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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11322/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12771/2023 R.G. proposto da: Comune di Mirano, in persona del sindaco pro tempore, nella qualità di socio totalitario e successore unico a titolo universale dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. Borsi n.4; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2747/22 della Corte d’Appello di Venezia del 20/12/2022; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale condizionato e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12771/2023 R.G. proposto da: Comune di Mirano, in persona del sindaco pro tempore, nella qualità di socio totalitario e successore unico a titolo universale dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. Borsi n.4; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2747/22 della Corte d’Appello di Venezia del 20/12/2022; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale condizionato e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24
Decreto Cassazione n. 11322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris