CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170. R.G. 27579 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amico; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 648, 474 cod. pen. cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi ben possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326); considerato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 69, 81 e 648 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ove si contesta solo l'entità degli aumenti), ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 I