CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00170/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, affermando che la relativa motivazione si riferisse al delitto di furto che, invece, era stato qualificato in quello di ricettazione proprio dal giudice di appello, è manifestamente infondato poiché non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5) ove, richiamando i plurimi precedenti specifici dell'odierno ricorrente esclude implicitamente il requisito della non abitualità del comportamento che, insieme alla particolare tenuità dell'offesa, costituisce il presupposto applicativo della causa di non punibilità richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.