CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12297/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], UFF. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], PER L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PER L’ABRUZZO E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], CASERTA, [OSCURATO:PERSONA], BOLOGNA, CHIETI, AVELLINO, MODENA, RAVENNA, PARMA, CHIETI, FERRARA, FROSINONE, NAPOLI, in persona dei legali rappresentati pro - tempore , rappresentati e difesi dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: possesso titolo abilitante ex lege all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia –diritto assunzione a tempo indeterminato– risarcimento del danno RGN 22086/2023 Pag. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 2518/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 228/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell’a.s. 1994/95, da considerarsi a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege all ’ insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, ha agito per ottenere l’accertamento del proprio diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2015 nonché ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal 1.9.2015. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello. Il Tribunale aveva deciso la causa come se si trattasse di un ricorso volto ad ottenere l’inserimento nelle GAE da parte di un docente con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, mentre non c’era alcuna domanda in tal senso, tenuto conto che pacificamente al momento del deposito del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. la ricorrente era già stata immessa dal MIUR a pieno titolo “per il triennio 2014/2017” nelle GAE per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.3628/2015 depositata il 21.7.2015, recepita con i provvedimenti di inserimento nella graduatorie della scuola dell’infanzia e primaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La causa verteva, invece, sul diverso profilo della lamentata illegittimità della condotta tenuta dal MIUR, consistente nell’avere escluso RGN 22086/2023 Pag. la docente dal piano straordinario per l ’ a.s. 2015/2016 siccome non inserita nelle GAE alla data del 17.7.2015. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta illegittima tenuta dal MIUR avesse integrato un inadempimento contrattuale foriero di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., in quanto sussisteva il diritto dell’attuale appellante all’assunzione ex lege, ed era appunto la legge n. 107/2015 che tale diritto riconosceva, ponendo correlativamente in capo al MIUR l’obbligo di assumere a tempo indeterminato chi ne avesse i requisiti. 2. Avverso detta pronunzia il Ministero dell’Istruzione propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo. 3. La parte intimata ha solo depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale. 4. Con provvedimento del 27 novembre 2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza delle censure. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, opponendosi alla proposta, hanno presentato istanza di decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. 6. La resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata ex art. 380 - bis cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA] giacché nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso e, a maggior ragione, la mancata notifica dello stesso impedisce il compimento di attività processuali, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare RGN 22086/2023 Pag. tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita ( cfr. fra le tante Cass. n. 4428/2022 e Cass. n. 23921/2020). 2. Con l’unico motivo le Amministrazioni scolastiche ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostengono che la docente non abbia mai fornito prova della verosimiglianza delle tesi addotte, non avendo allegato le circostanze ovvero i motivi per cui la sua partecipazione al piano straordinario avrebbe determinato l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2015 e, conseguentemente, il pregiudizio economico derivante dalla mancata pregressa stabilizzazione. Il punteggio vantato non risultava significativo al fine di determinare con assoluta certezza le probabilità di immissione in ruolo, avuto riguardo all’impossibilità di predeterminare i posti disponibili (per il meccanismo di messa a disposizione, per ciascuna fase, dei posti residuati da quella cronologicamente antecedente) e la probabilità di soddisfazione, per le fasi B e C (entrambe esperibili a domanda dell’interessato e, la seconda, d’interesse dell’odierna appellante) su ciascuna sede, in base all’ordine di preferenza espresso dal singolo candidato. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa consolidatasi sul punto era stata perentoria, in fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, nel limitare gli effetti dell’inserimento con riserva in GAE dei diplomati magistrali alle utilità fisiologicamente connaturate a tale beneficio (si veda per tutte, Cons. di St. n. 5219/2015). Il che imponeva all’amministrazione la sterilizzazione degli effetti dell’inserimento in GAE, quanto alla partecipazione al piano straordinario, essendo intervenuta l’inserzione ben oltre il termine del 16 luglio 2015. 3. A fronte di tale motivo, in sede di proposta di definizione anticipata si è evidenziato innanzitutto che, nel caso di specie, non si discute dell’estensione erga omnes di un giudicato reso inter alios, ma si tratta di effetto di giudicato del tutto personale alla ricorrente, perché la stessa era RGN 22086/2023 Pag. stata parte del processo che aveva portato all’annullamento, nei suoi specifici confronti, del DM sull’accesso alle graduatorie. Si è, inoltre, ritenuto che non fosse utilmente richiamata la giurisprudenza di questa S.C. sull’insussistenza del diritto di quel personale diplomato all’iscrizione nelle graduatorie o all’estensione del giudicato favorevole ottenuto da altri, perché qui l’effetto del giudicato è diretto e non può che comportare, come del resto è avvenuto, l’iscrizione con quanto ne doveva poi derivare in punto di assunzioni. Si è sottolineato che l’iscrizione con effetto ex tunc – poi attuata – non poteva che portare a considerare la docente come legittimata, in quanto avente diritto appunto a tale iscrizione anteriormente alla data utile (15.7.2015) per la partecipazione al reclutamento straordinario e che la docente aveva fatto domanda di partecipazione al reclutamento il 13.8.2015 e quindi nel rispetto dei termini per esso previsti. Si è ritenuto che le circostanze sopra indicate, accertate dalla Corte territoriale, attestassero un inadempimento del Ministero, con riferimento alla mancata considerazione della domanda di partecipazione al reclutamento, in sé parimenti acclarato dalla Corte di merito. 4. Il Ministero opponente ha tuttavia rimarcato che al momento della verifica delle condizioni per la stabilizzazione (16 luglio 2015) la ricorrente non aveva il requisito d’accesso e che non si può postulare una sorta di legittimazione postuma o in alternativa di legittimazione alla partecipazione con effetti retroattivi ‘ora per allora’. Ha, altresì, aggiunto che l’ammissione della ricorrente e di altri nelle medesime condizioni avrebbe comportato l’irrimediabile compromissione della procedura di nomina a favore dei docenti già preindividuati dalla normativa di riferimento di rango primario e, dunque, con illegittima lesione dell’affidamento di questi ultimi. 5. Premesso che è pur sempre al motivo come inizialmente formulato che occorre far riferimento (non essendo consentito, con la richiesta formulata ex art. 380 - bis cod. proc. civ., specificare od integrare, RGN 22086/2023 Pag. ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurrenuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte), il motivo è inammissibile (sia pure per ragioni diverse da quelle di cui alla proposta di definizione anticipata). Esso, infatti, svolge considerazioni che non si confrontano con il decisum della sentenza impugnata che ricollega il danno all’illegittimità del d.m. n. 235/2014 (impugnato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente) che aveva disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento dei docenti muniti di diploma magistrale, annullato dal giudice amministrativo (che aveva anche imposto con efficacia di giudicato fra le parti l’inserimento retroattivo) ed aggiunge poi (sia pure in un rapido passaggio motivazionale) che la stabilizzazione sarebbe avvenuta perché erano stati assunti docenti con minore punteggio. A ben guardare, il ricorso, che nulla dice sulla violazione dell’art. 1218 cod. civ. e neppure ipotizza, facendo leva sul carattere straordinario del piano assunzionale, che nello specifico andavano escluse prevedibilità e derivazione diretta del danno dal preteso inadempimento ravvisabile nella mancata inclusione nelle GAE, svolge considerazioni sul diritto all’inserimento e sulle fasi del piano che prescindono del tutto dalle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria. Anche in relazione alla prova il ricorso non si confronta con l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha svolto. 6. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto rituale attività difensiva. 8. La diversità delle ragioni a base della presente decisione rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione anticipata opposta escludono che RGN 22086/2023 Pag. possa disporsi pronuncia di condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ. 9. Non sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di Amministrazione ammessa al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr