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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34098/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12327/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso tale beneficio, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12327/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso tale beneficio, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34098/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris