Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 23229/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Mantova, in data 29 maggio 2019, per il delitto di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, con riguardo alla sussistenza del delitto di truffa; la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità del ricorrente per aver operato l'acquisto del bene offerto in vendita dalla vittima consegnando a titolo di pagamento del prezzo un assegno privo di fondi, ritenendo che gli elementi indicativi della fraudolenta condotta volta ad ingannare la vittima dovessero essere individuati nelle rassicurazioni fornite sul buon esito dell'affare e nell'invito rivolto alla vittima a compilare l'assegno consegnato.

Tali dati erano stati desunti dal tenore delle dichiarazioni della vittima che, al contrario, non contenevano le circostanze indicate (poiché la frase dell'imputato che preannunciava il pagamento mediante assegno seguiva la rassicurazione della persona offesa circa eventuali malfunzionamenti, così come la compilazione dell'assegno era stata operata per intero dall'imputato, fatta eccezione unicamente per l'indicazione del beneficiario).

3. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura della pena.

4. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. 3.

La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di truffa contrattuale il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura (che non costituisce di per sé raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo) concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, a condizione che «sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli» (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427 - 01; Sez. 2, n. 46890 del 06/12/2011, Mascia, Rv. 251452 - 01).

Gli elementi indicati nella motivazione della sentenza della Corte d'appello non integrano il quid pluris richiesto; si tratta, infatti, di circostanze fattuali che non possono dirsi finalizzate a fornire rassicurazioni alla persona offesa circa il buon esito del titolo di credito rilasciato quale mezzo di pagamento, avendo la motivazione della sentenza impugnata fatto rinvio a espressioni isolate dal contesto complessivo della conclusione dell'affare o, comunque, irrilevanti ai fini indicati (come per l'aver lasciato in bianco il nome del beneficiario del titolo).

Per altro verso, il contenuto delle decisioni di merito non consente di escludere in radice l'esistenza di ulteriori e diverse modalità della condotta astrattamente idonee ad integrare comportamenti rilevanti nella fraudolenta induzione in errore della persona offesa.

2. A fronte della necessità di un nuovo esame degli aspetti di fatto della vicenda, non consentito in questa sede, va rilevata l'intervenuta estinzione del reato; avuto riguardo alla data di commissione del reato (8 maggio 2013), e in assenza di alcuna causa di sospensione del corso della prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti maturato 1'8 novembre 2020.

In conseguenza, assorbite le ulteriori censure, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la causa indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12/4/2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Mantova, in data 29 maggio 2019, per il delitto di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, con riguardo alla sussistenza del delitto di truffa; la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità del ricorrente per aver operato l'acquisto del bene offerto in vendita dalla vittima consegnando a titolo di pagamento del prezzo un assegno privo di fondi, ritenendo che gli elementi indicativi della fraudolenta condotta volta ad ingannare la vittima dovessero essere individuati nelle rassicurazioni fornite sul buon esito dell'affare e nell'invito rivolto alla vittima a compilare l'assegno consegnato. Tali dati erano stati desunti dal tenore delle dichiarazioni della vittima che, al contrario, non contenevano le circostanze indicate (poiché la frase dell'imputato che preannunciava il pagamento mediante assegno seguiva la rassicurazione della persona offesa circa eventuali malfunzionamenti, così come la compilazione dell'assegno era stata operata per intero dall'imputato, fatta eccezione unicamente per l'indicazione del beneficiario). 3. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura della pena. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 99 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di truffa contrattuale il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura (che non costituisce di per sé raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo) concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, a condizione che «sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli» (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427 - 01; Sez. 2, n. 46890 del 06/12/2011, Mascia, Rv. 251452 - 01). Gli elementi indicati nella motivazione della sentenza della Corte d'appello non integrano il quid pluris richiesto; si tratta, infatti, di circostanze fattuali che non possono dirsi finalizzate a fornire rassicurazioni alla persona offesa circa il buon esito del titolo di credito rilasciato quale mezzo di pagamento, avendo la motivazione della sentenza impugnata fatto rinvio a espressioni isolate dal contesto complessivo della conclusione dell'affare o, comunque, irrilevanti ai fini indicati (come per l'aver lasciato in bianco il nome del beneficiario del titolo). Per altro verso, il contenuto delle decisioni di merito non consente di escludere in radice l'esistenza di ulteriori e diverse modalità della condotta astrattamente idonee ad integrare comportamenti rilevanti nella fraudolenta induzione in errore della persona offesa. 2. A fronte della necessità di un nuovo esame degli aspetti di fatto della vicenda, non consentito in questa sede, va rilevata l'intervenuta estinzione del reato; avuto riguardo alla data di commissione del reato (8 maggio 2013), e in assenza di alcuna causa di sospensione del corso della prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti maturato 1'8 novembre 2020. In conseguenza, assorbite le ulteriori censure, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la causa indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/4/2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 23229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris