, che effettivamente avveniva il giorno successivo, come comprovato dal successivo sequestro del natante. Il giorno successivo, il CICCIMARRA, dialogando con [OSCURATO:PERSONA]Errico, aveva chiesto notizie del [OSCURATO:PERSONA], affermando che era andato a "festeggiare dall'altra parte", espressione che alludeva alla sua piena consapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulle coste montenegrine, ossia dall'altro lato del mare Adriatico. Nel corso della stessa giornata, il CICCIMARRA veniva informato dal D'Errico dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza e, il giorno dopo, si informava presso lo stesso D'Errico delle sorti del [OSCURATO:PERSONA] ("il pupo non si è fatto sentire proprio?"), lasciando intendere di essere a conoscenza del fatto che lo stesso potesse essere coinvolto nella operazione di polizia appena trascorsa»; «... il 28 febbraio 2012, all'interno dell'autovettura in uso a CICCIMARRA era stata registrata una conversazione tra il predetto e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due interlocutori avevano fatto alcuni espliciti riferimenti all'attività di contrabbando di tt.II.ee ., all'operazione svoltasi in Montenegro, nonché all'utilizzo di determinate tipologie di natanti e al ruolo assunto nell'operazione da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] tino. Da ultimo, veniva attribuita rilevanza ad un'intercettazione telefonica relativa ad una conversazione avuta con l'App. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale CICCIMARRA aveva richiesto informazioni sul luogo in cui era custodita l'imbarcazione sequestrata in occasione dell'operazione del 20 dicembre»]. 3. Secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi «ingiusta», in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto" (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606) La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la condizione ostativa in discorso deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (come, ad esempio, l'autoincolpazione), che siano causalmente collegati alla detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, Garcia, Rv. 263197). Costituisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti" (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039, che richiama Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). In sostanza, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 sopra citata). Il giudice della riparazione, dunque, è tenuto, indipendentemente dal risultato assolutorio raggiunto nel giudizio di cognizione, a considerare, con valutazione da esperirsi "ex ante", se le condotte del richiedente siano state idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria secondo criteri di ragionevolezza (cfr. Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentito nell'ambito della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice, atteso che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque <concorso> a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" non apparendo dubitabile che, "pur escludendo che le dette condotte possano di per sé rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi" (cfr. Sez. 4, sentenza n. 1921 del 20/12/2013, dep. il 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486). 4. Ciò premesso, con argomentare immune da aporie logiche e contraddizioni, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi richiamati, ha conferito rilievo specifico alla condotta serbata dal ricorrente nella fase delle indagini preliminari, allorché emergeva che egli avesse offerto ricovero all'imbarcazione adoperata per il trasporto dei tabacchi di contrabbando e si fosse interessato delle sorti della vicenda della importazione illecita.Tali circostanze, emergenti dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, puntualmente richiamate in motivazione, non sono state escluse dai giudici della cognizione, sebbene poi, nel valutare il peso probatorio di esse, si sia escluso che potessero fondare una pronuncia di condanna per i reati contestati a carico del ricorrente. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, la Corte di appello non ha rinunciato a confrontarsi con il contenuto della pronuncia assolutoria, le cui risultanze sono richiamate a pag. 6 della ordinanza. Si è posto in evidenza come gli stessi giudici dell'assoluzione, richiamando il contenuto di taluni dialoghi intercettati, avessero rimarcato che Ciccimarra fosse "ben consapevole che il conoscente [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto ed attivo nel traffico di tt.II.ee.". Il fatto che i giudici della cognizione abbiano mandato assolto Ciccimarra dai reati allo stesso contestati, ritenendo non raggiunta la prova certa della consapevolezza da parte di questi dell'impiego del natante per il trasporto del TLE, è circostanza non suscettibile di incidere sul giudizio espresso dal giudice della riparazione. Proprio l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello della cognizione, principio più volte ribadito da questa Corte, consente al giudice della riparazione di valutare al diverso fine dello scrutinio da compiersi in questa sede il medesimo materiale probatorio esaminato nel corso del giudizio di merito e di valorizzare circostanze alle quali il giudice della cognizione non abbia attribuito significato ai fini della pronuncia di responsabilità. 5. Quanto alle frequentazioni ed ai rapporti ambigui intessuti dal richiedente con soggetti coinvolti nel traffico illecito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). Adeguata motivazione è stata offerta nella ordinanza circa l'idoneità dei comportamenti serbati dal ricorrente a svolgere una efficacia causale sinergica rispetto all'evento detenzione: le frequentazioni, ha spiegato la Corte di appello, sono state accompagnate dalla intercettazioni di dialoghi suscettibili di ingenerare negli inquirenti la convinzione sia pure erronea del coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti di cui si tratta. Il discorso giustificativo offerto nella ordinanza, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta quindi immune da censure. La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la colpa grave ostativa all'indennizzo richiesto per avere il ricorrente serbato condotte gravemente imprudenti. Tutto ciò, con valutazione ex ante, correttamente rapportata alla situazione esistente all'atto della emissione del titolo, ha determinato l'apparenza di un agire illecito, astrattamente riconducibile alle fattispecie ipotizzate, tale da svolgere, come argomentato congruamente nell'ordinanza, una efficacia causale rispetto all'adozione della misura. Le critiche difensive, anche rivolte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici in motivazione. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Si condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 32330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris